F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 017/CSA pubblicata del 5 Ottobre 2022 – Sig. Luca Zamparo
Decisione n. 017/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 013/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 013/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Luca Zamparo in data
23.09.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 27/DIV del 20.09.2022;
isto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 30/09/2022, il dott. Carlo
Buonauro e uditi l’Avv. Mattia Grassani e il calciatore Luca Zamparo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. Luca Zamparo ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Carrarese/Virtus Entella del 18.09.2022, gli è stata inflitta la squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva a mano aperta sulla parte inferiore del mento e del collo senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.”.
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta allo stesso contestata, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva e comunque (tenuto conto delle effettive modalità dello scontro, con specifico riferimento alla zona del corpo colpita, e della condotta pregressa) che occorre procedere alla riduzione della squalifica ad una giornata di gara o, comunque, a quella ritenuta di giustizia, anche con una dimensione pecuniaria.
Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che, da poco conclusasi l’azione di gioco, il reclamante ed il suo marcatore erano protagonisti di una “scaramuccia”, in cui il primo, lungi dal colpire nella refertata zona, avrebbe posto una mano sul petto del secondo per distanziarlo.
Tale asserita dinamica dei fatti non solo risulta smentita dal referto arbitrale, ma in ogni caso (in disparte l’utilizzabilità di fotogrammi estratti dalle riprese video ed inseriti nel corso del gravame) non appare rilevante né ai fini della contestata qualificazione, né della conseguente quantificazione della sanzione
Quanto al primo aspetto, anche alla luce della riferita (ma non provata) reazione a presunte offese, emerge con chiarezza l’intenzionalità del colpo inferto dal reclamante al suo avversario, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco.
Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”.
Alla luce di questa distinzione, e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo eccessivo.
In questo senso, dunque, quanto all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.
Sul piano della quantificazione della sanzione, si osserva che le descritte modalità della condotta, nel complessivo bilanciamento delineato dall’art. 13 CGS e tenendo conto della cornice edittale di cui al successivo art. 38, rendono congrua la misura de qua, non rilevando in senso diverso il riferimento né alla zona attinta né al curriculum disciplinare.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce