F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN-SVE del 22 Settembre 2022 (motivazioni) – SSD A RL Napoli Calcio Femminile / Giacomo Dani – Reg. Prot. 6/TFN-SVE

Decisione/0012/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0006/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Antonino Piro – Componente (Relatore)

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 settembre 2022, sul reclamo ex art. 94 quinquies, comma 11, NOIF e 91, comma 4, CGS proposto dalla società SSD A RL Napoli Femminile (matr. 935452) contro il sig. Giacomo Dani (coll. 1° squadra n. il 27.09.1994 matr. 135.029) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile pubblicata sul C.U. n. 12/DCF del 4 agosto 2022,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile il 26.5.2022, il sig. Giacomo Dani, in qualità di Collaboratore tecnico della SSDARL Napoli Femminile ha richiesto la condanna del Sodalizio al pagamento della somma di 7.800,00 (già maturata alla data del ricorso), ovvero di quella che risulterà maturata alla data della decisione, quale residuo previsto dall’accordo economico sottoscritto per la Stagione Sportiva 2021/2022.

Con decisione pubblicata nel C.U. 12/DCF del 04.08.2022 e notificata alle parti in pari data, la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile, in accoglimento del ricorso, accolta l’eccezione preliminare del sig. Dani sull’inammissibilità delle memorie difensive della società SSDRL Napoli Femminile in quanto tardive, ha quindi condannato la Società al pagamento della somma di 9.100,00 derivante dalla differenza tra 13.000,00 (importo complessivo dell’accordo economico) ed 3.900,00 (importo corrisposto dalla Società).

Avverso tale decisione, con atto dell’11.8.2022 la società SSDARL Napoli Femminile ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale.

Invocando le disposizioni federali relative alla disciplina delle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile pubblicate con il C.U. n. 306/A del 18.6.2021 e, segnatamente, la parte relativa agli adempimenti fissati per l’ammissione ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, la reclamante ritiene che nulla possa essere preteso dal sig. Dani a seguito della risoluzione per giusta causa dell’accordo economico comunicata in data 15.11.2021 stante la contestata inadempienza riscontrabile nel non avere il medesimo, nonostante l’impegno assunto, frequentato il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico per l’abilitazione a “preparatore atletico” e che, a detta della Società, ha avuto luogo dal 15 novembre al 23 dicembre 2021. Essendosi il Dani iscritto al corso, ma non avendo partecipato al test d’ingresso con conseguente mancata ammissione, la Società ha quindi concluso chiedendo in via principale la riforma della decisione della CAEF con la declaratoria di grave inadempimento del sig. Giacomo Dani agli obblighi assunti e conseguente dichiarazione di avvenuta risoluzione dell’accordo economico sottoscritto tra le parti l’11.8.2021.

In via subordinata che venga accertata e dichiarata la minore somma da dovere eventualmente corrispondere al tecnico.

In ogni caso che siano trasmessi gli atti alla Procura Federale in ordine al comportamento disciplinarmente rilevante del sig. Dani. Con le controdeduzioni del 17.8.2022, quest’ultimo ha chiesto il rigetto del reclamo e conseguente conferma della decisione impugnata, deducendo di avere diligentemente ottemperato all’impegno assunto avendo frequentato non già il corso indetto ad ottobre 2021 e subordinato ad un test di ingresso, bensì quello centrale per preparatori atletici autorizzati a svolgere attività in deroga all’obbligatorietà prevista in favore delle società di Serie A e B femminile, corso che si è tenuto nel mese di febbraio 2022.

All’esito della discussione orale, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo della società SSDARL Napoli Femminile è infondato e va, quindi, rigettato.

Va innanzitutto premesso che tra le parti in causa è stato sottoscritto in data 11.08.2021 Accordo Economico in forza del quale la SSDARL Napoli Femminile ha affidato al sig. Giacomo Dani “nella sua qualità di Allenatore UEFA B iscritto nei ruoli della F.I.G.C.” l’attività di “Collaboratore Prima Squadra” a decorrere dal 1 agosto 2021 e fino al 30 giugno 2022, dietro il riconoscimento di un importo annuo lordo di Euro 13.000,00, da erogarsi in rate mensili di uguale importo.

L’art. 7 dell’Accordo prevede espressamente che la somma concordata, così come l’eventuale indennità per la durata pluriennale dell’accordo, “dovranno essere riconosciuti anche in caso di esonero dell’Allenatore, a meno che lo stesso, esonerato prima dell’inizio del campionato, venga tesserato per altra Società”.

Con tale atto le parti hanno, quindi, regolamentato i profili economici del rapporto negoziale instaurato di talchè solo l’Accordo Economico stipulato costituisce unico atto rilevante per comprovare la reale ed effettiva portata dei termini del rapporto contrattuale la cui efficacia non è stata subordinata ad alcuna condizione ovvero a clausola risolutiva.

Rilevato, altresì, che il sig. Giacomo Dani ha regolarmente espletato (come confermato dai difensori delle parti in occasione dell’udienza tenutasi il 19 settembre 2022) la propria attività in deroga sino all’esonero del 15 novembre 2021, si fa presente che l’autocertificazione generica rilasciata da sig. Dani il 7 luglio 2021 (quindi anteriormente alla sottoscrizione dell’Accordo Economico) con la quale il sig. Dani si sarebbe impegnato a frequentare il primo corso utile di preparatore atletico centrale organizzato dal Settore Tecnico FIGC, è documento che è stato allegato dalla difesa della Società alle controdeduzioni tardivamente depositate in primo grado e rettamente considerate inammissibili dalla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile.

Trattasi, pertanto, di documento che non può essere preso in considerazione, ancorché non abbia rilevanza decisiva atteso il tenore della normativa contenuta nel Comunicato Ufficiale n. n. 306/A del 18.06.2021 relativo all’ammissione ai campionati di Serie A e B per la Stagione Sportiva 2021/2022 (e non già quella di cui al Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020, relativo alla precedente Stagione Sportiva 2020/2021, come invocato dalla Società nella comunicazione di esonero del 15.11.2021), normativa dal cui completo esame sono desumibili tutti gli elementi per la corretta interpretazione della fattispecie in esame.

All’uopo si evidenzia che la disciplina di riferimento prevede a carico delle società ( e non già del tesserato) l’obbligo – sanzionato disciplinarmente – di depositare entro il 12 luglio 2021 una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società contenete l’impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, una serie di attestazioni rilasciate dal Settore Tecnico della FIGC, tra cui anche quella relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico della prima squadra (requisito che “si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico”).

Trattasi, a ben vedere, della disciplina dettata per l’ammissione al campionato di competenza che prevede il rispetto di specifici adempimenti da parte della società con l’imposizione di una serie di impegni di deposito di attestazioni rilasciate dal Settore Tecnico della FIGC, la cui inosservanza costituisce illecito disciplinare sanzionato (a carico della società) con eventuale ammenda non inferiore ad Euro 10.000,00.

Senonché è la stessa normativa, nella parte intitolata “Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative” a stabilire che: “Qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, uno o più incarichi previsti dal precedente punto 2, lettere a.2), a.3), c), d) [proprio quello di specie invocato da tutte le parti], e), f), g), h), i), l), m) del presente Titolo divenissero vacanti, ovvero qualora il soggetto in deroga secondo quanto previsto ai punti a.3), d)  [ancora una volta proprio quello di specie invocato da tutte le parti], i) non ottenga la qualifica a seguito di frequentazione, con esito positivo, dei corsi organizzati dal Settore Tecnico ovvero LND per figura di Collaboratore della Gestione Sportiva, la Società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti”.

Da tale norma emerge inconfutabilmente che il soggetto in deroga, come il sig. Giacomo Dani, aveva la possibilità di frequentare i corsi organizzati dal Settore Tecnico per conseguire la qualifica di Collaboratore Tecnico “nel corso della stazione sportiva 2021/2022”, cosa che nella specie è avvenuta con l’ammissione del Dani al corso indetto a gennaio del 2022.

Da ciò ne consegue che la locuzione “primo corso utile” che ha portato la Società a ritenere inadempiente il tesserato per il solo fatto di non avere partecipato al primo (dal punto di vista temporale) corso indetto dal Settore Tecnico ad ottobre 2021, non andava interpretata – così come erroneamente fatto dalla Società – attribuendo rilevanza esclusiva al profilo temporale (primo corso indetto), bensì tenendo anche conto della “utilità” del corso, nel senso di corso utile a conseguire una qualifica per non decadere dalla propria funzione, considerando altresì la particolare condizione di “soggetto in deroga”.

In tal senso il primo corso utile per i “soggetti in deroga” è proprio quello frequentato dal Dani ( a seguito di ammissione) nel febbraio 2022 (e quindi, come previsto dalla normativa, nel corso della stagione sportiva 2021/2022), corso che era stato indetto con il Comunicato Ufficiale n. 198 – 2021/2022 del Settore Tecnico FIGC, secondo cui (art. 6) coloro che stessero svolgendo, come previsto nel sistema delle Licenze Nazionali per la Serie A femminile e la Serie B femminile, nel corso della stagione il ruolo di preparatore atletico in deroga (come nel caso del sig. Dani) avevano la possibilità di essere ammessi in sovrannumero al corso indetto il 7 gennaio 2022.

Per di più si rileva che la Società non ha fornito alcuna prova del fatto che la mancata partecipazione del sig. Dani al primo corso per preparatore atletico indetto ad ottobre 2021 abbia determinato effetti pregiudizievoli per il Sodalizio.

L’affermazione contenuta nel reclamo secondo cui “vista la mancata partecipazione del Sig. Dani al primo corso utile, anche vista la sollecitazione da parte della Divisione Femminile, la Società si è vista costretta ad esonerarlo per giusta causa e, trattandosi di un ruolo necessario, a rimpiazzare la figura con un professionista qualificato” è, in realtà, una mera affermazione di principio sfornita del ben che minimo sostrato probatorio non essendo stata comprovata alcuna contestazione alla Società da parte degli Organi Federali in ordine al tesseramento del sig. Dani.

Anzi, la mera affermazione della Società risulta smentita dal tenore della comunicazione del 19.11.2021 con la quale il sig. Dani, in riscontro alla comunicazione di esonero del 15.11.2021, ha immediatamente contestato la motivazione dell’esonero evidenziando che “il corso centrale per preparatori atletici autorizzati per la stagione 2021/2022 a svolgere attività in deroga all’obbligatorietà prevista, in favore delle società di serie A femminile, si terrà a febbraio 2022”.

Il sig. Dani ha, quindi, immediatamente comunicato che per la sua condizione di soggetto in deroga avrebbe partecipato al corso che si sarebbe tenuto a febbraio 2022, cosa in effetti avvenuta come attesta la documentazione dal medesimo tempestivamente prodotta agli atti, di talchè il Sodalizio, stante il chiaro tenore della normativa per i soggetti in deroga sopra richiamata,  avrebbe dovuto soprassedere dall’immediato esonero del tecnico per il solo fatto di avere rilevato con il Comunicato Ufficiale n. 161 del 10.11.2021, che il Dani non risultava tra gli allievi ammessi al corso per l’abilitazione a “preparatore atletico” che era stato indetto ad ottobre 2021.

Invero nessuna contestazione è stata mossa al sig. Dani in ordine all’adempimento delle mansioni affidate con l’Accordo Economico dell’11 agosto 2021: la Società ha ritenuto, infatti, di risolvere il rapporto per il solo fatto che, ritenendo che il corso indetto ad ottobre 2021 fosse il primo ed unico valido per conseguire l’abilitazione a preparatore atletico, la mancata ammissione del Dani a tale corso abbia costituito una grave inadempienza.

Senonché, per le ragioni sopra esposte, nessuna grave inadempienza può essere imputata al sig. Giacomo Dani che, nel rispetto degli impegni assunti e della normativa di riferimento, ha provveduto a conseguire la qualifica di Collaboratore Tecnico nel corso della stagione sportiva 2021/2022.

Da qui la corretta motivazione contenuta nella decisione della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile che va, quindi, confermata.

Ritenendosi, altresì, corretta la quantificazione determinata dalla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile nella misura di 9.100,00 in favore del sig. Giacomo Dani, non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla reclamante di trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Si rigetta, pertanto, il reclamo, confermando l’impugnata decisone della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile. Tanto considerato

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società SSD A RL Napoli Femminile e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 22 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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