C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 15/11/2021 – Delibera – • GARA A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – SAN DESIDERIO del 10/11/2021

· GARA A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – SAN DESIDERIO del 10/11/2021

Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in questione; · Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA, con p.e.c. in data 11 novembre 2021, h. 09:52:50; · Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; · Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 11 novembre 2021 h. 23:06:39 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; · Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: "La Società G.S.D. SAN DESIDERIO, nel contesto della gara in epigrafe, inseriva in distinta con il numero 5 e faceva prendere parte all’incontro, il calciatore CILIBERTI FILIPPO nato il 02/10/1987 e con numero di matricola FIGC 3834324. Il sig. CILIBERTI come si evince dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale n° 29 del 28/10/2021 risulta essere squalificato per una gara per somma di ammonizioni, squalifica che avrebbe dovuto scontare nella giornata successiva di Coppa Liguria; · Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA ha chiesto che alla società G.S.D. SAN DESIDERIO venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore; · Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S. Dispone: · Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame; · Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 19/11/2021, comunicandolo alle società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA e G.S.D. SAN DESIDERIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; · Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

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