C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 27/01/2022 – Delibera – gara del 23/ 1/2022 BOLANESE – PEGAZZANO CALCIO 2015
gara del 23/ 1/2022 BOLANESE - PEGAZZANO CALCIO 2015
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società BOLANESE, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; · Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento in questi casi; · Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società PEGAZZANO CALCIO 2015 non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS; · Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Diritti di iscrizione e oneri") di cui al C.U. n. 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. ilquale fissa l'ammenda perla prima rinuncia, per il Campionato Regionale di Prima Categoria , in Euro 300,00; · Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica" P.Q.M. Dispone:
· di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società PEGAZZANO CALCIO 2015 , oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; · di comminare l'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) alla Società PEGAZZANO CALCIO 2015, a titolo di prima rinuncia.