F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/TFN – SD del 21 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4240/689pf21-22/GC/gb del 24 agosto 2022 nei confronti del sig. Le Mura Nicola – Reg. Prot. 39/TFN-SD
Decisione/0040/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0039/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE
DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4240/689pf21-22/GC/gb del 24 agosto 2022 nei confronti del sig. Le Mura Nicola,
la seguente
DECISIONE
Con nota Prot. 4240/689pf21-22/GC/gb del 24/8/2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Le Mura Nicola, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Calcio Catania Spa per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il tesserato Cambria Salvatore Gaetano Alfio agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto i tesserati Pinto Giovanni e Sarao Manuel al test sierologico da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per loro fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto il tesserato Riso Francesco al tampone da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 12/08/2021.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ad una presunta violazione dell'art. 4 del CGS e del C.U. n. 36/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28/7/2021 da parte della Società Calcio Catania Spa in occasione della visita ispettiva del 31/03/2022”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 28/04/2022 al n. 689pf21-22.
Le indagini hanno riguardato anche la posizione del responsabile sanitario tesserato, dott. Carmelo Giorgio Amato, e del medico sociale tesserato, dott. Mario Dottore. Poiché nelle more è intervenuto il fallimento della società Calcio Catania Spa, cui è stata revocata l’affiliazione, la documentazione sanitaria è stata acquisita dai Curatori fallimentari.
Il dott. Mario Dottore ha concordato con la Procura federale, prima del deferimento, l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS.
Quanto alla società Catania Calcio Spa, dall’atto di deferimento risulta l’intendimento della Procura federale di procedere all’archiviazione in ragione dell’intervenuta revoca dell’affiliazione.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 15/9/2022, si è avuta la costituzione del solo dott. Carmelo Giorgio Amato che, in limine litis, ha chiesto ed ottenuto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS.
Il dibattimento
All’udienza del 6/6/2022, tenuta in modalità video conferenza, il dott. Luca Scarpa, per la Procura federale, si è riportato all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Le Mura Nicola, tenuto conto del numero delle violazioni, la sanzione dell’ammenda di € 1.575,00.
Nessuno è comparso per il sig. Le Mura Nicola.
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
In disparte l’effettiva violazione delle disposizioni in materia COVID ad opera del Responsabile sanitario e del Medico sociale, entrambi tesserati per la società Catania Calcio Spa deve dichiararsi il proscioglimento del sig. Nicola Le Mura, all’epoca dei fatti legale rappresentante della ridetta società, per quanto di seguito esposto.
L’art. 44 NOIF dispone che “1. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della FIGC 2. Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”.
Con riferimento agli specifici obblighi sanitari connessi ai controlli previsti dalla normativa COVID, nella specie screening e test sierologici, l’avvenuta nomina di un responsabile sanitario e di un medico sociale esclude in radice una connessa responsabilità per culpa in eligendo (qui non contestata: nds) e/o vigilando del legale rappresentante della società, in quanto, conformemente a quanto già statuito dal Collegio di Garanzia e condiviso da questo Tribunale (TFN-SD, dec. n.116/2021-2022) , “[…] la culpa in eligendo a carico del preponente non ricorre se il preposto abbia compiuto un errore o una negligenza, bensì se la scelta del preponente possa ritenersi formalmente o sostanzialmente scorretta [….] Discorso (parzialmente) analogo vale anche per la culpa in vigilando, la quale va necessariamente ad attenuarsi nel momento in cui l’impegno dovuto dal preposto diventa altamente tecnico e specialistico, e dunque, per dirla nei termini di parte ricorrente, ‘inesigibile’ da parte di un preponente non tecnico, almeno per quanto riguarda tutte le incombenze (e tra queste le segnalazioni) di carattere specificamente sanitario. Si consideri, infatti, che i mancati adempimenti contestati al Presidente, come si è visto, sono - in gran parte - attività che presentano aspetti tecnici (e richiedono professionalità) che sono di specifica competenza dello staff medico.” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., 29 settembre 2021, n. 85).
Alla luce degli anzidetti principi non vi è dubbio, per quanto ci occupa, che gli adempimenti specifici connessi agli obblighi di effettuazione degli screening, dei test sierologici e dei tamponi, da eseguire prima dell’avvio degli allenamenti collettivi nel rispetto del Tempo Zero riferito ad ogni singolo calciatore tesserato, come previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021”, rientrino nelle esclusive e qualificate competenze del responsabile sanitario e del medico sociale, cui l’art. 44 NOIF e le indicazioni della FIGC demandano la relativa attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022.
IL RELATORE
Amedeo Citarella
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 21 settembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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