C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 16/12/2021 – Delibera – gara del 12/12/2021 PONTELUNGO 1949 – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
gara del 12/12/2021 PONTELUNGO 1949 - SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Il G.S.
· Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; · Preso atto che, al Al 47' del 2°T, a seguito della seconda rete della società PONTELUNGO 1949, il ddg veniva inseguito e accerchiato da numerosi calciatori della società SAN FILIPPO NERI, i quali inveivano contro di lui per la decisione di convalida della rete; · Preso atto, altresì, che il ddg dichiara di aver riconosciuto sicuramente i calciatori BAGLIO Samuele n.6, SANTELIA Mirko n.16 e SAPPA Giovanni n.7, che gli urlavano espressioni ingiuriose, irriguardose e di minaccia e che, in quel frangente, veniva colpito con una forte manata alla nuca da parte di un calciatore che non riusciva, peraltro, ad identificare in quanto si trovava dietro di lui; · Atteso che, il colpo ricevuto provocava dolore al ddg, facendolo cadere a terra; · Rilevato che, nel mentre il ddg continuava ad essere accerchiato dai calciatori della società SAN FILIPPO NERI, i quali inveivano mentre egli era a terra ed, allorquando egli tentava di rialzarsi, veniva colpito con una ginocchiata all'altezza della testa dal calciatore GUARINO Salvatore n. 8 della società SAN FILIPPO NERI ed anche tale colpo gli procurava forte dolore; · Preso atto ancora che, trascorsi alcuni secondi, il ddg riusciva finalmente a rialzarsi e ad allontanarsi dalla mischia e notificava l'espulsione al calciatore GUARINO Salvatore n. 8 della società SAN FILIPPO NERI e che, successivamente, dopo essere stato allontanato da alcuni dirigenti della società PONTELUNGO 1949 che lo volevano proteggere, veniva nuovamente raggiunto dal GUARINO che lo colpiva con un nuovo forte pugno alla nuca, tale di farlo barcollare; · Considerato che, dopo alcuni istanti, in conseguenza delle percosse subìte, il ddg accusava un mancamento e cadeva a terra; veniva, quindi, soccorso da diversi tra dirigenti e calciatori della società PONTELUNGO 1949, i quali lo aiutavano a rialzarsi e dopo alcuni minuti, visto il continuo ed evidente nervosismo della quasi totalità dei calciatori della società SAN FILIPPO NERI, lo scortavano negli spogliatoi facendolo entrare da un ingresso separato; · Atteso che, in conseguenza del dolore alla testa, della nausea e del forte spavento per l'accaduto, il ddg riteneva conclusa la gara nonostante mancassero ancora 2 minuti da disputare;
· Preso ulteriormente atto che, dall'interno dello spogliatoio, il ddg continuava ad udire urla e colpi sulle porte degli spogliatoi, da lui ritenuti riconducibili alla società SAN FILIPPO NERI, vista l'estrema collaborazione e solidarietà dei componenti della società PONTELUNGO 1949; · Rilevato che, dopo circa 15 minuti dai fatti appena descritti, sopraggiungevano presso lo spogliatoio del ddg n. 4 agenti di polizia locale e n. 4 carabinieri e che lo stesso veniva accompagnato all'uscita e, a quel punto, veniva trasportato dal Presidente della Sezione AIA di Albenga, sopraggiunto nel frattempo, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per le cure del caso; · Visto il referto del nosocomio, in cui si diagnostica una contrattura cervicale (cervicalgia), con una prognosi di 10 giorni, salvo complicazioni e si prescrivono analgesici secondo necessità; · Rilevato che la condotta, nei confronti del ddg, posta in essere in concorso, da parte dei calciatori BAGLIO, SANTELIA e SAPPA della società SAN FILIPPO NERI, è da considerarsi prodromica e fattore scatenante di quella successiva, proditoria e, potenzialmente, ancor più gravemente pregiudizievole dell'incolumità personale del ddg medesimo di quella diagnosticata dai medici, da parte del compagno GUARINO, costituisca aggravante dei fatti occorsi; s · Rilevato, altresì, che, nonostante la gravità dei fatti accaduti, alcun dirigente o calciatore della società SAN FILIPPO NERI, si è prodigato per tentare di tutelare il ddg, ne' si è, anche solo minimamente, scusato con il medesimo per quanto accaduto, nonostante la responsabilità fosse ascrivibile a propri tesserati -aggravandone, ancora una volta, il contesto - considerato che ogni intervento proattivo nei suoi confronti è riconducibile esclusivamente all'azione di tesserati della società PONTELUNGO 1949; · Visto, l'art. 10, comma 1 del CGS, il quale prevede che "La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1"; · Visto, l'art. 35, comma 5 del CGS, il quale prevede che " I dirigenti, i soci e i non soci, di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione"; · Atteso che i per i fatti violenti compiuti nei confronti del ddg, da parte dei propri tesserati, che hanno, poi, causato la sospensione definitiva della gara, la responsabilità debba essere, senza dubbio, ascritta alla società SAN FILIPPO NERI; · Rilevato che, al momento della sospensione definitiva della gara, il risultato era di 2-1 a favore della società PONTELUNGO 1949; · Visto l'art. 35, comma 7 del CGS; P.Q.M. Dispone di infliggere le seguenti sanzioni: · Sconfitta per 3-0, nella gara in questione, alla società SAN FILIPPO NERI; · Squalifica fino al 30 giugno 2025 al calciatore GUARINO Salvatore della società SAN FILIPPO NERI (sanzione aggravata per la condotta proditoria e ripetuta, posta in essere nei confronti del ddg -la seconda volta mentre egli si trovava a terra - e, potenzialmente, ancor più gravemente pregiudizievole della sua incolumità personale rispetto a quella diagnosticata dai medici, per la zona del corpo in cui sono stati sferrati i colpi; inoltre per il totale disinteresse manifestato nei confronti del ddg medesimo, fosse stato anche solo per scusarsi con lui); · Squalifica per 4 giornate di gara ciascuno ai calciatori BAGLIO Samuele, SANTELIA Mirko, e SAPPA Giovanni della società SAN FILIPPO NERI (sanzione aggravata per la condotta tenuta nei confronti del ddg, posta in essere in concorso, e da considerarsi prodromica e fattore scatenante dei gravi fatti occorsi immediatamente dopo); · Ammenda di Euro 400 alla società SAN FILIPPO NERI, a titolo di responsabilità oggettiva (sanzione aggravata poichè, nonostante la gravità dei fatti accaduti, alcun dirigente o calciatore della società SAN FILIPPO NERI, si è prodigato per tentare di tutelare il ddg, ne' si è, anche solo minimamente, scusato con il medesimo per quanto accaduto, nonostante la responsabilità fosse ascrivibile a propri tesserati -aggravandone, ancora una volta, il contesto - considerato che ogni intervento proattivo nei suoi confronti è riconducibile esclusivamente all'azione di tesserati della società ospitante). In esecuzione dell'art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione.