FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 48/AA del 22/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MORABITO AC RENATE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Massimo MORABITO e della società A.C. RENATE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MORABITO, all’epoca dei fatti allenatore responsabile dell'attività di base della Società A.C. Renate S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per aver partecipato, con la squadra della propria società di appartenenza, categoria “Esordienti 1°anno”, al torneo a carattere Internazionale “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, non autorizzato dal competente Organo Federale;

A.C. RENATE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato Sig. Massimo Morabito;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MORABITO e dal Sig. Luigi Spreafico, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. RENATE S.R.L.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Massimo MORABITO, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.C. RENATE S.R.L.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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