FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 49/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BARRY VIDA DESINANO ASD SANTAMARIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 646 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Thierno Hady BARRY, Marco VIDA, Gianpaolo DESINANO e della società A.S.D. SANTAMARIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

THIERNO HADY BARRY, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Santamaria, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al “Protocollo FIGC 2021-2022 Dilettanti - Versione 7” del 19.2.2022 recante le “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Azzurra Premariacco - ASD Santamaria del 27.2.2022 valevole per il girone B del campionato di promo-zione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, fatto accesso all’impianto sporti-vo della ASD Azzurra Premariacco ed agli spogliatoi dello stesso nonostante fosse privo di green pass in corso di validità e per essersi rifiutato, unitamene agli altri tesserati della ASD Santamaria facenti parte del gruppo squadra, di esibire un documento di identità al momento dell’ingresso nell’impianto sportivo;

MARCO VIDA, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società ASD Santamaria, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al “Protocollo FIGC 2021-2022 Dilettanti - Versione 7” del 19.2.2022 recante le “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” per avere consentito, o comunque non impedito, in occasione della gara ASD Azzurra Premariacco - ASD Santamaria del 27.2.2022 valevole per il girone B del campionato di promozione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della ASD Santamaria, l’accesso all’impianto sportivo della ASD Azzurra Premariacco ed agli spogliatoi dello stesso del proprio calciatore Sig. Thierno Hady Barry nonostante lo stesso fosse privo di green pass in corso di validità; nonché per avere consentito, o comunque non impedito, sempre in occasione della gara appena citata, che i tesserati per la sua società di appartenenza, al momento dell’accesso all’impianto sportivo ed agli spogliatoi si rifiutassero di esibire un documento di identità insieme al green pass, impedendo così di fatto la verifica di corrispondenza tra green pass ed il soggetto che lo esibiva;

 GIANPAOLO DESINANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santamaria, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al “Protocollo FIGC 2021-2022 Dilettanti - Versione 7” del 19.2.2022 recante le “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” per avere consentito, o comunque non impedito, in occasione della gara ASD Azzurra Premariacco - ASD Santamaria del 27.2.2022, valevole per il girone B del campionato di promozione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, l’accesso all’impianto sportivo della ASD Azzurra Premariacco ed agli spogliatoi dello stesso del proprio calciatore Sig. Thierno Hady Barry nonostante lo stesso fosse privo di green pass in corso di validità; nonché per avere consentito, o comunque non impedito, sempre in occasione della gara appena citata, che i tesserati per la società dallo stesso rappresentata, al momento dell’accesso all’impianto sportivo ed agli spogliatoi si rifiutassero di esibire un documento di identità insieme al green pass, impedendo così di fatto la verifica di corrispondenza tra green pass ed il soggetto che lo esibiva;

A.S.D. SANTAMARIA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Gianpaolo Desinano, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, il Sig, Marco Vida, quale direttore sportivo, ed il Sig. Thierno Hady Barry, quale calciatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thierno Hady BARRY, dal Sig. Marco VIDA e dal Sig. Gianpaolo DESINANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANTAMARIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nelle prime gare ufficiali della stagione 2022 - ’23 per il Sig. Thierno Hady BARRY, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco VIDA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianpaolo DESINANO e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. SANTAMARIA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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