C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 17/02/2022 – Delibera – gara del 13/ 2/2022 VENTIMIGLIACALCIO – ALASSIO FOOTBALL CLUB
gara del 13/ 2/2022 VENTIMIGLIACALCIO - ALASSIO FOOTBALL CLUB
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società VENTIMIGLIACALCIO, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; · Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi; · Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società VENTIMIGLIACALCIO non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS; · Atteso che, in occasione della gara ALASSIO FOOTBALL CLUB - TAGGIA del 09/01/2022, la società ALASSIO FOOTBALL CLUB non si era presentata per la disputa della gara in questione, venendo sanzionata (CU n. 52 del 13/01/2022) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F. con le disposizioni di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. ("Ammende per rinuncia"); · Visto il disposto dell'art. 53, comma 5 delle NOIF, il quale prevede che la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare, è esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale; · Visto il combinato disposto dell'art. 53, comma 8 delle N.O.I.F. – il quale prevede, fra l'altro che alla società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia- con le disposizioni di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. ("Ammende per rinuncia") il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale di Eccellenza, in Euro 600,00; · Visto l'art. 53, comma 3 delle N.O.I.F. P.Q.M Dispone: · di escludere dal Campionato di Eccellenza la Società ALASSIO FOOTBALL CLUB; · di comminare l'ammenda di Euro 6000,00 (seimila/00) alla Società ALASSIO FOOTBALL CLUB, in considerazione della turbativa causata alla regolarità del campionato stesso con il proprio comportamento; · Si applichi l'art. 53, comma 3 delle N.O.I.F.