F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0027/CFA pubblicata il 21 Settembre 2022 (motivazioni) – Sig. Fabrizio Pasqua/Associazione Italiana Arbitri- Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione/0027/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0019/CFA/2022-2023

  

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Luigi Caso - Componente (relatore)

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0019/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Fabrizio Pasqua in data 18 agosto 2022, avverso il rigetto del ricorso ex art. 30 CGS CONI relativo alla propria dismissione dall’organico CAN;

contro

Associazione Italiana Arbitri

e nei confronti

Federazione Italiana Gioco Calcio

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 0020/TFNSD del 10 agosto 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 16 settembre 2022 tenutasi in videoconferenza, il dott. Luigi Caso e udito l’Avv. Gianluca Ciotti per la parte reclamante, l’Avv. Valerio Di Stasio per la resistente Associazione Italiana Arbitri.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 27 luglio 2022, proposto nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), il sig. Fabrizio Pasqua, della Sezione AIA di Tivoli, chiedeva annullarsi la delibera, adottata dall'AIA (Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2022 - Formazione ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022.2023 2021/2022) con la quale, nel deliberare la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023, veniva, in particolare, disposta la dismissione dell'A.E. Pasqua Fabrizio, della Sezione di Tivoli, facente parte dell'organico della CAN A, con la dicitura: "Dismesso per adozione di provvedimento disciplinare - Art. 22, comma 2, lett. d), NFOT Pasqua Fabrizio Tivoli" nonché tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari e successivi, compresa la richiamata norma di cui all'art. 22, lett. d), delle NFOT, e quella presupposta di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), delle NFOT, assumendo la violazione dei criteri di trasparenza ed imparzialità e comunque di ogni altra norma giuridica, con specifico riferimento alla legittimità delle norme dell'associazione chiamata in giudizio in rapporto alle norme dell'ordinamento ordinario ed a quelle di rango costituzionale.

Con decisione n. 20/TFNSD-2022/2023, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, rigettava il ricorso non ritenendo sussistente la lamentata violazione - da parte delle citate disposizioni - dei criteri di trasparenza ed imparzialità.

2. Con reclamo del 18 agosto 2022, il sig. Fabrizio Pasqua impugnava la citata decisione del Tribunale federale nazionale, ritenendola viziata da falsa ed errata interpretazione dei fatti e dei principi di diritto posti a fondamento del ricorso; in particolare, veniva ribadita la prospettata violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento da parte delle norme regolamentari (artt. 22, lett. d) e 2, comma 4, lett. a) delle NFOT) poste a fondamento dell’impugnato provvedimento.

Le medesime conclusioni venivano ribadite con memoria del 13 settembre 2022.

Costituitasi con deposito di memoria difensiva in data 13 settembre 2022, l’AIA eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del reclamo sia per intervenuta decadenza ex art. 101, comma 2, CGS – FIGC sia per genericità; nel merito, ne chiedeva il rigetto.

3. Nell’udienza, svoltasi in videoconferenza, del 16 settembre 2022, l’avv. Gianluca Ciotti per la parte reclamante e l’avv. Valerio Di Stasio per la resistente AIA, illustravano le rispettive tesi e insistevano per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio esamina, per accoglierla, l’eccezione di tardività del reclamo dell’AIA in quanto proposto dopo la scadenza del termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione impugnata, come stabilito dall’art. 101, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Sul punto si veda la pronuncia di questa Corte federale d’appello, Sez. I, n. 90/2020-2021, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 98/2021.

Orbene, nel caso di specie, l’impugnata decisione n. 20/TFNSD-2022-2023 risulta essere stata pubblicata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, in data 10 agosto 2022 (si veda l’attestazione posta in calce alla decisione nonché quanto indicato nella relativa sezione del sito internet della FIGC) e comunicata alle parti telematicamente nella medesima data.

Ne deriva l’intempestività del reclamo proposto in una data (18 agosto 2022) successiva alla scadenza del termine ultimo da individuarsi - ai sensi del ricordato art. 101, comma 2, CGS FIGC – nel 17 agosto 2022.

Venendo, per completezza di indagine, all’esame del merito del reclamo, si osserva quanto segue.

Oggetto del presente gravame non è il provvedimento assunto nei confronti dell’attuale reclamante in sede disciplinare (in ordine al quale è stata prima adottata la decisione della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA n. 3 del 15 luglio 2021, poi, in parziale riforma della prima, la decisione n. 15 del 27 ottobre 2021 della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA, da ultimo confermata con decisione n. 23 del 2 maggio 2022 del Collegio di garanzia del CONI), bensì la valutazione in ordine al rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento da parte del combinato disposto degli artt. 22, lett. d), e 2, comma 4, lett. a), delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’AIA-NFOT, là dove prevedono l’avvicendamento dell’arbitro nei cui confronti siano stati adottati negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell’AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali, provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, per una durata complessiva superiore ad un anno.

In altri termini, il reclamante, premessa una ricostruzione della relazione che lega l’arbitro all’AIA e alla FIGC in termini di rapporto di lavoro professionale, sospetta di irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento le richiamate disposizioni e, conseguentemente, chiede a questo Collegio di dichiararne l’illegittimità “e per l’effetto caducare” l’impugnato provvedimento.

Al riguardo il Collegio non rileva nelle stesse la lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

In primo luogo, occorre ricordare che il reclamante risulta iscritto, su base del tutto volontaria, all’AIA, ente di natura associativa. La libera adesione a detta associazione (adesione che implica l’impegno dell’associato a rispettare la relativa normativa interna, compresa quella della cui ragionevolezza oggi si discute) ha costituito il presupposto logico-giuridico per il conseguente sorgere in capo al reclamante – ricorrendone i necessari presupposti - di un diverso rapporto di collaborazione con la FIGC teso a disciplinare i reciproci obblighi e diritti connessi alle prestazioni rese e alla conseguente cessione del diritto all’immagine.

La qualificazione in termini lavoristici di tale ulteriore rapporto non solo non può trovare fondamento nella pur invocata disciplina del lavoro sportivo introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (la cui entrata in vigore, al di là di qualsiasi altra valutazione, risulta differita al 1° gennaio 2023) ma non appare in ogni caso determinante ai fini del presente giudizio.

Infatti, la mera qualificazione in termini lavoristici del rapporto sussistente tra il reclamante e l’AIA, da una parte, e la FIGC, dall’altra, non ne implica ex se la stabilità. Com’è, infatti, noto, non solo la presenza di un rapporto di lavoro (sia di natura privatistica che pubblicistica) non impedisce, ricorrendone i presupposti, al datore di lavoro di porne in essere la risoluzione ma, questa, analogamente a quanto avvenuto nella presente fattispecie, può conseguire all’accertamento di determinati comportamenti in violazione degli obblighi contrattuali valutati di particolare gravità (cd. licenziamento disciplinare).

Ne consegue che la qualificazione in senso lavoristico o meno del rapporto sussistente tra il reclamante e l’AIA e la FIGC non implica ex se alcuna conseguenza rilevante in ordine alla prospettata irragionevolezza del quadro regolamentare.

3. Venendo, infine, all’esame delle norme poste a fondamento dell’impugnato provvedimento, appare opportuno ricordare che i principi di ragionevolezza e proporzionalità costituiscono distinti principi immanenti del nostro ordinamento, riferendosi il primo alla “qualità” del potere utilizzato, inteso come rapporto tra mezzo utilizzato e fine cui si tende ed il secondo alla “quantità” del medesimo potere, nel rapporto con quella utilizzata in situazioni analoghe; in tal senso, sussiste il vizio di ragionevolezza laddove "la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio" (Corte costituzionale n. 43/1997).

Ciò posto, non vi è dubbio che rientri nella fisiologia di qualsiasi rapporto – e, pertanto, debba ritenersi razionale - che a fronte di determinate violazioni delle regole deontologiche corrisponda una sospensione del rapporto stesso così come non è dubbio che, in presenza di violazioni di particolare gravità, a tale sospensione si aggiungano altre e più gravi conseguenze.

Il presupposto delle disposizioni interne all’AIA di cui si discute è l’emanazione nei confronti dell’arbitro di provvedimenti disciplinari sportivi definitivi che ne comportino l’inibizione e la sospensione disciplinare, per un periodo complessivo di oltre un anno.

Posta la particolare delicatezza della funzione arbitrale all’interno della dinamica sportiva, funzione che impone a chi la svolge non solo una particolare preparazione atletica ma anche il rispetto di un rigoroso codice etico, non può ritenersi irrazionale che l’ordinamento - laddove si sia in presenza di violazioni particolarmente gravi delle norme deontologiche - preveda, oltre alla sospensione, un’ulteriore conseguenza in capo al trasgressore.

Peraltro, la previsione ordinamentale de qua non si riflette sul rapporto associativo ma si limita a prevedere il mero avvicendamento del soggetto sanzionato disciplinarmente al fine di evitare di attribuire al medesimo la direzione delle competizioni di maggior rilievo. Una simile previsione, volta a favorire l’arbitraggio delle gare di maggior rilievo agli arbitri privi di gravissimi precedenti disciplinari, così da mantenere elevato la standard deontologico dei soggetti chiamati a dirigere tali gare, appare pienamente razionale, in quanto utilizza un mezzo (l’avvicendamento) del tutto proporzionato al fine (la tutela degli standard deontologici intrinseci all’attività sportiva) che si intende raggiungere.

Del resto, l’individuazione del valore ultrannuale del periodo di sospensione quale parametro di gravità idonea a far conseguire l’obbligo di avvicendamento appare del tutto logico, tenuto conto della particolare ampiezza del periodo di sospensione e della particolare gravità delle condotte che possono comportare una così elevata sanzione.

Per quanto attiene all’ulteriore profilo sollevato dal reclamante (la disparità di trattamento tra soggetti attinti da sanzioni disciplinari diverse, di cui una di durata infra-annuale e l’altra di durata superiore all’anno), ci si limita ad osservare che qualsiasi scelta normativa volta a fissare un limite implica necessariamente simili differenziazioni tra situazioni poste al di sotto o al di sopra di una determinata soglia. Peraltro, per eccepire un vizio di proporzionalità della norma, il reclamante avrebbe dovuto individuare, quale tertium comparationis, una diversa normativa che, a fronte di violazioni disciplinari ancor più gravi, irroghi sanzioni di minor gravità.

In assenza di tale confronto, le argomentazioni in ordine alla supposta eccessiva severità della sanzione e delle sue implicite conseguenze in tema di avvicendamento appaiono del tutto soggettive e non idonee a supportare un giudizio di illegittimità per irrazionalità o sproporzione delle norme più volte richiamate.

Per tutti gli esposti motivi, il collegio respinge il reclamo come in atti proposto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Luigi Caso Mario                                                                  Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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