C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 10/02/2022 – Delibera – gara del 29/ 1/2022 CA DE RISSI SG – SAN QUIRICO BURLANDO 1959
gara del 29/ 1/2022 CA DE RISSI SG - SAN QUIRICO BURLANDO 1959
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in questione; · Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società A.S.D. CA DE RISSI SG, con p.e.c. in data 31 gennaio 2022, h. 12:17:13; · Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; · Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 1 Feb 2022, h. 15:52:53 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; · Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: ".....il direttore di gara designato non provvedeva alla corretta identificazione dei giocatori partecipanti alla gara de quo; in ragione di tale inadempimento vi era totale incertezza riguardo all’identità di coloro che partecipavano alla gara in questione. Tutto quanto sopra esposto e premesso, codesta Società presenta formale ricorso all’Ill.mo Giudice Sportivo Territoriale affinché accolga le seguenti conclusioni: 1) accertare la mancata corretta e puntuale identificazione da parte del Direttore di Gara dei giocatori partecipanti alla medesima di cui all’oggetto; 2) conseguentemente dichiarare la irregolarità della gara in questione; 3) conseguentemente deliberare la ripetizione della medesima. Si indicano come testi sui fatti descritti i Sigg.ri:....(omissis)....."; · Vista, altresì, la successiva comunicazione della società SAN QUIRICO, inviata con p.e.c. in data 1 Febbraio 2022, h. 21:18:30, in cui si legge: "In riferimento a quanto sopra (il ricorso, n.d.r.) possiamo affermare che: Il direttore di gara, al suo arrivo, metteva a conoscenza entrambe le società di come avrebbe eseguito l’identificazione dei componenti delle due squadre, infatti con tono fermo e educato ci ha detto che, dopo il controllo cartaceo dei documenti e delle distinte consegnate, avrebbe provveduto ad identificare tutti i dirigenti che accedevano al campo, gli allenatori e il capitano di ciascuna delle due squadre. Quando si è presentato nel nostro spogliatoio ha eseguito esattamente quanto aveva affermato in precedenza. In base a quanto sopraesposto possiamo affermare che: il direttore di gara ha avvisato prima della partita di come avrebbe riconosciuto i componenti delle due squadre; Nessuna delle due dirigenze ha chiesto eventuali ulteriori spiegazioni e ha tacitamente accettato quanto comunicato; Non abbiamo ravvisato un comportamento non corretto e tale metodologia è già stata utilizzata nei precedenti campionati. Indichiamo come testi su quanto sopra descritto.........(omissis)....... · Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società A.S.D. CA DE RISSI SG ha chiesto che venga inflitta la punizione sportiva della ripetizione della gara in esame; · Considerato che, in relazione a quanto precede, è stato ascoltato l'arbitro della gara in questione, il quale ha, dapprima, spiegato il modo in cui si è comportato, riguardo all'identificazione delle persone ammesse in campo e, successivamente, ha ratificato la sua deposizione facendo pervenire una memoria in cui si legge testualmente: "La presente comunicazione per informare riguardo le modalità adottate nell’appello dei calciatori delle Società: CA DE RISSI SG - SAN QUIRICO BURLANDO 1959: in seguito al controllo della documentazione ed alla sua sottoscrizione, mi recavo negli spogliatoi per eseguire l’appello nel modo seguente: Step 1: prima di accedere allo stesso chiedevo a tutti i calciatori di avere l’equipaggiamento regolare per lo svolgimento della gara e pertanto di indossare tutti le proprie divise Step 2: identificavo visivamente tutti i calciatori e mi presentavo al capitano della società, nonché rappresentante della propria squadra, consegnandogli la distinta della squadra avversaria ed infine mi presentavo ai dirigenti. Preciso che tale modalità l’ho adottata per non sostare per un tempo eccessivo all’interno degli spogliatoi, soprattutto considerando la pandemia mondiale che ci sta investendo, sottolineo che tale identificazione mi è bastata per essere certo delle persone ammesse al recinto di gioco. Inoltre sottolineo altresì che le due società sono state preventivamente informate dal sottoscritto all’arrivo e non vi è stata alcuna obiezione al riguardo", confermando, quindi, di aver proceduto al riconoscimento dei calciatori; · Atteso che, nè l'art. 71 delle NOIF, nè l'art. 3 del Regolamento del gioco del calcio, prevedono una specifica modalità di esecuzione del riconoscimento dei calciatori, all'interno delle casistiche previste dalle rispettive disposizioni; · Considerato che, come ribadito dal ddg e confermato dalla società SAN QUIRICO, il direttore di gara ha avvisato prima della partita di come avrebbe riconosciuto i componenti delle due squadre; che nessuna delle due dirigenze ha chiesto eventuali ulteriori spiegazioni e ha tacitamente accettato quanto comunicato; che non è stato ravvisato un comportamento non corretto da parte del ddg medesimo e che tale metodologia è già stata utilizzata nei precedenti campionati; · Considerato, inoltre, che non risulta che la Società ricorrente, in ragione dei fatti di cui si discute, nell'immediatezza della gara abbia avanzato alcun tipo di riserva, al ddg sulla metodologia di riconoscimento proposta, al contrario accettandola, nè risulta che, una volta giunta in possesso della distinta della squadra avversaria, abbia, in alcun modo, fatto riferimento, nè, tantomeno, dimostrato che alla gara in oggetto, abbiano preso parte tesserati della società SAN QUIRICO, che non avessero avuto titolo a parteciparvi, nel qual caso, peraltro, si sarebbe dovuta invocare l'eventuale adozione di previsioni del CGS diverse da quelle stabilite dall'art. 11, comma 5, lettera c) dello stesso ed invocate dalla ricorrente; · Atteso che, in via preliminare, era stato applicato il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma, stabilendo che la pronuncia sul ricorso in oggetto, sarebbe avvenuta in data 10/02/2022; · Visto l'art. 48 del CGS; Il G.S. Dispone: · Di respingere il ricorso presentato dalla società A.S.D. CA DE RISSI SG e di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del CGS; · Di omologare il risultato della gara in esame; · Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione