F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 016/CSA pubblicata del 5 Ottobre 2022 – S.S. Monopoli 1966 S.r.l.
Decisione n. 016/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 007/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente (relatore)
Nicola Durante – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 007/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. in data 12.09.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 10/DIV del 06.09.2022;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.09.2022, il dott. Carlo Buonauro e udito il Dott. Michele Sibillano per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. formula reclamo avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico nella parte in cui commina la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 con diffida, inflitta alla reclamante in relazione alla gara Monopoli/Taranto del 4.09.2022 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all'ingresso delle squadre in campo, dal settore distinti pietre verso i tifosi avversari posizionati nel settore ospiti, causando il ferimento di due di essi e rendendo necessario il ricorso alle cure mediche, per uno di essi il pronto soccorso;
2. nell’aver lanciato, al 27° minuto circa del secondo tempo, una bottiglia da mezzo litro semipiena con tappo nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.
Valutati da una parte, le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S ed il fattivo intervento del personale addetto alla sicurezza; dall'altra la gravità dei fatti posti in essere (r. proc. fed., r. c.c.)”.
Con il proposto reclamo, la società - articolando un duplice, complessivo motivo di gravame incentrato, per un verso, sulla erronea interpretazione dei fatti (modalità di lancio delle pietre e conseguente ferimento) ed erronea qualificazione giuridica della condotta (in ragione delle invocate esimenti) e, per altro verso, sul contestato trattamento sanzionatorio operato - ne chiede l’annullamento o la riduzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 22 settembre 2022, è comparso, per la reclamante, il suo difensore, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere in parte accolto, in relazione alla domanda subordinata di rimodulazione dell’impugnata sanzione con espunzione della disposta diffida, per le ragioni che seguono.
In relazione alla doglianze formulate, dagli atti del giudizio – solo parzialmente (e con specifico riferimento alla relazione dei collaboratori della Procura Federale rispetto al referto del delegato di Lega) contestati nella loro dimensione fattuale, con riferimento sia alla modalità del lancio delle pietre ed alla loro effettiva attitudine eziologica a produrre i contestati ferimenti - emerge che le contestazioni in esame discendono, da un lato, dal rilievo storico per cui vi è stato un lancio di pietre da parte della tifoseria della squadra ospitante cui sono seguiti i contestati ferimenti; dall’altro lato, nella circostanza, al 27° minuto circa del secondo tempo, del lancio di una bottiglia da mezzo litro semipiena con tappo nel recinto di gioco.
Orbene, rispetto a tali circostanze non pare contestabile la gravità dei fatti e la loro portata complessivamente lesiva del regolare sviluppo dell’evento (con conseguente congruità dell’importo dell’applicata sanzione pecuniaria), anche in considerazione del contesto di riferimento e del ruolo della società ospitante, non potendo trovare accoglimento né le genericamente invocate esimenti ancorate al formale (e comunque concretamente inidoneo) approntamento di misure preventive né le attenuanti correlate ad una (in ogni caso sproporzionata) condotta ingiusta altrui.
Deve, nondimeno, osservarsi che, sul piano probatorio, il mancato riscontro in ordine all’asserito nesso di causalità tra il contestato lancio di pietre e le descritte ferite, unitamente alla plausibilità di una diversa ricostruzione di quest’ultimo ed ad un’oggettiva discrasia tra i due referti in ordine alle caratteristiche balistiche dell’avvenuto lancio, inducono - in ordine alla tipologia complessiva di sanzione applicata – nel senso della maggiore adeguatezza della sola pena pecuniaria, con revoca della disposta “diffida”.
Giova, peraltro ed infine, rilevare come, proprio con riferimento a documenti aventi non una rilevanza probatoria piena e rafforzata, ma, in quanto indiziari, bisognosi di ulteriori riscontri in relazione alle descrizioni fattuali e deduzioni ivi contenute – anche al fine di evitare altrimenti necessari supplementi d’indagine (con conseguente perdita di immediatezza e tempestività del decisum) – ne sia auspicabile una redazione maggiormente puntuale e circostanziata.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere parzialmente accolto nei sensi in motivazione.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, revoca la diffida. Conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce