F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0036/CFA pubblicata il 13 Ottobre 2022 (motivazioni) – procuratore Federale Interregionale/Sig. Damiano Starc
Decisione/0036/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0030/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Silvia Coppari - Componente (Relatore)
Federica Varrone - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0030/CFA/2022-2023, proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 8 settembre 2022;
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Friuli Venezia Giulia n. 18 in data 2 settembre 2022;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 3 ottobre 2022, tenutasi tramite videoconferenza, la dott.ssa Silvia Coppari e udito l'Avv. Enrico Liberati per la Procura Federale Interregionale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
RITENUTO IN FATTO
1. Con reclamo rubricato al numero 30 CFA 2022/2023, la Procura Federale Interregionale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Friuli Venezia Giulia n. 18 in data 2.09.2022 (relativa al deferimento n. 2322/655 pfi 21-22), con la quale è stata comminata a carico del calciatore Damiano Starc, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Sistriana Sesljan, la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica, per la “violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del CGS”, perpetrata in occasione della gara ASD Sistiana Sesljan – ASD Primorec 1966 disputatasi il giorno 5.3.2022 a Duino – Aurisina (TS) presso il complesso sportivo di Visogliano e valevole per il Campionato Juniores Provinciale - Seconda Fase.
1.1. Con la decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale ha accertato in giudizio la responsabilità del calciatore Damiano Starc, in relazione alla condotta oggetto di deferimento, per aver tenuto, in occasione del suddetto incontro, una “condotta violenta e gravemente antisportiva nei confronti del calciatore della squadra ospite Giovanni Lorenzo Fatigati”, poiché, mentre quest’ultimo si allontanava dal terreno di gioco in quanto espulso, “lanciava verso lo stesso i propri parastinchi, senza però colpirlo, lo raggiungeva subito dopo prima che questi rientrasse negli spogliatoi e lo colpiva con un pugno sull’emisfero destro del volto”. Il Giudice di prime cure, tuttavia, pur riconoscendo che il comportamento oggetto del deferimento integra una “condotta violenta” ai sensi dell’art. 38 del CGS, ne ha tuttavia escluso la «“particolare gravità” anche in considerazione del fatto che non vi sono state conseguenze rilevanti dal punto di vista fisico (il giocatore colpito ha riportato un lieve rossore)». Il Tribunale ha inoltre riconosciuto che il gesto del lancio dei parastinchi nei confronti del giocatore avversario è “sicuramente contrario ai precetti propri dell’ordinamento sportivo” e che, in quanto tale, non può essere in alcun modo attenuato né tanto meno giustificato dall’eventuale provocazione subita, integrando “l’elemento dell’antisportività, sanzionata dall’art. 39, comma 1 CGS con la squalifica minima di due giornate in quei casi in cui vi sia una violazione del principio di lealtà sportiva che si concretizza in atteggiamenti di minore rilevanza rispetto alla violenza, ma comunque gravemente antisportivi”.
1.2. Ad avviso della Procura, tuttavia, il Giudice avrebbe erroneamente escluso il ricorrere di una condotta violenta connotata da “particolare gravità”, prevista e punita dall’ultimo capoverso dell’art. 38 CGS, sulla base della lieve entità delle lesioni causate alla vittima. Nella prospettazione dell’organo requirente, la particolare gravità della condotta contestata avrebbe invero dovuto essere desunta dal fatto che, nel caso di specie, la “proditoria azione dell’incolpato di colpire l’avversario” era stata tenuta “in una fase totalmente avulsa dal gioco”.
1.3. Né, sempre secondo la Procura, la sanzione in concreto irrogata potrebbe giustificarsi in ragione del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera e), del CGS, “per avere il calciatore immediatamente ammesso la responsabilità in sede di indagini, contribuendo alla ricostruzione del fatto”. Infatti, il riconoscimento dell’operatività della citata attenuante, da un lato, non potrebbe in ogni caso tradursi “in una deroga al dovere di un esame oggettivo dei fatti da giudicare ed in uno strumento fornito all’incolpato per sottrarsi a sanzioni adeguate alla gravità del fatto commesso”; dall’altro, avrebbe necessariamente richiesto che fosse preventivamente fissata la sanzione base su cui applicare la riduzione, mentre la motivazione della decisione di primo grado risulterebbe, sul punto, del tutto carente rendendo quindi incomprensibile l’iter logico seguito nel calcolo della pena infine comminata.
1.4. Tanto premesso, la Procura Federale, ritenuta inadeguata all’oggettiva gravità dei fatti la sanzione di 5 (cinque) giorni di squalifica in concreto irrogata, ha impugnato la citata decisione del Tribunale Federale Territoriale per «violazione ed erronea applicazione degli artt. 39 e 13, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia sportiva. erronea valutazione delle risultanze dell’indagine e degli elementi probatori acquisiti; contraddittorietà della motivazione; erronea determinazione dell’entità della sanzione inflitta», chiedendo che, in parziale riforma della stessa, sia applicata al sig. Damiano Starc la sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica “così come richiesta nel corso del procedimento di primo grado o, in subordine, quella ritenuta di giustizia”.
2. All’udienza del 3 ottobre 2022, tenutasi tramite videoconferenza, sentito il rappresentante della Procura Federale, come da verbale, il reclamo passava in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione sottoposta all’esame della Corte, riguardante la ritenuta inadeguatezza della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, postula logicamente la verifica della correttezza della qualificazione del fatto operata, rispetto alla fattispecie disciplinata dall’art. 38, ultimo capoverso, del CGS, secondo cui: “In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.
1.1. Infatti, il Tribunale Federale, pur riconoscendo la responsabilità del sig. Damiano Starc in ordine alla specifica condotta contestata con l’atto di deferimento, ha tuttavia ricondotto il fatto di violenza perpetrato nel perimetro applicativo del primo comma del citato art. 38 - in relazione al quale è prevista, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato” - dando rilievo dirimente al fatto che il pugno sferrato al volto del giocatore della squadra avversa non avesse determinato “conseguenze rilevanti dal punto di vista fisico (il giocatore colpito ha riportato un lieve rossore)”. Il Giudice di primo grado, al contempo, ha poi riconosciuto il ricorrere nella medesima fattispecie anche di un comportamento antisportivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, del CGS - a tenore del quale “ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate” – in quanto, l’aver lanciato i parastinchi “ nella direzione della squadra oppost, pur non colpendolo”, sarebbe stato un atteggiamento di minore rilevanza rispetto alla violenza e “ rilevante ai fini dell’illecito in esame” in ordine al quale vengono in rilievo i “precetti propri dell’ordinamento sportivo, che si esplicitano nel rifiuto della violenza e nel rispetto dell’avversario”. Infine, ai fini della “concreta individuazione della sanzione irrogabile”, è stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art.13, comma 1, lettera e), del CGS, tenuto conto dell’ammissione di responsabilità nel corso delle indagini da parte del deferito.
1.2. Ebbene, la qualificazione del fatto operata dal Giudice di primo grado non è condivisibile, poiché, innanzitutto, occorre tenere distinti i comportamenti violenti, sanzionabili ai sensi dell’art. 38 del CGS, da quelli antisportivi rilevanti ai sensi dell’art. 39 del CGS.
1.3. Ed invero, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco (CSA, Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 157).
1.4. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie sottoposta a scrutinio, deve quindi in primo luogo escludersi che ricorra un fatto perseguibile ai sensi dell’art. 39 del CGS, poiché nel caso in esame la condotta contestata è pacificamente avulsa da qualunque azione di gioco: l’aggressore era una riserva che al momento dei fatti stava rientrando negli spogliatoi, mentre l’aggredito era stato da poco espulso per un fallo di gioco (commesso al 42° minuto della partita). Sicché, in mancanza di un’azione riferibile ad alcun atto di agonismo sportivo, il comportamento del sig. Damiano Starc deve essere unitariamente inquadrato nel perimetro applicativo della fattispecie della “condotta violenta” di cui all’art. 38 del CGS.
1.5. In secondo luogo, il carattere “di particolare gravità” della condotta medesima è oggettivamente dimostrato proprio dalla progressione aggressiva realizzata, che dal lancio di un corpo contundente (parastinchi) è passata ad un colpo diretto al volto del giocatore avversario (e dunque una parte del corpo particolarmente vulnerabile), nonché dalle circostanze di tempo e di luogo in cui tale progressione si è sviluppata: ossia in un momento in cui l’azione di gioco era ferma e in un luogo esterno al campo di gioco. Infatti, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni confessorie dell’incolpato, confermate da numerose dichiarazioni di persone informate sui fatti, presenti al momento dell’evento, l’azione aggressiva si è svolta, oltre che a gioco fermo, nel corridoio dell’impianto sportivo. Né, ai fini di una derubricazione della condotta a violenza semplice, potrebbe rilevare la lieve entità della lesione in concreto prodotta, poiché la particolare gravità del fatto va apprezzata in base ai suoi elementi costitutivi: ossia all’elemento soggettivo (intenzionalità) impresso alla condotta violenta, nonché all’oggettivo pericolo all’incolumità del calciatore aggredito tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo sopra richiamate. L’entità delle lesioni può rilevare, quindi, ai soli fini della concreta graduazione della sanzione, una volta operata la corretta qualificazione del fatto.
1.6. Alla luce di quanto precede, pertanto, posto che la condotta tenuta, considerata nel suo svolgimento complessivo, deve ritenersi di rilevante gravità ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, del CGS e che per tale fattispecie è previsto un minimo edittale di 5 giorni di squalifica aumentabile sino ad un massimo non determinato, la sanzione da ritenersi congrua, prima dell’applicazione di eventuali circostanze attenuanti, tenuto conto della pluralità degli atti aggressivi in concreto posti in essere, è quella di 9 (nove) giornate di squalifica.
1.7. Quanto alla concreta quantificazione della sanzione, pur non potendo ritenersi integrata l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera e) del CGS, giacché la versione dei fatti resa nel corso delle indagini dal sig. Damiano Starc, ancorché contenente importanti elementi confessori, mira ad attenuare la propria responsabilità rispetto ai fatti contestati, può ritenersi equa, in ragione della lieve entità delle lesioni prodotte, l’applicazione di una riduzione ai sensi dell’art. 13, comma 2, del CGS, comportante una diminuzione di due giornate di squalifica, rispetto alla pena base sopra indicata.
2. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo della Procura Federale Interregionale deve essere parzialmente accolto, con conseguente rideterminazione della sanzione della squalifica irrogata in 7 (sette) giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie in parte e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al calciatore Damiano Starc la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Coppari Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce