F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0039/CFA pubblicata il 28 Ottobre 2022 (motivazioni) – Paganese calcio 1929 s.r.l.- Sig. Filippo Raiola/Procura Federale

Decisione/0039/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0037/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0038/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai sigg.ri:

Salvatore Mezzacapo – Presidente

Luigi Caso - Componente (relatore)

Federico Di Matteo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui seguenti reclami riuniti:

1. 0037/CFA/2022- 2023, proposto dalla società Paganese calcio 1929 s.r.l.;

2. 0038/CFA/2022- 2023, proposto dal sig. Filippo Raiola;

contro

la Procura federale FIGC

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 24.10.2022, tenutasi in videoconferenza, il dott. Luigi Caso. Uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio per la parte reclamante e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Nella riunione del 10 maggio 2022, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi riscontrava il mancato adempimento, da parte della Paganese Calcio 1926 Srl, dei seguenti impegni, assunti con la sottoscrizione del sig. Filippo Raiola Presidente e legale rappresentante p.t. - della dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21 maggio 2021:

a) tesserare, entro il 1° febbraio 2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile (lett. e), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali);

b) partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile (lett. f), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali.

Notiziata dalla predetta Commissione, la Procura Federale provvedeva prima ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 823 pf 21-22, avente ad oggetto “Mancato adempimento della società Paganese Calcio 1926 Srl degli impegni FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2021- 2022” per poi procedere - espletate le indagini e acquisiti i moduli di censimento della Società Paganese Calcio 1926 Srl, relativi alla stagione sportiva 2021/2022, la segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 18.05.2022 e i relativi allegati, tra cui la dichiarazione sottoscritta in data 9 giugno 2021 dal Presidente della società, sig. Filippo Raiola, con la quale lo stesso assumeva gli impegni di cui sopra – prima a comunicare l’avviso di conclusione delle indagini (in data 6 luglio 2022) e poi (in data 17 agosto 2022) a deferire innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Paganese Calcio 1926 Srl ed il Presidente della stessa, sig. Filippo Raiola.

Con decisione n. 0043 del 23 settembre 2022, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, irrogava le seguenti sanzioni: per il sig. Filippo Raiola, giorni 60 (sessanta) di inibizione e per la società Paganese Calcio 1926 Srl, euro 40.000,00 (quarantamila/00) di ammenda.

2. Con distinti reclami di analogo contenuto, entrambi del 29 settembre 2022, il sig. Filippo Raiola e la Paganese calcio 1926, impugnavano la citata decisione del Tribunale federale nazionale, ritenendola errata.

In particolare, i medesimi, reiterando le eccezioni già sviluppate in primo grado, evidenziavano la mancanza di qualsiasi loro responsabilità, attesa l’impossibilità di adempiere alle dette obbligazioni per causa di forza maggiore.

Infatti, a causa dell’epidemia da Covid 19 che aveva colpito – tra gli altri – il Comune di Pagani, l’unico impianto sportivo utilizzabile, nell’ambito comunale, era lo stadio “Marcello Torre”, destinato esclusivamente alle competizioni della prima squadra. La società era stata, quindi, costretta a stipulare un contratto per concessione d’uso di spazi pagando una cifra ragguardevole per far allenare i giovani calciatori della squadra Primavera in un impianto (il “Giuseppe Piccolo” di Cercola) sito addirittura in un’altra Provincia (Napoli). Aggiungevano, infine, che i genitori delle giovani calciatrici si erano mostrati riluttanti a far allenare le figlie lontano dalla città di Pagani.

In ogni caso, i reclamanti chiedevano la riduzione della sanzione irrogata in applicazione del principio della continuità tra le condotte loro ascritte.

3. Nell’udienza, svoltasi in videoconferenza, del 24 ottobre 2022, l’avv. Eduardo Chiacchio per la parte reclamante illustrava le proprie tesi e insisteva per l’accoglimento delle relative conclusioni. L’avv. Avagliano, in rappresentanza della resistente Procura, chiedeva respingersi il reclamo.

Terminata la discussione, il Collegio si riservava di decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei reclami, attesa l’identità oggettiva e soggettiva dei medesimi.

2. Nel merito, i reclami così riuniti non meritano accoglimento.

Come chiaramente spiegato dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, con l’impugnata decisione, gli impegni assunti dai deferiti al momento della sottoscrizione da parte del Presidente Raiola, della dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, sono da inquadrare giuridicamente nella categoria delle obbligazioni alternative.

Queste ultime, a differenza delle obbligazioni facoltative, prevedono diverse possibilità di adempimento così che, laddove una di queste divenga impossibile prima che il debitore abbia effettuato la sua scelta (1286 c.c.), non ne consegue la liberazione del debitore medesimo che resta pertanto tenuto ad eseguire l'altra prestazione (1288 c.c.), come chiarito dal noto brocardo “Duae res, vel plures, sunt in obligatione, una autem in solutione”; diversa è, invece, l’ipotesi di obbligazione facoltativa, per la quale l'impossibilità dell’unica prestazione prevista estingue l'obbligazione e libera il debitore che non è tenuto a porre in essere le prestazioni facoltativamente previste.

Dall’esame degli atti si evince che, alla data di scadenza del termine assegnato dalle norme per l’adempimento delle obbligazioni assunte (1° febbraio 2022), la Paganese Calcio 1926 srl, soggetto debitore al quale spettava la scelta della prestazione da eseguire tra quelle poste in alternativa, non aveva ancora eseguito detta scelta.

Pertanto, al di là di qualsiasi valutazione circa la sussistenza o meno delle cause di forza maggiore che, secondo la ricostruzione dei reclamanti, avrebbero impedito loro di assolvere alle prestazioni principali previste dalle due citate disposizioni, i medesimi reclamanti erano onerati – al fine di essere dichiarati sciolti dai propri obblighi – di fornire la prova dell’impossibilità ad adempiere anche alle obbligazioni alternativamente previste nelle citate disposizioni.

Difatti, ai sensi delle medesime disposizioni, l’obbligo si ritiene, in alternativa, rispettato qualora:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini (lett. e citata);

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. (lett. f).

In mancanza assoluta di prova in tal senso, l’obbligazione non può ritenersi estinta per impossibilità dovuta a causa di forza maggiore, sussistendo in ogni caso l’obbligo degli attuali reclamanti ad adempiere le obbligazioni previste in via alternativa.

Peraltro, poiché a tali obblighi si può ottemperare attraverso l’acquisto di quote societarie ovvero la stipula di meri accordi collaborazione, è evidente la difficoltà di fornire la prova della relativa impossibilità assoluta.

3. Parimenti non accoglibile appare il reclamo laddove viene richiesta l’applicazione del principio della continuazione ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni applicabili.

Anche su questo punto, pienamente condivisibile appare il percorso logico-giuridico sottostante la motivazione dell’impugnata decisione.

Le due condotte poste in essere dagli attuali reclamanti sono da ritenersi assolutamente autonome e indipendenti: difatti, nel primo caso, l’obbligo inevaso consiste nell’impegno a tesserare almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, mentre nel secondo caso, è stata contestata la violazione dell’impegno a partecipare al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile.

Pur trattandosi di obblighi che possono essere assolti contemporaneamente (attraverso la partecipazione al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile che abbia tra le sue tesserate 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni), ciò non toglie che le due prestazioni restino distinte l’una dall’altra, differendo tra loro sia sotto l’aspetto oggettivo (in un caso si richiede un tesseramento e nell’altro l’iscrizione ad un campionato) che soggettivo (in un caso parliamo di atlete di età compresa tra i 5 e i 12 anni e nell’altro di atlete che possono avere fino a 15 anni).

Tale assoluta alterità emerge anche dall’’esame delle modalità alternative con le quali tali obbligazioni potevano essere soddisfatte, modalità tra loro non perfettamente sovrapponibili.

Ciò posto, si ricorda che si può configurare la sussistenza del vincolo della continuazione laddove il soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazione della stessa o di diverse disposizioni. Ovviamente, è onere della parte provare la sussistenza dell’elemento dell’univocità del disegno criminoso.

Nel caso di specie, non solo tale onere non appare assolto ma, come si è detto, la piena alterità delle condotte non consente di ritenerne provata la sussistenza per tabulas.

Pertanto, anche sotto tale profilo, il reclamo non merita accoglimento.

Per tutti gli esposti motivi, il collegio respinge il reclamo come in atti proposto.

P.Q.M.

Preliminarmente riuniti i reclami di cui in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Luigi Caso                                                                Salvatore  Mezzacapo

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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