F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN – SD del 16 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 666/562pf 21-22/GC/GR/ff dell’8 luglio 2022 nei confronti dei sigg.ri Bruno Dianda, Manuele Cacicia e della società ASD Academy Lucchese – Reg. Prot. 3/TFN-SD)

 

Decisione/0035/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0003/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valeria Ciervo – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 6 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 666/562pf21-22/GC/GR/ff dell’8 luglio 2022 nei confronti dei sigg.ri Bruno Dianda, Manuele Cacicia e della società ASD Academy Lucchese,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Vengono deferiti innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1. Il Sig. Bruno Dianda, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Academy Lucchese per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Manuele Cacicia di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 - l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento per la predetta società.

2. Il Sig. Manuele Cacicia, all’epoca dei fatti non tesserato e attualmente tesserato come allenatore per la U.S. Salernitana 1919, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 - ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società e dal mese di febbraio 2022 in costanza di regolare tesseramento ha prestato la propria attività in favore della U.S. Salernitana 1919 svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

3. La società ASD Academy Lucchese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Bruno Dianda e Manuele Cacicia così come descritto nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il giudizio trae origine dal procedimento disciplinare n. 562 pf 21-22 avente ad oggetto: “Presunta attività svolta dal tecnico Manuele Cacicia – UEFA A cod.56.835 – per la società Lucchese 1905 srl in mancanza di tesseramento”.

In sintesi i fatti.

A seguito dell’apertura del procedimento disciplinare, la Procura Federale ha acquisito documenti e atti tra i quali hanno assunto una particolare valenza dimostrativa l’esposto del 28 febbraio 2022, da parte del presidente di APPORT (Associazione preparatori dei portieri di calcio) avente ad oggetto presunti comportamenti contrari al regolamento posti in essere dal Sig. Manuele Cacicia, le audizioni  del Sig. Bruno Dianda tesserato in qualità di presidente della ASD Academy Lucchese, quelle del Sig. Simone Dante Angeli tesserato in qualità di dirigente della Lucchese 1905 Srl e del Sig. Alessandro Vichi tesserato in qualità di presidente della Lucchese 1905 Srl.

Secondo il denunciante il Sig. Manuele Cacicia, attualmente tesserato per la US Salernitana 1919 in qualità di Vice allenatore del primo allenatore Davide Nicola, avrebbe aggirato l'obbligo di tesseramento non tesserandosi per la Lucchese 1905, in attesa di una "chiamata" per un nuovo incarico, verificatasi successivamente nel mese di febbraio 2022 ad opera della US Salernitana in serie A. In particolare alla citata denuncia sono stati allegati due articoli: il primo del 16/11/21 pubblicato sul sito toscanagol.it nel quale veniva fatto riferimento al nuovo impegno di Cacicia nella scuola calcio della Lucchese e nel quale lo stesso tecnico avrebbe detto di essere "molto felice ed orgoglioso di poter mettere la mia esperienza al servizio della Scuola Calcio Lucchese 1905"; un secondo articolo, pubblicato sul giornale Il Tirreno del 18/11/21, nel quale veniva riportato che Cacicia "ha rilevato la gestione tecnica e organizzativa della scuola calcio della Lucchese".

Dal fascicolo istruttorio è emerso in particolare che il Sig. Cacicia dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 avrebbe svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società e, successivamente, a seguito del tesseramento con la società US Salernitana 1912, avrebbe violato le disposizioni suindicate che vietano di svolgere attività per più di una società nella stessa stagione sportiva.

A seguito di rituale notifica di comunicazione conclusioni indagini, ha fatto seguito il presente deferimento.

In data 23 luglio 2022 il sig. Manuele Cacicia, attraverso i suoi difensori, ha depositato memoria difensiva sostenendo, in primo luogo l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento poiché l’esposto non contiene alcuna notizia di illecito nei confronti del sig. Cacicia e perché proveniente da un soggetto non tesserato ed estraneo alla FIGC (l’APPORT); pertanto sarebbe equiparabile ad una denuncia anonima.

Nel merito ha chiesto il proscioglimento per insussistenza del fatto. La difesa ha negato lo svolgimento dell’attività contestata, da un lato evidenziando di non aver mai rilasciato le interviste indicate in deferimento, dall’altro confutando le dichiarazioni acquisite in sede istruttoria dalla Procura federale.

Ha precisato, inoltre, che la sua presenza sui campi sportivi dell’ASD Academy Lucchese era legata all’attività svolta dal figlio che accompagnava agli allenamenti. Ha poi evidenziato di essere socio delle società alle quali il Comune di Lucca ha dato in concessione il centro sportivo denominato “Delle Madonne Bianche” allegando atto di concessione.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato per l’udienza del 27/07/2022, nella quale, rilevata la mancata consegna all’indirizzo pec della società ASD Academy Lucchese dell’avviso di fissazione udienza destinato al sig. Bruno Dianda e alla ASD Academy Lucchese, il Tribunale ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione all’udienza del 6 settembre 2022 ore 15:00.

All’udienza del 6 settembre, in sede di discussione erano presenti l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, nonché gli avv.ti Gaetano Aita e Francesco Fabiano, in rappresentanza del sig. Manuele Cacicia. Nessuno presente per il sig. Bruno Dianda e per la società ASD Academy Lucchese.

Ha preso la parola l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento, ripercorrendone alcuni passaggi e contestando la richiesta di improcedibilità dell’atto di deferimento sollevata nella memoria difensiva depositata in favore del sig. Manuele Cacicia, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Bruno Dianda, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Manuele Cacicia, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la società ASD Academy Lucchese, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Ha preso la parola l’avv. Gaetano Aita, il quale ha insistito sull’inammissibilità dell’atto di deferimento poiché l’esposto proviene da un soggetto non tesserato ed estraneo alla FIGC e sull’infondatezza del deferimento poiché il fatto non sussiste.

Ha preso poi la parola l’avv. Francesco Fabiano il quale, riportandosi a quanto argomentato nell’atto difensivo depositato in atti, ha insistito sull’infondatezza del deferimento poiché nel merito il fatto non sussiste mettendo in evidenza che l’assidua presenza del sig. Cacicia presso il centro sportivo dove si svolgono le attività della Academy Lucchese era giustificata dal fatto che lo stesso è di sua proprietà.

La decisione

Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità dei deferiti per le contestazioni disciplinari oggetto di deferimento.

1. Per il Sig. Bruno Dianda, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Academy Lucchese, il Collegio ritiene sia sussistente la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Manuele Cacicia di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 - l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento per la predetta società.

2. Per Sig. Manuele Cacicia, sussistono diversi capi di incolpazione:

- la violazione dell’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF;

- la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico.

Per quanto riguarda il primo capo di incolpazione, esso si configura in quanto il Sig. Cacicia ha svolto attività senza tesseramento violando le norme secondo le quali i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbano chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. Risulta dagli atti che il Sig. Cacicia dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società.

Per quanto riguarda il secondo capo di incolpazione, il Collegio ritiene sussista la violazione dell’art. 38 comma 4 NOIF e art. 40 del citato Regolamento secondo cui i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi per più di una società né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse: il Sig. Cacicia dal mese di febbraio 2022, in costanza di regolare tesseramento, ha prestato la propria attività in favore della US Salernitana 1919 svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva.

3. In primo luogo deve confutarsi l’eccezione di inammissibilità della denuncia formulata dalla difesa del deferito.

Va, infatti, evidenziato che la difesa non contesta la fonte di provenienza della denuncia, bensì ritiene che la stessa, promanando da un soggetto non facente parte dell’ordinamento federale, debba essere equiparata ad una denuncia anonima.

Ritiene il Tribunale che la tesi, benché suggestiva, non possa trovare accoglimento in quanto alcuna norma federale ha inteso limitare l’ambito soggettivo dei soggetti facultizzati a denunciare un fatto degno di potenziale rilievo disciplinare.

Sotto altro profilo appare evidente che l’oggetto della denuncia appare ben evidenziato (sebbene in poche righe) e da tale fatto la Procura Federale ha avviato la propria attività di indagine non fondando il proprio convincimento esclusivamente sugli articoli di stampa allegati alla denuncia.

4. Nel merito, come già accennato, il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dei deferiti.

Dal fascicolo istruttorio, infatti, sono emersi indizi gravi precisi e concordanti, ricavabili dalle audizioni espletate è emerso in particolare che il Sig. Cacicia dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 ha svolto comunque attività in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società.

Ciò si desume in particolare dalle audizioni effettuate nel corso delle quali è chiaramente emerso il ruolo svolto, la circostanza che il Cacicia sia stato espressamente chiamato a collaborare dal Presidente Dianda e da Angeli.

In particolare il Sig. Bruno Dianda, Presidente ASD Academy Lucchese, ha riferito di aver chiamato nel mese di novembre 2021 Manuele Cacicia a collaborare con Academy Lucchese, rimanendo lo stesso con loro sino al mese di febbraio 2022. Lo stesso ha precisato che il Sig. Cacicia, alla luce della sua esperienza e bravura, ha avuto il ruolo di coordinatore e gestore tecnico delle squadre giovanili, specificando che invece non ha svolto alcuna attività per Lucchese 1905, precisando altresì che in Academy ha svolto la propria attività in parte presso il campo sportivo di Carignano (LU), dove si allenano le annate 2010, 2011, 2012, e in parte presso il centro sportivo di sua proprietà, Le Madonne Bianche di S. Alessio (LU), dove si allenano le annate 2013, 2014, 2015/2016.  Lo stesso ha poi precisato che il Sig. Cacicia non è mai stato tesserato da Academy Lucchese e, per l'attività svolta, non ha percepito alcun compenso.

Dello stesso tenore anche l’audizione del Simone Dante Angeli, dirigente della Lucchese 1905 Srl.

In una terza audizione e precisamente quella del Sig. Alessandro Vichi, Presidente della Lucchese 1905 Srl, è emerso altresì che l'accordo con Cacicia è consistito nel dare, da parte sua, a titolo totalmente gratuito il proprio supporto professionale all'Academy, fin tanto che lo stesso, come poi avvenuto, non avesse trovato una propria collocazione in altra Società.

La dovizia di particolari emersa nel corso delle audizioni, risultate concordanti fra loro fa sì che la veridicità delle stesse non può ritenersi scalfita né dalle affermazioni della difesa che, nel porre l’accento sull’identico contenuto – anche terminologico – di due delle tre audizioni - non formula alcuna ipotesi di disconoscimento ovvero di veridicità delle stesse, i cui verbali risultano regolarmente firmati dai dichiaranti. Né le dichiarazioni formulate dal Vichi risultano essere acquisite “de relato” – come invece sostiene la difesa – atteso che, dalla lettura dell’audizione, il Vichi sembra riferire fatti di cui è a diretta conoscenza (vedasi pag.2 dell’audizione).

Anche la successiva mail citata dalla difesa del Presidente Bruno Dianda, pur se volta a sminuire il ruolo del Cacicia non appare idonea a confutare le convergenti dichiarazioni rese, volte ad individuare lo svolgimento di un ruolo del Cacicia, sebbene a titolo gratuito, all’interno del sodalizio societario.

La chiarezza delle dichiarazioni sopra indicate rendono ininfluenti le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa in ordine agli ulteriori motivi per i quali il Cacicia si recava al centro sportivo.

Inoltre gli articoli giornalistici non risultano in alcun modo smentiti in via ufficiale dal Cacicia; al riguardo appare evidente che la diffusione anche locale degli articoli in questione, qualora non rispondenti alla realtà, avrebbe meritato una ufficiale adeguata smentita anche al fine, appunto, di tutelare le prospettive professionali del deferito.

Non rileva, quindi, la circostanza che lo stesso abbia svolto o meno l’attività specifica di allenatore ma ciò che emerge è la circostanza che lo stesso, nel periodo in questione, abbia partecipato attivamente ed assiduamente – alle attività tecniche della società, con un ruolo ed attività ben definite le quali anche se dovessero essere circoscritte al mero ruolo di supervisione – non escluderebbero la sussistenza delle contestate violazioni.

Per quanto sopra esposto appare consequenziale la violazione sia dell’obbligo di tesseramento in capo anche al Dianda– non effettuato – sia, per il solo Cacicia, la violazione della seconda ipotesi disciplinare contestata atteso che, a seguito dell’avvenuto tesseramento per la U.S. Salernitana, il predetto ha svolto, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva incorrendo nella violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 4 delle NOIF e dell’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico.

Non può accogliersi, quindi, l’eccezione difensiva in ordine all’asserita mancanza di prova, anche  alla luce del consolidato orientamento della giustizia sportiva secondo cui “poi, appare ormai pacificamente acquisito, in quanto più volte ormai graniticamente statuito dalla giurisprudenza sportiva, che “….mentre in passato si riteneva che affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, le decisioni più recenti ritengono che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale…omissis... A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). (CFA n. 19-2015/2016). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). (CFA n. 19-2015/2016).”  (Corte Federale d’Appello, SS.UU., dec. n.19/2020-2021 del 21 settembre 2020) (cfr. Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Decisione n. 20/TFN-SD 2021/2022; in tal senso si vedano anche n. 18/CFA/2021-2022, 63/CFA/2021-2022, 64/CFA/2021-2022, 68/CFA/2021-2022, 76/CFA/2021-2022, 81/CFA/2021-2022, 87/CFA/2021-2022, 92/2021-2022).

Per effetto della accertata responsabilità dei deferiti, la società ASD Academy Lucchese risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Bruno Dianda e Manuele Cacicia così come descritto nei precedenti capi di incolpazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Bruno Dianda, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Manuele Cacicia, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la società ASD Academy Lucchese, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                    Pierpaolo Grasso

Depositato in data 16 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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