C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 02/12/2021 – Delibera – gara del 26/11/2021 IMPERIA CALCIO SRL – AIROLE F.C.

gara del 26/11/2021 IMPERIA CALCIO SRL - AIROLE F.C.

Il G.S. · Visto il ricorso presentato dalla società AIROLE FC, con p.e.c. in data 01 dicembre 2021 h. 09:39, in cui, eccependo che nella gara in oggetto era stato schierato tra le file dell' IMPERIA il calciatore STABILE Mario che, da CU n. 36 del 18/11/2021 del Comitato Regionale Liguria LND, risultava essere stato squalificato per n. 2 giornate, veniva richiesta l'assegnazione della vittoria alla Società AIROLE FC medesima; · Considerato, peraltro, che il predetto ricorso non rispetta le previsioni dell'art. 67, comma 1, del C.G.S., il quale stabilisce che "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce"; perché tale preannuncio non risulta, appunto; essere stato presentato; · Considerato, inoltre, che il ricorso di cui qui si discute, non risulta rispettare le previsioni dell'art. 67, comma 2, del C.G.S., il quale stabilisce che "Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte,entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara....", in quanto non è stata fornita la prova di trasmissione dello stesso alla controparte; · Visto l'art. 50, comma 3, del CGS, il quale stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine"; · Visto l'art. 61, comma 1, del CGS, il quale stabilisce che "I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"; · Visto il referto arbitrale della gara in questione, da cui si evince che il calciatore STABILE Mario della società IMPERIA ha preso parte alla gara in esame; · Verificato, in base agli atti d'ufficio che il calciatore STABILE Mario della società IMPERIA, espulso nella gara IMPERIA-CAMPOROSSO del12/11/2021 e sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara, come da CU n.º 36 del 18/11/2021, alla data della gara in questione doveva ancora scontare una giornata delle due inflittagli e, quindi, non poteva essere impiegato nella gara medesima; · Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS · Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 5 - 1 a favore della società IMPERIA ; · Visto l'art. 48 del CGS; Il G.S. Dispone:

· Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi e di incamerare il contributo di cui all'art. 48 CGS; · In applicazione del disposto dell'art. 50, comma 3, del CGS, verificati gli atti d'ufficio, di assegnare la vittoria per 6-0 nella gara in questione alla società AIROLE FC; · Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore STABILE Mario della società IMPERIA, a decorrere dall'avvenuta estinzione della sanzione precedentemente comminatagli e ancora da scontare; · Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società IMPERIA, Signor BIANCO Davide, fino al 16 dicembre 2021; · Di infliggere alla società IMPERIA la sanzione pecuniaria di Euro 100, a titolo di responsabilità oggettiva.

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