FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 79/AA del 28/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PERSICO SSDSRL CALCIO SAN DONA’

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 708 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Silla PERSICO, e della società SSDSRL CALCIO SAN DONÀ avente ad oggetto la seguente condotta:

SILLA PERSICO, dirigente accompagnatore tesserato per la società SSDSRL Calcio San Donà all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Protocollo allenamenti e gare nell’emergenza Covid “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 19.02.2022, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e relative al Calcio dilettantistico e giovanile, per avere lo stesso in occasione delle gare Liapiave – Calcio San Donà del 6.3.2022 e Portomansuè – Calcio San Donà del 13.3.2022, valevoli per il Campionato Allievi Regionale Under 16, consegnato la “Dichiarazione di rispetto delle prescrizioni sanitarie del gruppo squadra” attestando in maniera non veridica che il calciatore Sig. Aured Hibrahimi fosse in regola con le prescrizioni sanitarie in materia di prevenzione del contagio da Covid – 19; tale calciatore, infatti, era in possesso soltanto di green pass scaduto in data 28.2.2022;

SSDSRL CALCIO SAN DONÀ, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Silla PERSICO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silla PERSICO, e del Sig. Daniele DORIGO in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDSRL CALCIO SAN DONÀ;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Silla PERSICO, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società SSDSRL CALCIO SAN DONÀ;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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