FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 51/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RAIOLA TRAPANI PAGANESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti nn. 845 e 846 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo RAIOLA, Raffaele TRAPANI e della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO RAIOLA, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla semestrale al 31 dicembre 2021, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), punto 1), lett. b) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 maggio 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

RAFFAELE TRAPANI, procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla semestrale al 31 dicembre 2021, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), punto 1), lett. b) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 maggio 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano i Sig.ri Filippo Raiola e Raffaele Trapani al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei confronti o interesse dei quali era espletata l’attività sopra descritta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo RAIOLA, dal Sig. Raffaele TRAPANI e dal Sig. Alfonso Manzo, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 (otto) giorni di inibizione per il Sig. Filippo RAIOLA, di 8 (otto) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele TRAPANI e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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