F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 021/CSA pubblicata del 11 Ottobre 2022 – Sig. Simone Della Latta

Decisione n. 021/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 014/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Stefano Toschei - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 014/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Simone Della Latta in data 26 settembre 2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 27/DIV del 20 settembre 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30 settembre 2022, il Dott. Stefano Toschei e uditi l’avvocato Mattia Grassani e il calciatore Simone Della Latta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il signor Simone Della Latta, calciatore tesserato per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ha proposto reclamo, in data 26 settembre 2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara a lui inflitta, in relazione alla gara Carrarese/Virtus Entella del 18 settembre 2022, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 27/DIV del 20 settembre 2022.

La decisione del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore tesserato con la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. è motivata come segue: “per aver, al 4° minuto del secondo tempo, tenuta una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno chiuso, caricato e diretto verso la pancia dello stesso. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutata la gravità della condotta, da una parte, e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il ruolo di capitano ricoperto dal calciatore sanzionato” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio).

Il reclamante, nell’atto di reclamo, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo e, in particolare, della qualificazione del fatto, atteso che l’azione che lo ha visto protagonista può, al più, ricondursi ad una condotta gravemente antisportiva, ma certo non ad una condotta violenta, come invece gli è stato imputato sia dall’arbitro che dal Giudice Sportivo e ciò per almeno tre ragioni: a) l’assenza di intenzionalità lesiva (mancanza della volontarietà di arrecare un pregiudizio all’avversario); b) la circostanza che l’episodio è avvenuto a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza di gioco, e non “a gioco fermo” e quindi che il fallo commesso dal reclamante rispondeva alla volontà di perseguire la finalità agonistica e non era minimamente volto a ledere l’avversario; c) l’ulteriore circostanza che l’avversario non ha riportato conseguenze lesive.

Il reclamante, oltre a riproporre precedenti degli organi giudicanti della Giustizia sportiva che, a suo dire, militerebbero per la fondatezza della tesi proposta, ha ritenuto di poter accreditare le affermazioni illustrate nell’atto di reclamo, più propriamente riferite al fatto specifico accaduto durante l’incontro di calcio in questione, allegando alcuni frame dell’episodio incriminato.

Ritenuto, peraltro, che al caso di specie possono essere applicate circostanze attenuanti specifiche (ai sensi dell’art. 13, comma 1, CGS), quali la provocazione da parte del calciatore avversario e comunque attenuanti generiche (ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS), da riconoscersi nella mancanza di proteste da parte del calciatore reclamante dopo l’esibizione del cartellino rosso, avendo immediatamente lasciato il terreno di gioco e, comunque, nell’assenza di conseguenze fisiche a carico dell’avversario, che poteva riprendere tranquillamente il gioco dopo l’intervento dei sanitari, il signor Della Latta concludeva formulando la richiesta della riduzione della squalifica di una giornata (per la rilevata circostanza attenuante specifica, ex art. 13, comma 1, CGS, della provocazione o per le altre attenuanti ex art. 13, comma 2, CGS) con applicazione della sanzione finale della squalifica per due giornate effettive di gara.

Nel corso della riunione venivano sentiti il difensore del calciatore Della Latta e il reclamante stesso, i quali, dopo avere ampiamente argomentato le tesi difensive, chiedevano al Collegio di accogliere le conclusioni come sopra rassegnate.

Il reclamo, per come formulato e per le ragioni qui di seguito illustrate, non può trovare accoglimento.

Come è noto il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva della FIGC prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai soggetti tesserati delle società sportive nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

In particolare, ai sensi dell’articolo 35 CGS costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara. Ancor più nello specifico va rammentato che, per la costante interpretazione di questo organo di Giustizia sportiva (cfr., tra le molte, Corte giust. app., 13 febbraio 2020), la condotta violenta consiste in un

comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri.

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva o “gravemente irriguardosa”, di cui al comma 1 dell’art. 36 CGS, poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un ambito comportamentale che va dalla condotta meramente negligente e/o imprudente ovvero di particolare tenuità dell’offesa arrecata a quello della violenza a cose, all’intimidazione e alle offese gravi.

Nel referto arbitrale si legge testualmente che “Il giocatore colpisce con un pugno in pancia il giocatore avversario a gioco in svolgimento. Pugno chiuso, caricato e diretto verso la pancia. Il giocatore avversario, dopo le cure, riprende la gara senza ulteriori conseguenze”. Appare evidente quindi come dalla sintetica, ma efficace, descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio in questione e plasticamente riprodotta nel referto, possa percepirsi con nettezza il gesto violento posto in essere dal reclamante, grazie all’uso di espressioni che non lasciano spazio a dubbi interpretative né a fraintendimenti (“pugno chiuso”, “caricato”, “diretto”) e che sono in grado di rendere possibile, in chi le legge, una immediata rappresentazione del fatto, fotograficamente cristallizzato, come se si riproducesse visivamente. Peraltro la parte del corpo attinta dal pugno, per la sua configurazione anatomica, può provocare conseguenze molto gravi per l’integrità fisica della vittima laddove il colpo sia inferto (come nella specie è descritto nel referto) con violenza, pur se non trattasi di una zona (ovviamente ancor più delicata) che va dal collo alla testa. Il Collegio ritiene opportuno rammentare, pur se il principio dovrebbe essere, oramai, di acquisizione notoria, che il rapporto del direttore di gara, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti.

Quanto all’utilizzo di fotogrammi tratti dalla ripresa televisiva dell’incontro di calcio in cui si è realizzato il fatto in questione, incastonati nel reclamo al fine di rafforzare le tesi propugnate dal reclamante, è appena il caso di ricordare che, sotto un profilo generale, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi. Conseguentemente, tenuto conto delle previsioni del CGS e in particolare dell’art. 61, comma 2 (che testualmente recita: “2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”), posto che nella specie non è in discussione una indicazione errata del calciatore che ha commesso il fatto e subito la sanzione da parte del direttore di gara, i frame (ri)prodotti dal reclamante non possono essere utilizzati nel presente giudizio.

In conclusione, esaminate le prospettazioni della società reclamante, il Collegio ritiene di non poterle condividere e, dunque, di dover confermare la correttezza della valutazione espressa dal Giudice sportivo, ritenendo congrua la sanzione inflitta rispetto alla condotta mantenuta dal calciatore sanzionato (oltre alla ulteriore circostanza, che comunque non ha direttamente inciso nel calcolo della sanzione, legata al ruolo di capitano della squadra che il Della Latta ricopriva durante la gara).

Come è noto l’art. 38, comma 1, del Codice della giustizia sportiva stabilisce che “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Pare evidente che l’episodio, puntualmente descritto dal direttore di gara (e più sopra riassunto), corrisponda integralmente alla vicenda comportamentale che il Codice intende punire, tenuto anche conto che lo stesso direttore di gara ha inteso qualificare con chiarezza l’evento (nell’incipit della parte motiva del referto), illustrando il fatto nella sezione predisposta del referto intitolata “condotta violenta”, confermandone (poi) la grave portata attraverso la descrizione meticolosa della “zona” del corpo del calciatore avversario (la pancia) attinta dal pugno “caricato e diretto” sferrato dall’odierno reclamante Della Latta, così denotando quel quid pluris dell’intervento che certo non può ascriversi ad una normale “dinamica di gioco”, come invece vorrebbe sostenere il reclamante medesimo.

Ne consegue la conferma della punibilità della condotta e la congruità della sanzione inflitta (corrispondente alla previsione dell’art. 38, comma 1, C.G.S.), con reiezione del reclamo proposto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Stefano Toschei                                                         Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce

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