F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0041/CFA pubblicata il 4 Novembre 2022 (motivazioni) – Procura federale interregionale/Bantus Marius – U.S. Medoacus A.S.D.

Decisione/0041/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0036/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Pierluigi Ronzani - Componente (Relatore)

Marco Baliva - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0036/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 29.09.2022

Contro

Bantus Marius e la società U.S. Medoacus A.S.D.

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto n. 30 del 23.09.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Uditi l’Avv. Lorenzo Giua per la reclamante, l’Avv. Barbara Sofia Bagnoli per il signor Bantus Marius e l’Avv. Elena De Franceschi per la società U.S. Medoacus A.S.D.;

Relatore nell’udienza del 26 ottobre 2022 il Prof. Avv. Pierluigi Ronzani;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 30 del 23.09.2022, concernente il deferimento n. 67 pfi 21-22 a carico del signor Bantus Marius e della società U.S. Medoacus A.S.D., il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto proscioglieva nel merito i soggetti deferiti dalle incolpazioni contestate, in particolare dalla asserita violazione del disposto ex art. 40, co. 6, delle N.O.I.F.

Avverso tale decisione, il Procuratore Federale Interregionale interponeva il reclamo n. 0036/CFA/2022-2023, lamentando “Illogicità, contraddittorietà ed errata motivazione, erronea valutazione dei documenti, dei fatti e della responsabilità del calciatore minorenne sig. Bantus Marius, nonché della responsabilità oggettiva della società Medoacus ASD”, contestualmente chiedendo che “l’Ecc.ma Corte Federale di Appello…voglia accogliere il deferimento della Procura Federale e, per l’effetto, irrogare le seguenti sanzioni, così come richieste in sede di conclusioni nel procedimento di prime cure: sig. Bantus Marius (calciatore): 4 giornate di squalifica e società US Medoacus A.S.D.: euro 500,00 di ammenda, oppure quelle diverse che l’Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia”.

Il reclamo de quo era chiamato in trattazione all’udienza del 26 ottobre 2022, ove questa Corte, sentite le parti con la modalità della “videoconferenza”, secondo il relativo verbale, lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, circa la non annoverabilità del documento n. 1 allegato al reclamo nel corredo probatorio a sostegno dei motivi d’impugnazione

Il reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale dev’essere respinto.

Va premesso – in via del tutto preliminare – come la Procura Federale Interregionale abbia incluso nel corpus del reclamo de quo il documento n. 1, allegato al testo dell’impugnazione, afferente al riscontro dato dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. a seguito di espressa richiesta della Procura Federale datata 23.09.2022.

In tale riscontro, si legge che l’Ufficio Tesseramento conferma la sua funzione volta ad accertare eventuali pregressi tesseramenti dei calciatori presso Federazioni estere, nel caso in cui ovviamente la società ne faccia esplicita richiesta.

Sennonché, la Procura Federale avrebbe dovuto avanzare la richiesta ut supra nel corso dell’attività d’indagine espletata, non già, come avvenuto nella fattispecie, ad istruttoria già conclusa. Con la logica conseguenza per cui la Corte Federale d’Appello dovrà considerare il documento in questione come tamquam non esset, non potendo lo stesso essere annoverato nel corredo probatorio a sostegno delle ragioni fondanti il reclamo, in quanto acquisito dalla Procura (come detto poc’anzi) ad attività istruttoria ampiamente spirata.

2. In ordine alla insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito in capo al signor Bantus Marius.

Quanto al merito delle incolpazioni ascritte al calciatore Bantus Marius, a parere di questa Corte Federale d’Appello appare corretta la decisione assunta dal giudice di primae curae.

Sono le stesse circostanze di fatto, poste a fondamento dell’incolpazione, che suggeriscono di apprezzare nella vicenda de qua la totale assenza di mala fede in capo al giovanissimo calciatore, il quale, è bene ricordarlo, nel momento del tesseramento in Italia, avvenuto il 30.11.2021, aveva solamente 13 anni, non parlava italiano (in quanto trasferitosi nel nostro Paese da circa un mese) e, soprattutto, sottoscriveva il tesseramento medesimo con l’ausilio di una traduttrice.

L’apparato motivazionale emergente dalla sentenza di primo grado è perfettamente ragionevole e non contraddittorio, poiché valorizza proprio le circostanze testé echeggiate, a sostegno di una radicale mancanza sia di dolo che di colpa nella dichiarazione, resa dal calciatore, di non essere mai stato in precedenza tesserato da Federazioni straniere.

È evidente infatti che né il giovanissimo atleta, né i genitori che in quella sede lo accompagnavano (anch’essi non in grado di parlare e capire la lingua italiana), hanno effettivamente compreso il significato del termine “tesseramento”.

Prova ne sia il fatto che i signori Bantus dichiaravano, sempre all’atto del tesseramento in Italia, che il loro figlio Marius aveva in precedenza giocato a calcio nel paese d’origine, aggiungendo però di non aver mai sottoscritto dei moduli e/o pagato alcunché per tale attività.

Soltanto con la comunicazione della Federazione Moldava, datata 31.03.2022, inviata alla Commissione Minori F.I.G.C., i signori Bantus apprendevano effettivamente del pregresso tesseramento avvenuto in Moldavia.

Per di più, la Procura Federale non ha fornito prova alcuna relativamente all’atto di tesseramento in Moldavia, le cui modalità restano allo stato ignote, così come non è dato sapere se l’atto in parola sia stato effettivamente sottoscritto da Bantus Marius, il quale, all’epoca in cui è cessato il tesseramento con la squadra FC Cahul 2005, non aveva ancora compiuto 12 anni.

Tutte circostanze, quelle poc’anzi delineate, il cui onus probandi gravava sulla Procura Federale ed il cui mancato assolvimento impone una pronuncia confermativa del decisum reso all’esito del primo grado di giudizio.

3. Insussistenza della responsabilità oggettiva in capo alla U.S. Medoacus A.S.D.

Le superiori considerazioni in ordine alla totale assenza di responsabilità in capo al signor Bantus Marius, per carenza dell’elemento soggettivo dell’incolpazione allo stesso ascritta, si riflettono inevitabilmente anche sulla società calcistica qui in considerazione.

Va infatti ricordato come la responsabilità c.d. oggettiva, contemplata dal disposto ex art. 6, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, possa operare soltanto in presenza dei seguenti irrinunciabili elementi (cfr. sul punto, ex multis, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, Decisione/0058/CFA-2021-2022):

- la sussistenza del fatto previsto e punito dal Codice di Giustizia Sportiva;

- la commissione dello stesso da parte di tesserati, dirigenti, soci, sostenitori, ecc.;

- l’imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, del fatto al suo autore.

Va da sé allora, come già evidenziato, che la radicale assenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza nella condotta del giovanissimo calciatore Bantus Marius si traduca, ipso iure, nell’impossibilità di ascrivere alla società un qualsivoglia addebito a titolo di responsabilità oggettiva.

Tale conclusione si impone nel caso di specie ed è oltremodo valorizzata dalla circostanza che sulla U.S. Medoacus A.S.D. non incombeva uno specifico obbligo di accertamento circa il pregresso tesseramento del proprio calciatore presso Federazioni estere, bensì soltanto un onere, nell’ipotesi in cui fossero emersi elementi tali da rendere dubbia la provenienza sportiva del giocatore.

Elementi che di certo non sussistevano nella vicenda qui al vaglio, in cui la società si è adoperata al fine di garantire la correttezza – sotto ogni profilo, non solo formale – del tesseramento, garantendo anche la presenza di un’interprete.

Del resto, diversamente opinando si finirebbe per introdurre nel sistema un obbligo a tutti gli effetti di accertamento preventivo della provenienza del giocatore, con pesanti ripercussioni sull’organizzazione degli uffici federali. Obbligo che, si ripete, allo stato non è contemplato da alcuna disposizione normativa.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Pierluigi Ronzani                                                                Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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