FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 83/AA del 04/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CERONE AWEIS DUKUREH ASD FST RIONERO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Gerardo Alessandro CERONE, Ali Mohamed AWEIS, Osainou DUKUREH e della società A.S.D. F.S.T. RIONERO avente ad oggetto la seguente condotta:

GERARDO ALESSANDRO CERONE, all’epoca dei fatti presidente della società ASD FST Rionero, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FST Rionero, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Ousainou Dukureh, Ali Mohamed Awgis ed Anthony Nyamekeh, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Sporting Lavello – FST Rionero disputata l’1 maggio 2022 e valevole per il Campionato di Prima Categoria; nonché per aver consentito, e/o comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

ALI MOHAMED AWEIS, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società ASD FST Rionero, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alla gara Sporting Lavello – FST Rionero disputata l’1 maggio 2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla ASD FST Rionero senza averne titolo, perché non tesserato per tale società, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

OSAINOU DUKUREH, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società ASD FST Rionero, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara Sporting Lavello – FST Rionero disputata l’1 maggio 2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla ASD FST Rionero senza averne titolo, perché non tesserato per tale società, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. F.S.T. RIONERO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gerardo Alessandro CERONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.S.T. RIONERO, e dai Sigg. Ali Mohamed AWEIS e Osainou DUKUREH;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Gerardo Alessandro CERONE, di giornate 1 (una) di squalifica per il Sig. Ali Mohamed AWEIS, di giornate 1 (una) di squalifica per il Sig. Osainou DUKUREH e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. F.S.T. RIONERO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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