FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 67/AA del 12/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – JOVANCEVIC ASD NUOVA FRIGIROLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 722 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Milovan JOVANCEVIC e della società A.S.D. NUOVA FRIGIROLA, già A.S.D. FRIGIROLA 1952, avente ad oggetto la seguente condotta:
MILOVAN JOVANCEVIC, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Frigirola 1952, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 1 ottobre 2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Frigirola 1952, sottoscritto unitamente alla madre Sig.ra Iveniz Milica la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Serba;
A.S.D. NUOVA FRIGIROLA, già A.S.D. FRIGIROLA 1952, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società nel cui interesse il Sig. Milovan Jovancevic ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Milica Izevic, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Sig. MILOVAN JOVANCEVIC, e dal Sig. Angelo Gandini, in qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. NUOVA FRIGIROLA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Milovan JOVANCEVIC e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA FRIGIROLA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.