F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN – SD del 9 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2763/640pf21-22/GC/CAMS/mg del 5 agosto 2022 nei confronti del sig. Giacomarro Domenico – Reg. Prot. 25/TFN-SD

Decisione/0027/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0025/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 1° settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2763/640pf21-22/GC/CAMS/mg del 5 agosto 2022 nei confronti del sig. Giacomarro Domenico,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 5 agosto 2022 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Giacomarro Domenico, all’epoca dei fatti tecnico Uefa Pro, cod. 30.549, della società AZ Picerno Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, agli artt. 31, comma 11, e 136, comma 4, del CGS, per non aver pagato le somme dovute alla società AZ Picerno Srl, somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con lodo assunto a seguito di Camera di Consiglio del 28.10.2021 e deliberato in data 22.11.2021, vertenza n. 068.2020, ritualmente notificato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, avendo comunque provveduto in seguito al pagamento della somma dovuta, seppure soltanto in data 6.05.2022.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali:

- Lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro del 22.11.2021 ritualmente notificato;

- Esposto della Società AZ Picerno Srl, a mezzo del Direttore Generale sig. Vincenzo Greco, pervenuto a mezzo pec alla Procura Federale in data 22 marzo 2022, e relativi allegati;

- Fogli di censimento e fogli notizie società FBC Gravina Soc. Coop. Sp. Dil.;

- Tesseramento Giacomarro Domenico;

- Audizione del sig. Greco Vincenzo del 10.05.2022;

- Bonifico dell’importo di euro 3.120,00 del 6.05.2022 a saldo di spese legali;

- Audizione del sig. Giacomarro Domenico del 12.05.2022;

- Sentenza del Tribunale di Firenze – sez. lavoro del 29.03.2022.

In esito a tale attività istruttoria, la Procura Federale notificava all’incolpato l’avviso di conclusione delle indagini e successivamente, in assenza di iniziative difensive, l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 9 agosto 2022, fissava quindi l’udienza di discussione del 1° settembre 2022.

Il deferito faceva pervenire memoria difensiva in data 29 agosto 2022, nella quale chiedeva il proscioglimento per essere stato il lodo tempestivamente impugnato con conseguente effetto sospensivo.

Il dibattimento

All’udienza del 1° settembre 2022 erano presenti l’avv. Alessandro Colonna, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza del sig. Domenico Giacomarro.

Il rappresentante della Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento replicando a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata dalla difesa del deferito. A conclusione del proprio intervento, l’avv. Colonna chiedeva irrogarsi la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda nei confronti del sig. Domenico Giacomarro.

L’avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza del deferito, si riportava integralmente alla memoria difensiva depositata in atti sostenendo, in sintesi, che i termini per pagare quanto liquidato dal Collegio Arbitrale della Lega Pro dovevano necessariamente ritenersi sospesi dalla proposizione del ricorso ex art. 412 c.p.c. dinanzi al Tribunale Ordinario e che in ogni caso la controparte non aveva inviato alcuna pro forma di fattura con indicazione delle coordinate bancarie per provvedere al pagamento; chiedeva pertanto il proscioglimento del proprio assistito.

La decisione

Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità del deferito.

I fatti risultano pacifici e documentalmente dimostrati.

Il sig. Domenico Giacomarro non ha provveduto al pagamento delle somme dovute ad esito del Lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro del 22 novembre 2021 nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 11, CGS. Il deferito – come anche dallo stesso riconosciuto - provvedeva al pagamento di quanto dovuto solamente in data 6 maggio 2022 e dunque anche successivamente all’esito (negativo per il medesimo) della decisione avverso il detto Lodo di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro del 30 marzo 2022.

Sul punto deve ribadirsi che le norme federali ed in particolare gli artt. 31, comma 11, e 136, comma 4, CGS non prevedono alcuna sospensione o ritardo nell’ottemperanza delle decisioni degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali.

Non può dunque condividersi quanto sostenuto dal deferito secondo cui il termine di trenta giorni per pagare la somma liquidata dal Collegio Arbitrale della Lega Pro doveva necessariamente ritenersi sospeso dalla proposizione del ricorso ex art. 412 c.p.c. dinanzi al Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro. Una simile disposizione non si rintraccia nella normativa federale; al contrario sul punto è sufficiente richiamare testualmente quanto disposto dall’art. 136, comma 4, CGS secondo cui “l’eventuale impugnazione del lodo dinanzi l’autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell’esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità”. Prive di pregio risultano infine le argomentazioni difensive del deferito relative al mancato invio della fattura pro-forma da parte del creditore come giustificazione del ritardo del pagamento in esame; provvedere al pagamento nei termini previsti è obbligo del debitore e, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che lo stesso deferito abbia tentato, ma non sia riuscito incolpevolmente, a rispettare i termini sopra richiamati dall’art. 31, comma 11, CGS.

Ne consegue l’irrogazione della sanzione pecuniaria ritenuta congrua ed equa in relazione alla fattispecie di procedimento nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Giacomarro Domenico la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 9 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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