FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 74/AA del 19/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GRAZZI GAMBIN CARRIERI ASD FIESSESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 747 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gino GRAZZI, Davide GAMBIN e Matteo CARRIERI, e della società ASD FIESSESE avente ad oggetto la seguente condotta:

GINO GRAZZI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Fiessese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato il ruolo e le mansioni di allenatore della squadra della ASD Fiessese militante nel Campionato di Prima Categoria organizzato dal Comitato Regionale Veneto della L.N.D., quanto meno a far data dal 4.1.2022 e fino al 15.5.2022, al sig. Davide Gambin nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DAVIDE GAMBIN, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società ASD Fiessese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto il ruolo e le mansioni di allenatore della squadra della società ASD Fiessese militante nel Campionato di Prima Categoria organizzato dal Comitato Regionale Veneto della L.N.D., quantomeno a far data dal 4.1.2022 e fino al 15.5..2022, nonostante fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MATTEO CARRIERI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Fiessese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato il ruolo e le mansioni di allenatore della squadra della ASD Fiessese militante nel Campionato di Prima Categoria organizzato dal Comitato Regionale Veneto della L.N.D., quantomeno a far data dal 4.1.2022 e fino al 15.5.2022, al sig. Davide Gambin nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; ASD FIESSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Gino Grazzi, Matteo Carrieri e Davide Gambin all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gino GRAZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FIESSESE, e dai Sig.ri Davide GAMBIN e Matteo CARRIERI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gino GRAZZI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Davide GAMBIN, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Matteo CARRIERI, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società ASD FIESSESE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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