FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 68/AA del 14/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GRASSO ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 729 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946 A R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO GRASSO, presidente e legale rappresentante pro-tempore della società ASD Città di Acireale 1946 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed al Regolamento Impianti Sportivi Serie D - LND, per aver consentito e comunque non impedito, alla società ASD Città di Acireale 1946 di utilizzare per la disputa delle gare ufficiali casalinghe della propria squadra, in occasione della stagione sportiva 2021-2022, l'impianto di gioco di Aci Sant'Antonio (CT), privo di omologazione e comunque senza assolvere a tutte le prescrizioni standard di adeguamento prescritte in data 5.11.2021 dalla Lega Nazionale Dilettanti;

A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946 A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Sebastiano GRASSO al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano GRASSO in proprio, e in qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946 A.R.L;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946 A.R.L;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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