F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 020/CSA pubblicata del 11 Ottobre 2022 – S.S. Monopoli 1966 s.r.l.
Decisione n. 020/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 018/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – vice Presidente
Mauro Sferrazza – Componente (relatore)
Franco Granato – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 018/CSA/2022-2023, proposto dalla S.S. Monopoli 1966 s.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 32/DIV del 27.09.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.10.2022, l’Avv. Mauro Sferrazza e udito il dott. Michele Sibillano per la società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Monopoli 1966 s.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio inflitto al calciatore Hamlili Zaccaria dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 32/Div del 27.9.2022), in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro, Monopoli / Audace Cerignola del 24.09.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al Sig. Hamlili Zaccaria la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere tenuto una condotta violenta e offensiva nei confronti di un calciatore avversario.
Il Giudice Sportivo ha, segnatamente, così motivato il provvedimento: “per aver, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta e offensiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo avere trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco, provocava un confronto animato fra i giocatori di ambo le società coinvolti e nell'occasione con fare minaccioso insultava un avversario e subito dopo, poggiava una mano sul volto spingendolo e facendolo cadere a terra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma
2, 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”.
La società reclamante propone gravame deducendo errata valutazione della condotta del tesserato e difetto di proporzionalità della sanzione inflitta. Ritiene, in particolare, la società, che il comportamento del calciatore di cui trattasi non possa essere inquadrato nell’ambito della fattispecie della condotta violenta, quanto piuttosto – risolvendosi in un comportamento negligente o imprudente, antiregolamentare e/o antisportivo – nella fattispecie della condotta antisportiva o gravemente antisportiva. Non sussistono, poi, secondo la ricostruzione in fatto e diritto operata dalla società reclamante, i presupposti per qualificare la condotta di cui trattasi in termini di atteggiamento offensivo.
Richiamati precedenti giurisprudenziali affini al caso di specie e allegata la sussistenza di circostanze attenuanti e la mancanza di recidiva la reclamante SS Monopoli 1966 s.r.l. chiede la riduzione della sanzione ad una giornata di gara (più eventuale altra giornata commutata in ammenda) oppure, in via subordinata, a due giornate effettive di squalifica. Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 6 ottobre 2022, è comparso per la parte reclamante il dott. Michele Sibillano, che, dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.
I fatti, come contestati, risultano chiaramente descritti negli atti ufficiali di gara. In via preliminare, occorre osservare come l’incipit del referto ufficiale di gara («Nel rispetto delle regole del gioco, il Sig. Hamlili entrava in contatto con un avversario contendendogli il pallone e, quindi, …») non possa di certo leggersi nel senso assunto dalla difesa della reclamante nel corso della discussione. Infatti, con la predetta indicazione di apertura ha voluto, e giustamente, precisare che l’iniziale contatto tra i due calciatori si è svolto nell’ambito delle regole del gioco, nel senso che il calciatore Hamlili Zaccaria ha, seppur fallosamente, conteso il pallone all’avversario, nell’ambito, appunto, di una azione di gioco. Il riferimento alle “regole del gioco” e, dunque, della condotta pur agonisticamente connotata, ma contenuta all’interno dell’azione sportiva (seppur – nell’episodio – fallosa e, quindi, sanzionata), non può, invece, di certo, essere esteso all’ulteriore e successiva condotta tenuta dal medesimo predetto calciatore, puntualmente e dettagliatamente annotata dall’arbitro nel proprio referto di gara.
Del pari privo di pregio e, comunque, inconferente è il richiamo ai precedenti di questa Corte e, segnatamente, delle decisioni d’appello con i quali sono stati accolti reclami per incongruenza “tra quanto scritto nel referto arbitrale e quanto dedotto dal Giudice sportivo”: nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna incongruenza del tipo di quello assunto dalla reclamante, essendo la decisione del G.S. coerente con quanto tenorizzato nel referto del direttore di gara.
Ciò premesso, rileva, questa Corte, come il direttore di gara abbia, tra l’altro, avuto cura di specificare che il calciatore Hamlili Zaccaria dopo essersi accovacciato a terra, trattenendo il pallone per ritardare la ripresa del giuoco, ha proseguito – pur dopo la sanzione del fallo di mano decretata dall’arbitro – nella sua azione antisportiva generando un principio di potenziale duro confronto tra i giocatori delle due squadre, alzandosi in piedi per insultare con fare minaccioso un avversario e, subito dopo, poggiando una mano sul volto del predetto medesimo calciatore dell’avversa compagine societaria, spingendolo, tanto da farlo cadere, pur senza conseguenze lesive o dannose.
Ritiene, questa Corte, che, nel caso di specie, la condotta complessivamente tenuta dal calciatore Hamlili Zaccaria, alla luce dell’atteggiamento dello stesso, non consentano una derubricazione del fatto addebitato e una sua diversa qualificazione, correttamente, invece, definita dal G.S. Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di contenimento della sanzione inflitta in prime cure, neppure tenendo conto delle circostanze valorizzate dalla difesa della reclamante.
Del resto, questa Corte ha più volte avuto occasione di delineare quello che ritiene il discrimen tra condotta antisportiva (o gravemente antisportiva) e condotta violenta. In sintesi, per quanto in questa sede particolarmente interessa, la condotta antisportiva è quella che si traduce in un comportamento che si connoti (solo) per la sua negligenza e/o imprudenza, pur mantenendosi nel contesto di gioco o nell’ambito di un contrasto di gioco, anche se caratterizzato da eccesso agonistico (ma non violento). Orbene, nell’episodio qui in esame la congrua sanzione inflitta dal G.S. è la giusta conseguenza di una condotta che esula dal contesto di gioco e che, peraltro, si caratterizza – come detto – per i toni offensivi (tale deve considerarsi l’espressione rivolta dal calciatore Hamlili Zaccaria all’avversario) e/o minacciosi e per l’uso di parti del corpo (nella specie, le mani) contro l’avversario, seppur senza esito lesivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce