F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 019/CSA pubblicata del 10 Ottobre 2022 – SSD Casarano Calcio S.r.l.

Decisione n. 019/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 020/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 020/CSA/2022-2023, proposto dalla società SSD Casarano Calcio S.r.l. in data 01.10.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29.09.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.10.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Sentito il commissario di campo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD Casarano Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Nicola Strambelli, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 29 del 29.09.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Brindisi F.C. / Casarano Calcio Srl del 28.09.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressioni ingiuriose, irriguardose e blasfeme ai tesserati della società avversaria”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento, e, in via subordinata, la riduzione.

In particolare, la SSD Casarano Calcio S.r.l. ha dedotto la sussistenza di una incongruenza tra il referto arbitrale, il rapporto del Commissario di Campo e quanto statuito dal Giudice Sportivo, poiché la sanzione inflitta al Sig. Strambelli risulta collocata tra quelle riguardanti i calciatori espulsi, laddove l’atleta nel corso della gara aveva ricevuto solamente la sanzione dell’ammonizione. Inoltre, secondo la reclamane, non è dato comprendere come il Commissario di Campo abbia potuto identificare l'autore della condotta contestata, in quanto, in quel frangente, lo stesso non indossava più la maglia da gioco. Infine, la società Casarano contesta la fondatezza della sanzione, in quanto il Commissario di Campo, nel proprio rapporto, non ha trascritto testualmente la blasfemia da lui udita. A supporto delle proprie deduzioni, la reclamante ha richiamato alcune precedenti decisioni rese da Codesta Corte.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 ottobre 2022 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta addebitata al Sig. Strambelli e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operate dal Giudice Sportivo, in particolare anche alla luce del disposto di cui all’art 37, del C.G.S.

A tal fine, dalla disamina del rapporto del Commissario di campo, emerge che “A fine gara, all'uscita degli spogliatoi, il nr. 10 sig. Strambelli Nicola della società Casarano, provocava e minacciava con parole offensive ed ingiuriose nonché con parole ad altissimo contenuto blasfemo, il Presidente della società Brindisi da me identificato come sig. Arigliano Daniele, provocando un’altissima tensione tra i presenti verso l'uscita, alla quale lo stesso presidente, reagiva in modo violento tentando di colpire con pugni il giocatore senza riuscirvi, per l'intervento tempestivo di persone presenti delle due società e mantenuto a stento dalla forza pubblica prontamente intervenuta. ma il presidente continuava seguendo il giocatore all'esterno verso il pullman ospite, tentando ancora una volta con violenza di colpirlo con pugni, senza colpirlo, in quanto mantenuto a stento e portato con forza all'interno, dai funzionari di pubblica sicurezza”.

La Corte ha ritenuto di sentire il Commissario di campo a chiarimenti, incombente con riguardo al quale si osserva che l’attenta lettura e piana interpretazione, da un lato, dell’art.61, comma 1, del C.G.S. (secondo cui i rapporti del Commissario di campo sono equiparati a quelli degli Ufficiali di gara in termini di efficacia di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) e dall’altro dell’art.50, comma 4, del C.G.S. (in forza del quale gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione), induce a ritenere che anche il Commissario di campo possa essere  sentito al fine di fornire i chiarimenti necessari, a maggior ragione nei casi in cui, come quello in delibazione, la sanzione sia stata inflitta dal Giudice Sportivo esclusivamente sulla base della sua refertazione. A conferma di ciò , si rammenta che questa Corte (Sez. II, n.86 del 09.11.2019) ha statuito che “Il legislatore federale, contrariamente a quanto previsto nella vigenza del precedente Codice, ha voluto legittimare anche il Commissario di campo ad attivare, con il proprio rapporto, l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di giuoco”. Il ruolo dei Commissari di campo, pertanto, può essere parificato a quello degli Ufficiali di gara con riferimento ai fatti accaduti e al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, di conseguenza, gli Organi di giustizia sportiva possono avvalersi anche nei loro confronti dei poteri concessi dall’art.50, comma 4, del C.G.S.

Nel merito, la Corte osserva che il Commissario ha precisato di aver identificato immediatamente e senza dubbio alcuno il Sig. Strambelli nell’autore della condotta sanzionata, in quanto da lui conosciuto personalmente da molti anni, principalmente in ragione delle frequentazioni dei campi di calcio ed ha confermato la gravità del comportamento dallo stesso posto in essere, nonché chiarito il tenore delle espressioni proferite, irripetibili e indubbiamente di altissimo contenuto blasfemo.

Per quanto concerne la collocazione, nel Comunicato Ufficiale recante la decisione impugnata, della sanzione inflitta al Sig. Strambelli tra quelle irrogate ai calciatori espulsi - seppur il calciatore sia solo stato ammonito nel corso della gara - la stessa, costituendo un mero errore formale, non ha alcuna rilevanza in termini di valutazione della gravità della condotta che ha portato alla squalifica.

Alla stessa stregua è irrilevante la mancata segnalazione della condotta del calciatore alla voce Comportamento dei calciatori – Tesserati Società Ospitata, considerata la dettagliata relazione allegata agli atti ufficiali, di cui costituisce parte integrante.

Nel merito delle violazioni contestate e sanzionate, le deduzioni della reclamante non sono condivisibili, siccome smentite dal rapporto del Commissario di campo, da cui emerge la gravità della condotta addebitata al Sig. Strambelli e per come ulteriormente chiarite in occasione della sua audizione in camera di consiglio, come sopra argomentato.  La quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo, pertanto, risulta congrua e condivisibile, anche alla luce del disposto di cui all’art. 37, che prevede la sanzione minima della squalifica di una giornata in caso di utilizzo di espressione blasfema, nel caso di specie accompagnata da espressioni ingiuriose e offensive, che hanno, altresì, determinato uno stato di altissima tensione tra i presenti, nonché la violenta reazione del Presidente del Brindisi.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                              Patrizio Leozappa

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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