F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0040/CFA pubblicata il 31 Ottobre 2022 (motivazioni) – Federico Peli/Procura federale interregionale

Decisione/0040/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0041/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Elio Toscano – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Massimiliano Atelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0041/CFA/2022-2023, proposto dal Sig. Peli Federico avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara seguito deferimento della Procura federale n. 616 pfi 21-22 PM/mf del 29.07.2022

contro

la Procura federale interregionale

per la riforma della decisione del Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia n. 27/TFT-2022-2023 del 07/10/2022;

Visto il reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21.10.2022, tenutasi in videoconferenza, il cons. Massimiliano Atelli e gli Avv.ti Andrea Scalco per il reclamante ed Enrico Liberati per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo in epigrafe, il tesserato Peli Federico contestava dinanzi a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo Territoriale n. 27 del 22.10.2022, con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara, in applicazione dell’art. 38 CGS, per avere lo stesso - all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Lumezzane - nel corso della gara tra Ciliverghe Mazzano - FC Lumezzane VGZ ASD valevole per il girone C del Campionato di Eccellenza disputata in data 23.02.2022 presso il campo sportivo comunale n. 2 di Mazzano/Molinetto (Bs), colpito volontariamente e senza che tale condotta fosse riconducibile a un mero contrasto di gioco, con una manata al volto, il sig. Gentili Andrea, calciatore tesserato per la società Ciliverghe Mazzano, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate con “Trauma oculare con ipoema” con prognosi di cinque giorni salvo complicazioni.

E’ da premettere che in data 12.03.2022, il sig. Gentili Andrea inoltrava al Consiglio federale istanza ex art. 30, 4° comma dello Statuto Federale, al fine di richiedere l’autorizzazione – poi concessa in data 8 aprile 2022 - a ricorrere alla giurisdizione statale in relazione ai fatti occorsi nella gara tra Ciliverghe Mazzano - FC Lumezzane VGZ ASD valevole per il girone C del Campionato di Eccellenza, disputata in data 23.02.2022. Il sig. Gentili allegava all’istanza un video relativo all’episodio per il quale intendeva adire la giurisdizione ordinaria ed i referti medici che ne certificavano il trauma.

In data 11.4.2022, la Procura federale disponeva l’audizione del sig. Gentili Andrea, invitando il medesimo a comparire in data 21.4.2022. Nel corso dell’audizione del 21 aprile, il sig. Gentili descriveva dettagliatamente quanto occorso, sia con riferimento all’episodio che con riguardo ai postumi del trauma, ed informava la procura di aver ricevuto una chiamata (alla quale non aveva risposto) ed alcuni messaggi dal sig. Peli Federico.

In data 21.4.2022, la Procura disponeva l’audizione del sig. Peli Federico, invitando il medesimo a comparire in data 28.4.2022. Nel corso dell’audizione del 28 aprile, il sig. Peli Federico dichiarava di ricordare l’episodio, indicando tuttavia che si era trattato di un fatto del tutto involontario riconducibile a una marcatura stretta su un calcio d’angolo. Il sig. Peli confermava di aver urtato involontariamente il volto (e nello specifico l’occhio) dell’avversario con la mano e di aver successivamente comunicato con un messaggio il proprio dispiacere per le conseguenze lesive del contatto, di cui era venuto successivamente a conoscenza.

In data 21.6.2022, veniva notificato l’avviso di conclusione delle indagini al deferito e, in data 29.7.2022, veniva notificato l’atto di deferimento del sig. Peli Federico.

Celebrata l’udienza del 29.9.2022, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia comminava al Peli la sanzione avversata, dinanzi a questa Corte, con il reclamo in epigrafe, previo rigetto delle dedotte eccezioni riguardo:

1. un asserito vizio di notifica degli atti che renderebbe nullo l’intero procedimento a carico del deferito, giacché la Procura ha notificato ciascuno degli atti del procedimento all’indirizzo della società Fc Lumezzane VGZ ASD, sebbene il sig. Peli avesse nel frattempo cessato di essere tesserato per la stessa e sebbene, in data 23.08.2022, il giocatore avesse eletto domicilio presso l’Avv. Scalco;

2. la asserita violazione del divieto di bis in idem e un preteso difetto di competenza del Tribunale Federale; dal primo punto di vista, il deferito asseriva che l’episodio relativo al deferimento era già stato oggetto di decisione, da parte del Direttore di gara prima e del Giudice Sportivo poi, dovendosi inferire dall’assenza di esplicita indicazione a referto e di audizione dell’Arbitro e del Giudice Sportivo stesso da parte della Procura Federale, una avvenuta valutazione dell’episodio come ininfluente o inidoneo a fondare un provvedimento sanzionatorio; dal secondo punto di vista, il deferito lamentava un difetto di competenza del Tribunale Federale, con riferimento all’art. 65, 1° comma, lett. a) del CGS, assumendo che il Procuratore federale avrebbe dovuto investire della questione il Giudice Sportivo;

3. lo scaturire del procedimento a suo carico da un asserito illegittimo esercizio dei poteri da parte della Procura federale, considerato che l’istanza ex art. 30, 4° comma, dello Statuto federale non era finalizzata a denunciare quanto occorso ma a richiedere l’autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria;

4. infine, la ravvisata inammissibilità del video allegato all’istanza ex art. 30, 4° comma, dello Statuto federale ed acquisito dalla Procura federale, in quanto si tratta di filmato amatoriale, che non offre piene garanzie tecniche e documentali, di dubbia provenienza e di cui è possibile l’alterazione o la manomissione.

Con il reclamo in epigrafe, la difesa del Peli deduceva, con riferimento a quanto sopra indicato:

1. l’inammissibilità e/o irricevibilità della comunicazione di conclusione indagini e del successivo deferimento per difetto di notifica, avendo la Procura federale notificato al tesserato tanto la comunicazione di conclusione indagini quanto il deferimento, ignorando la richiesta del sig. Peli (avanzata espressamente in sede di audizione) di ricevere ogni notifica presso la società e anche presso la propria residenza, nonché la successiva elezione di domicilio presso il legale, sì da compromettere per conseguenza l’utile e pieno esercizio delle facoltà defensionali;

2. il difetto di competenza per materia del Tribunale federale e conseguentemente della Corte federale d’appello, argomentando che il caso in esame attiene ad episodio di gioco avvenuto nel corso di una gara, di talché la competenza non potrebbe che essere esclusivamente del Giudice Sportivo;

3. la violazione del divieto del ne bis in idem, atteso che né il referto di gara in atti né, conseguentemente, il comunicato n. 51 del 1.3.2022 riportano alcunché circa l’episodio contestato al sig. Peli, e non v’è alcuna prova dalla quale sia lecito inferire che arbitro e Procura federale si siano limitati a non accorgersi dell’accaduto, dovendosi piuttosto ritenere che se ne siano avveduti e abbiano valutato di non intervenire, con l’effetto di escludere la possibilità che i medesimi fatti possano essere ulteriormente analizzati e valutati da organo giudiziario, sia esso il Tribunale federale ovvero la Corte federale;

4. l’inammissibilità del filmato in atti, potendo la tale prova venire utilizzata solo per visionare episodi controversi diversi da quello in contestazione, e risultando ammissibili solo riprese video che offrano piena garanzia documentale e quindi di fatto provenienti da fonti ufficiali e non già, come nella specie, filmati amatoriali che potrebbero, in qualunque momento, essere modificati e/o manomessi; anche ove fosse ritenuto ammissibile, il filmato non possiede le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, poiché riprende il direttore di gara alle spalle da oltre 50 metri di distanza con una qualità dell’immagine di livello amatoriale (cellulare e non una videocamera professionale) e da una sola prospettiva, sicché è da escludere che esso possa dimostrare che l’Arbitro non abbia visto l’episodio;

5. nel merito, l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al sig. Peli e l’eccessività della sanzione irrogata dal giudice di prime cure, considerato che – ferme restando tutte le precedenti deduzioni – il tesserato, lungi dal realizzare quella condotta violenta che gli viene contestata, si sarebbe limitato ad un contrasto legittimo nel corso di un’azione di gioco nella propria area di rigore, nell’ambito della quale, inavvertitamente, colpiva il sig. Gentili al volto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, questa Corte ritiene che, anche in forza del principio della ragione più liquida, vada esaminato il motivo di reclamo con il quale la difesa del Sig. Peli lamenta lo scaturire del procedimento a carico del suo assistito da un asserito illegittimo esercizio dei poteri da parte della Procura federale, considerato che l’istanza ex art. 30, comma 4, dello Statuto federale, non era finalizzata a denunciare quanto occorso, ma a richiedere l’autorizzazione ad adire la Giustizia ordinaria. In proposito, il reclamante lamenta una asserita violazione del divieto di bis in idem e un preteso difetto di competenza del giudice federale.

Al riguardo, è da osservare che, conformemente ad un indirizzo ormai consolidato di questa Corte (in particolare, CFA, decisioni nn. 91/2020-2021 e 75/20121-2022), la sussistenza della competenza del Giudice sportivo ex art. 61, comma 3, CGS (in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, comma 1, lett. b), anche su “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro”), implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale.

In forza del combinato disposto degli artt. 65 e 79 (il cui testo riproduce pressocché pedissequamente quanto previsto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), il Tribunale federale si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo “in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”, sicché per radicare la competenza “residuale” del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l’ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo.

Pertanto, allorché sia spirato il termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61,  comma 3, CGS.

Chiaramente, la natura eccezionale dell’art. 79 ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia.

Pertanto, ai fini che qui interessano, là dove, come nella specie, è incontroverso che l’arbitro non abbia rilevato la condotta in contestazione, lo spirare del termine di cui al citato art. 61, comma 3, CGS – richiamato dal successivo comma 6 per le gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema - senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista da detto articolo, vale a fondare l’ammissibilità del ricorso agli organi di giustizia federale da parte della Procura.

D’altro canto questa Corte condivide quanto affermato nella decisione avversata dal reclamo in epigrafe riguardo l’utilizzo da parte del legislatore federale, nel citato art. 118, dell’espressione “comunque pervenute”, che risulta evidentemente finalizzata a consentire alla Procura federale un ampio margine di autonomia nelle modalità di ricerca e/o individuazione delle notizie di fatti di rilevanza disciplinare.

Pertanto, sebbene il fine dell’istanza ex art. 30, comma 4 dello Statuto federale risiede nel ricevere l’autorizzazione da parte della Federazione ad investire della questione la Giurisdizione statale, ciò senz’altro non comprime le possibilità della Procura di ravvisare fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo – quando, come nel caso di specie, colui che, seppur indirettamente, provvede alla segnalazione possa essere identificato – ed esercitare conseguentemente l’azione disciplinare.

Ciò detto in punto di principio, in punto di fatto è da evidenziare che, nel caso di specie, se la gara tra Ciliverghe Mazzano - FC Lumezzane VGZ ASD valevole per il girone C del Campionato di Eccellenza è stata disputata in data 23.2.2022, è solo in data 11.4.2022 che la Procura federale disponeva l’audizione del sig. Gentili Andrea, invitando il medesimo a comparire in data 21.4.2022 (a ciò, come detto, seguiva l’audizione del sig. Peli Federico il 28.4.2022, indi – il 21.6.2022 – la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, e, infine, in data 29.7.2022, la notifica dell’atto di deferimento).

Orbene questa Corte ritiene che se l’art. 118 CGS legittima la Procura federale ad attivarsi a fronte di notizie “comunque pervenute” – allorché, come sopra detto, sia spirato il termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS (richiamato dal successivo comma 6) senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo – tale disposizione non le consente, invece, di attivarsi in qualunque tempo e comunque, per quanto qui interessa,  a notevole distanza temporale dai fatti in contestazione (ai fini che rilevano nella presente sede, dalla gara disputatasi in data 23.2.2022).

Tratto caratteristico e fortemente distintivo del sistema della giustizia sportiva è, infatti, la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica di manifestazioni sportive che, tendenzialmente, avvengono nell’ambito di un arco temporale più o meno ampio (ma comunque non in unico episodio), nel corso del quale si tengono più gare a svolgimento fra loro ravvicinato.

In questo senso può ben dirsi che la tempestività è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela tempestive. In tal senso è stato rilevato come nel mondo dello sport occorrono “risposte rapide e tecnicamente più vicine al contesto da cui le liti insorgono, a causa del progredire incessante delle competizioni agonistiche, le quali appunto impongono risoluzioni veloci e prive d’eccessive solennità delle liti stesse” (TAR Lazio, Roma, n. 4362/2005).

Questo superiore canone informatore dell’intero sistema trova una manifestazione – tra le tante -  nell’art. 65, comma 1, CGS – in cui si dispone che i Giudici sportivi devono giudicare, in ogni caso, <<con immediatezza>>.

Tale regola è densa di significato e, di riflesso, gravida di implicazioni anche nella particolare fattispecie in esame, là dove il criterio della <<immediatezza>> si impone all’eventuale azione della Procura federale allorché si svolga nell’ambito della competenza residuale di cui s’è detto.

Senonché, non può certo dirsi conforme al principio di immediatezza l’essere intercorsi ben 47 giorni fra la gara alla quale si riferiscono i fatti in contestazione, disputata in data 23.2.2022, e il primo atto a valenza esterna compiuto dalla Procura federale (quello con il quale si è disposta l’audizione del sig. Gentili Andrea, in data 11.4.2022).

E’ appena il caso di notare - allo scopo di evidenziare l’ampiezza e la varietà della gamma di declinazioni del superiore canone dell’immediatezza che informa l’intero sistema della giustizia sportiva - che l’adizione della Corte sportiva di appello a livello territoriale è consentita a società e tesserati, ai sensi dell’art. 76, comma 3, CGS, solo entro il limite massimo dei <<cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare>> e che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo << Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.>>.

Queste disposizioni, che trovano un equivalente estremamente significativo nell’art. 71, comma 3, CGS (per ciò che attiene al diverso tema dei reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale), comprovano, ad avviso di questa Corte, che l’unità di misura temporale conforme al superiore canone dell’immediatezza, quale principio informatore dell’intero sistema della giustizia sportiva, è – anche agli effetti dell’attivarsi della Procura federale ai sensi dell’art. 118 CGS attingendo alla competenza residuale di cui si è detto – quella che non travalica, nel massimo, il limite di cinque giorni sopra detto.

Ognuno intende, a tal riguardo, la differenza che intercorre, ai fini degli effetti sul regolare svolgimento delle manifestazioni sportive (a presidio e garanzia del quale è stato fissato il principio di immediatezza di che trattasi), fra cinque giorni, come da CGS, e 47 giorni, come nel caso di specie.

Tanto premesso, conclusivamente, deve ritenersi che, nella specie, al tempo in cui è stato effettivamente esercitato il potere di attivazione della Procura federale, esso fosse non più ammissibile, in ragione della considerevole distanza di tempo dai fatti ormai intercorsa.

Sebbene l’accoglimento del motivo di reclamo testè esaminato sia, all’evidenza, da solo sufficiente a definire compiutamente il presente contenzioso, questa Corte ritiene di aggiungere, riguardo agli altri tre motivi che sono stati dedotti dalla difesa del tesserato, che, con riguardo al primo, l’avvenuta costituzione del deferito nel giudizio di primo grado sana, in ogni caso, il vizio di notifica degli atti.

Non vi sono ragioni, infatti, per non fare applicazione, anche nel caso di specie, del principio di diritto - che, com’ noto, travalica i confini dell’ordinamento sportivo - in forza del quale il vizio di un atto processuale è sanato se l’atto ha raggiunto lo scopo prefissato dal legislatore, quale espressione del canone più generale della strumentalità delle forme (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 83 /2021-2022). Lo scopo dell’atto, se raggiunto, funge da sanatoria delle nullità in cui l’atto è occorso (v. ex multis, Cass., sez. VI-I, 27.6.2017, n. 16014), attraverso il combinarsi dell’atto invalido con un atto ulteriore, destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica ma dalla quale discendono i medesimi effetti legali propri dell’atto viziato.

Va anche rigettato, infine, il motivo di doglianza riferito alla asserita inammissibilità del video allegato all’istanza ex art. 30, comma 4, dello Statuto federale ed acquisito dalla Procura Federale, sviluppato dalla difesa del tesserato argomentando nel senso che si tratta di filmato amatoriale, che non offre piene garanzie tecniche e documentali, di dubbia provenienza e di cui è possibile l’alterazione o la manomissione.

Al riguardo, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. IV, decisione n. 38/2020), occorre rilevare che il quadro regolatorio vigente non impone che il giudice debba dar conto esplicitamente alle parti della verifica svolta in ordine alla rispondenza delle riprese al requisito sopra detto, né, d’altra parte, prescrive specifiche condizioni nelle quali la piena garanzia tecnica e documentale si sostanzia. Per utilizzare tale strumento di prova è quindi sufficiente che gli organi di giustizia ritengano che le riprese acquisite agli atti siano sufficientemente chiare ed attendibili e che siano in grado di costituire un elemento probatorio integrativo degli ulteriori elementi raccolti.

Ciò premesso, nella specie non vi sarebbero comunque stati elementi per revocare in dubbio la sussistenza di dette garanzie riguardo al filmato su cui si è basata la decisione del giudice sportivo di prime cure.

In ragione di tutto quanto precede il reclamo va accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, il sig. Federico Peli va prosciolto dalla incolpazione a lui ascritta.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie il sig. Federico Peli dalla incolpazione a lui ascritta.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Massimiliano Atelli

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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