FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 69/AA del 15/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CURCIO D CURCIO G AZ PICERNO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato CURCIO e Gianvito CURCIO, e della società AZ PICERNO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO CURCIO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AZ PICERNO SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

GIANVITO CURCIO, all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società AZ PICERNO SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

AZ PICERNO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Donato CURCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AZ PICERNO S.R.L., e dal Sig. Gianvito CURCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Donato CURCIO, 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianvito CURCIO, e di € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per la società AZ PICERNO S.R.L.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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