FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 66/AA del 09/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VALLONE US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Federico VALLONE e della società U.S. PRIAMAR 1942 LIGURIA A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO VALLONE, calciatore tesserato per la U.S. Priamar 1942 Liguria A.S.D. nella stagione sportiva 2021- 2022, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso rivolto, in occasione della gara A.S.D. Yepp Albenga - U.S. Priamar 1942 Liguria A.S.D., disputata in data 13 marzo 2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Liguria, espressioni discriminatorie per motivi di razza, di colore, di nazionalità e di origine etnica nei confronti del Sig. Kuyatehin Bubacarr e del Sig. Mohamed Habib, entrambi calciatori tesserati per la A.S.D. Yeep Albenga;

U.S. PRIAMAR 1942 LIGURIA A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Federico Vallone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico VALLONE e dal Sig. Bruno Nofroni, in qualità di presidente pro tempore, per conto della società U.S. PRIAMAR 1942 LIGURIA A.S.D.; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica ed ammonizione con diffida per il Sig. Federico VALLONE e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società U.S. PRIAMAR 1942 LIGURIA A.S.D.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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