FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 46/AA del 22/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – COVELLI C. COVELLI A. ASD LATINA SCALO 2020

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 603 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Christian COVELLI, Alessandro COVELLI e della società A.S.D. LATINA SCALO 2020, avente ad oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN COVELLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società A.S.D. Latina Scalo 2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Latina Scalo 2020, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Vitale Francesco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14: ASD Latina Scalo 2020 - ASD Agora Latina Polisportiva disputata il 5.2.2022, ASD Latina Scalo 2020 – U.S. Sa.Ma.Gor. disputata il 20.2.2022, ASD Cisterna Academy - ASD Latina Scalo 2020 disputata il 26.2.2022 ed ASD Latina Scalo 2020 – ASD Atletico Lariano 1963 disputata il 6.3.2022;

ALESSANDRO COVELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Latina Scalo 2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Latina Scalo 2020, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Vitale Francesco nonché per aver consentito, o comunque non impedito, il suo utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato giovanissimi Under 14: ASD Latina Scalo 2020 - ASD Agora Latina Polisportiva disputata il 05.02.2022, ASD Latina Scalo 2020 – U.S. Sa.Ma.Gor. disputata il 20.2.2022, ASD Cisterna Academy - ASD Latina Scalo 2020 disputata il 26.2.2022, ASD Latina Scalo 2020 – ASD Atletico Lariano 1963 disputata il 6.3.2022 ed ASD Latina Scalo 2020 – Team Nuova Florida 2005 disputata il 13.3.2022; nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

A.S.D. LATINA SCALO 2020, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Christian Covelli e Alessandro Covelli;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Christian COVELLI e dal Sig. Alessandro COVELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LATINA SCALO 2020; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Christian COVELLI, di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Alessandro COVELLI e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda e punti 2 (due) di penalizzazione per la società A.S.D. LATINA SCALO 2020;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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