F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 018/CSA pubblicata del 7 Ottobre 2022 – Tivoli Calcio 1919 SSD Arl

Decisione n. 018/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 015/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Stefano Agamennone – Componente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 015/CSA/2021-2022, proposto dalla Società Tivoli Calcio 1919 SSD Arl,per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 25 del 20.09.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.09.2022, il dott. Agostino

Chiappiniello e sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Tivoli Calcio 1919 SSD a r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore ALAN MASTROPIETRO, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 25 del 20.9.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D TIVOLI 1919 SSD a r.l./MONTEROTONDO SCALO del 18.9 2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore ALAN MASTROPIETRO la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Il calciatore ALAN MASTROPIETRO al termine della gara, colpiva con uno schiaffo al volto un avversario”.  La società reclamante ha chiesto una congrua riduzione della sanzione irrogata, adducendo che nel referto arbitrale non è indicato verso chi era diretto lo schiaffo e quale intensità avesse. Valorizza, poi, la circostanza che non vi sono state lesioni nei confronti di nessun calciatore.

La condotta posta in essere dal calciatore non concretizza dunque, ad avviso della società reclamante, la fattispecie della condotta violenta, così come disciplinata dal codice di giustizia sportiva. Vi sarebbero, inoltre, le condizioni per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., lettere a) e b).

All’esito dell’udienza è stato sentito l’arbitro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

La condotta addebitata al calciatore ALAN MASTROPIETRO vi è stata e concretizza sicuramente una fattispecie di condotta violenza, così come prevista dall’art. 38 del C.G.S. Il referto arbitrale è preciso, indicando che il calciatore sanzionato ha colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto e fa piena prova ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S.. L’arbitro, sentito a chiarimenti, nega si sia trattato di un mero spintonamento, come incidentalmente affermato dalla società reclamante. Non ricorre poi sicuramente nel caso in esame alcuna fattispecie disciplinata dall’art. 13, lettere a) e b), del C.G.S.

La circostanza che non vi sono state lesioni non è derimente ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.

Tutto ciò considerato, il reclamo proposto dalla La Società Tivoli Calcio 1919 SSD a r.l. deve essere rigettato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

     

L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                      Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

  Fabio Pesce

 

 

 

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