F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 014/CSA pubblicata del 4 Ottobre 2022 – Sig. Marco Giampaolo

 

Decisione n.014 /CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 010/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 010/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Marco Giampaolo in data 17.09.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 48 del 13.09.2022;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.09.2022,il prof. Avv. Andrea Lepore e udito l’Avv. Vittorio Rigo, in rappresentanza del reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 17 settembre 2022, il sig. Marco Giampaolo ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo pubblicata nel C.u. n. 48 del 13 settembre 2022, mediante la quale gli veniva irrogata la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione «per avere inoltre, al 52° del secondo tempo, dopo il provvedimento, rivolto al Direttore di gara plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco».

Il reclamante, pur consapevole del privilegio attribuito al referto di gara (art. 61, comma 1, C.G.S.), rileva l’eccesiva gravosità e sproporzionalità della sanzione comminata in primo grado.

Prendendo spunto da alcuni precedenti giurisprudenziali, sostiene che non siano riscontrabili nel caso che occupa “espressioni insultanti”, ma un intercalare che non ha mai ritenuto potesse considerarsi offensivo nei confronti dell’Arbitro, non intendendo ferirne l’onore.

Da parte del reclamante si aggiunge che, dopo l’accaduto, si sarebbe adoperato spontaneamente tenendo un comportamento di resipiscenza, riconoscendo il proprio errore e ravvedendosene, in modo da configurare la fattispecie di cui all’art. 13 C.G.S., a tenore del quale è previsto che la sanzione disciplinare sia attenuata qualora il responsabile si sia «adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio».

Conclude domandando, in via principale, di ridurre la squalifica comminata, limitando la stessa ad una giornata effettiva di gara; in subordine, di ridurre la squalifica, limitando la stessa a una giornata effettiva di gara e convertendo l’altra in ammenda.

Il reclamo è stato, dunque, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Da tutta la documentazione prodotta in dibattimento e dagli atti ufficiali di gara, che hanno valore fidefacente (in tema, cfr. giurisprudenza consolidata; ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA), è possibile ritenere che le frasi rivolte all’arbitro dal sig. Giampaolo siano obiettivamente irriguardose e, come tali, adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo nel rispetto della gravità della condotta in addebito.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, la Corte ritiene, in ogni caso, che non possano a nessun titolo applicarsi le attenuanti specifiche, ovvero generiche, disciplinate dall’art. 13 C.G.S. ed evocate dalla Difesa del ricorrente.

Al contrario, più chiaramente, non si riscontra un comportamento sostanziale di resipiscenza del sig. Giampaolo come riportato in atti dallo stesso reclamante, posto che quest’ultimo, durante un’intervista, ha ribadito che la sua espulsione era stata “giusta” per aver apostrofato l’arbitro. Una simile dichiarazione stride con la ricostruzione offerta in dibattimento.

È dunque da stigmatizzare la condotta dell’allenatore, il quale avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato (in questa direzione, ex plurimis, cfr. Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 2 maggio 2022, dec. n. 271).

Pertanto, l’applicazione della pena edittale di due giornate con ammonizione è congrua.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                    Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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