F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN – SD del 3 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3964/826pf21-22/GC/CAMS/mg del 22 agosto 2022 nei confronti del sig. Filippo Polcino e della società Juve Stabia Srl – Reg. Prot. 38/TFN-SD

Decisione/0051/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0038/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3964/826pf 21-22/GC/CAMS/mg del 22 agosto 2022 nei confronti del sig. Filippo Polcino e della società Juve Stabia Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 22 agosto 2022, la Procura Federale ha deferito:

1. dott. Filippo Polcino all’epoca dei fatti, a far data dal 14.01.2022, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Juve Stabia Srl, per rispondere delle seguenti violazioni:

art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e), in quanto la società ASD Villaricca Calcio, con cui era stato stipulato un accordo di collaborazione, alla data del 1.02.2022 aveva provveduto unicamente al tesseramento di tre calciatrici di età inferiore ai 12 anni;

art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f) in quanto la società ASD Villaricca Calcio, con cui era stato stipulato un accordo di collaborazione, risulta “ritirata” dal Torneo under 15 femminile.

2. la società Juve Stabia Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal dott. Filippo Polcino, così come sopra riportati.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 13 giugno 2022 ha iscritto al n. 826pf21- 22 il procedimento avente a oggetto “ Mancato adempimento della società Juve Stabia Srl degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 20212022”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui la Copia della segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 18.05.2022, con relativi allegati, pervenuta alla Procura Federale in pari data, censimento s.s. 2021/2022 della società Juve Stabia Srl e accordo tra la Juve Stabia Srl e la società ASD Villaricca Calcio.

All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS, ritualmente notificata in data 7.07.2022 alla società Juve Stabia ed in data 18.08.2022 al dott. Filippo Polcino a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.

Gli incolpati hanno presentato memorie difensive in data 20.7.2022 e 21.7.2022.

La Procura ha provveduto a notificare al dott. Polcino e alla Juve Stabia Srl il deferimento n. 826pf21-22, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 22 settembre 2022.

La fase predibattimentale

In data 19 settembre 2022 entrambi i deferiti si sono costituiti a mezzo dell’avv. Eduardo Chiacchio, depositando una memoria difensiva, con la quale hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento, in subordine, ai fini della entità della sanzione, l’applicazione del principio della continuazione ovvero degli artt. 12 e 13 del CGS, con riduzione della pena al di sotto del minimo edittale. Nel merito, sia la società e sia il Presidente hanno sostenuto la mancanza di qualsivoglia responsabilità, avendo stipulato un accordo con la ASD Villaricca Calcio.

Il dibattimento

All’udienza del 22 settembre 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Filippo Polcino e della società Juve Stabia Srl.

L’avv. Luca Zennaro dopo aver brevemente replicato alla memoria depositata dalle parti deferite, si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Filippo Polcino, giorni 40 (quaranta) di inibizione;

- per la società Juve Stabia Srl, euro 40.000,00 (quarantamila/00) di ammenda.

L’avv. Eduardo Chiacchio si è riportato alle memorie difensive depositate in atti, sostenendo la mancanza di responsabilità dei deferiti, avendo questi ottemperato agli obblighi assunti stipulando un accordo con altra società che non ha potuto adempierlo a causa dell’emergenza legata al COVID19.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento, sia pure con le precisazioni e parziali diverse conclusioni come di seguito.

Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 18.05.2022 nella quale si evidenziava il mancato adempimento della società Juve Stabia srl degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2021-2022 e in dettaglio si contestava l’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non partecipato al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini.

Dall’attività istruttoria compiuta è emerso come la società Juve Stabia Srl in data 20.9.2021 abbia stipulato un accordo con la società ASD Villaricca Calcio sia per la partecipazione ai campionati Under 15 sia per il tesseramento di 20 giocatici Under 12. Tuttavia, la società ASD Villaricca Calcio, pur essendosi iscritta al campionato Under 15, risulta essersi ritirata quasi immediatamente.

Inoltre, la società ha tesserato solo tre giocatrici under 12 entro la scadenza del 1° febbraio 2022, tesserando le altre solo nei due/tre mesi successivi.

Ne deriva che, nonostante l’accordo stipulato, i sopra richiamati obblighi assunti in sede di rilascio della Licenza Nazionale 20212022 sono stati disattesi, ancorché con modalità differenti tra di loro.

Né si può pervenire a diverse conclusioni avendo riguardo alla tesi difensiva secondo la quale la Juve Stabia S.r.l. non potrebbe ritenersi responsabile di alcun illecito avendo stipulato un accordo con altra società ed essendo tale accordo idoneo ad assolvere i sopra richiamati obblighi.

Difatti, da un lato appare sussistente una culpa in eligendo della società incolpata nella scelta della società con la quale stipulare l’accordo.

Sul punto, quanto alle giocatrici under 12, basti osservare come il Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022 preveda la possibilità che “la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine del 1° febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 ei 12 anni”.

Il tenore letterale della previsione induce a ritenere che sin dalla data dell’accordo la società debba aver tesserato 20 giocatrici under 12 e, dunque, la scelta di avvalersi di una società all’epoca dell’accordo priva delle 20 giocatrici richieste, con ogni conseguente rischio, non può che comportare situazione soggettiva colposa in capo al sig. Polcino.

Sotto altro profilo può ritenersi sussistente anche una culpa in vigilando in capo ai deferiti, atteso che la stipula di un accordo non elide il dovere di supervisione e controllo in capo alla società “mandante” e, di conseguenza, la responsabilità della stessa per l’inadempimento degli obblighi assunti.

Ciò, in maniera evidente per quanto riguarda la mancata partecipazione al Campionato femminile Under 15, per la quale l’immediato ritiro avrebbe dovuto indurre il sig. Polcino ad assumere iniziative correttive.

La ASD Villaricca Calcio, infatti, nel caso di specie, ha agito su mandato della Juve Stabia Srl, la quale avrebbe dovuto vigilare sull’adempimento dell’accordo stesso.

Da quanto sopra discende tanto la responsabilità del sig. Polcino tanto quella diretta della Società.

Sotto il profilo sanzionatorio, preliminarmente, non si ritiene di poter accogliere la richiesta continuazione avanzata dalla difesa atteso che va ritenuta non fondata la dedotta conseguenzialità tra le condotte contestate. Si tratta, difatti, di due condotte autonome e indipendenti: la prima consistente nella violazione dell’impegno a tesserare almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, la seconda nella violazione dell’impegno a partecipare al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, tra l’altro, “la continuazione, in ogni caso, può ritenersi sussistente allorquando un soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazione della stessa o di diverse disposizioni. Elemento caratterizzante la fattispecie è, dunque, l’univocità del disegno criminoso. La giurisprudenza è, però, concorde nel ritenere che l'identità del disegno criminoso non possa presumersi e, pertanto, l'interessato ha un onere di allegazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Cass. pen. 5 dicembre 2017, n. 2224)” (cfr. decisione 0043/TFNSD-2022-2023).

Nel caso specie, i deferiti, oltre a dedurre, peraltro infondatamente come ora osservato, che le violazioni addebitate sarebbero l’una la derivazione dell’altra (il che non può essere per la diversa età delle due squadre), nulla hanno dedotto o provato in ordine alla sussistenza di un unico disegno.

Di qui l’impossibilità di riconoscere la continuazione tra le violazioni contestate non potendosi ravvisare una condotta unitaria volta a perseguire un unico scopo.

Tuttavia, si ritiene, in relazione alla concreta fattispecie, di poter mitigare il trattamento sanzionatorio anche al di sotto del minimo edittale in applicazione dell’art. 13 CGS.

In particolare, per quanto concerne la violazione di cui al primo capo di incolpazione può osservarsi come la società ASD Villaricca abbia tesserato le giocatrici Under 12, anche se con ritardo. La società, e di riflesso gli odierni deferiti, ha, quindi, adempiuto, sia pure con breve ritardo, agli obblighi assunti, inoltre partecipando all’intero campionato di competenza, come dedotto dalla difesa senza osservazioni da parte della Procura Federale. Per tale condotta, pertanto, si ritiene congrua una sanzione ampiamente al di sotto del minimo edittale pari ad 3.000,00 di ammenda a carico della società e a 5 giorni di inibizione per il sig. Polcino. Per quanto concerne il secondo capo di incolpazione, si ritiene di poter ridurre la sanzione in misura pari al 50% del minimo edittale in considerazione del fatto che la società si sia comunque iscritta al campionato Under 15, pur ritirandosene successivamente ma quasi immediatamente in un periodo sanitario e sociale oggettivamente del tutto peculiare. Per tale condotta, quindi, si considera congrua la sanzione di 10.000,00 di ammenda per la società e di 15 giorni di inibizione per il sig. Polcino.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Filippo Polcino, giorni 20 (venti) di inibizione;

- per la società Juve Stabia Srl, euro 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 3 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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