F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0042/CFA pubblicata il 4 Novembre 2022 (motivazioni) – A.S.D. Cttà di Caorle-La Salute
Decisione/0042/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0039/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Marco Lipari – Presidente
Marco Baliva - Componente (Relatore)
Pierluigi Ronzani - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0039/CFA/2022-2023 proposto dalla società A.S.D. Città di Caorle-La Salute in data 29.09.2022
contro
il Comitato regionale Veneto nonché la Lega Nazionale Dilettanti
per la riforma
della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto n. 30 del 23 settembre 2022 nella parte in cui il Tribunale Federale Territoriale dichiarava la inammissibilità del reclamo proposto dalla società A.S.D. Città di Caorle-La Salute per incompetenza del Giudice Adito;
visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 26.10.2022, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Marco Baliva e udito l’avv. Riccardo Gusso per la reclamante e l’avv Gianmaria Daminato per il Comitato Regionale Veneto;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La. A.S.D. Città di Caorle La Salute ha reclamato innanzi a questa Corte Federale d’Appello la decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Veneto in data 23 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile per incompetenza il proprio reclamo avverso la decisione del Comitato regionale Veneto di escludere la società reclamante dal torneo regionale under 14, disposta con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 14 del 3.8.2022.
In detto comunicato veniva confermata l’esclusione dalla graduatoria del torneo regionale under 14 per la stagione sportiva 2022/2023 della società Città di Caorle-La Salute e nel successivo comunicato n. 15 del 5.8.2022, venivano pubblicati i gironi del Torneo regionale Under 14 senza prevedere l’ammissione della ricorrente.
La reclamante sviluppava n. 2 motivi di impugnazione ritenendo la competenza del Giudice adito in primo grado, l’erroneità della esclusione in ragione della indicazione del termine di iscrizione contenuto nel CU. come ordinatorio, insistendo per la riforma della decisione, per la dichiarazione della competenza del giudice già adito in I grado, e per la correzione d’ufficio della suddetta graduatoria, con inserimento della società reclamante al n. 36 della lista in sostituzione della A.S.D. Fossò o in subordine disponendone l’iscrizione di entrambe in sovrannumero; insisteva affinché, in ragione della specifica indicazione di termine ordinatorio, la propria iscrizione non fosse considerata non tempestiva nei termini, in quanto il modulo per l’inoltro della domanda preparato dalla LND (allegato n. 2 pag. 3 del ricorso introduttivo) prescriveva che la domanda dovesse essere inoltrata all’indirizzo mail p.mola@lnd.it, come effettivamente ha fatto la ricorrente, donde la domanda di iscrizione dovesse intendersi correttamente inoltrata.
Ha resistito il Comitato Regionale Veneto, con memoria, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, eccependo anche la inammissibilità del reclamo la mancanza di specificità dei motivi.
Ha concluso per la conferma della decisione impugnata
Alla udienza del 22.11.2022 tenutasi con la modalità della videoconferenza, le parti, a mezzo dei loro procuratori si riportavano ai propri scritti difensivi, illustrandone i motivi.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, decideva con separato dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente analizzata l’eccezione di inammissibilità del reclamo, proposta dal Comitato resistente, in base alla quale l’appello della A.S.D. Città di Caorle La Salute sarebbe inammissibile per carenza di specificità e per la conseguente genericità dei motivi.
L’eccezione è infondata.
L’art. 71, comma 4, CGS, così come il successivo art. 76, comma 4, CGS, e l’art.101, comma 4, CGS, prescrivono che il reclamo debba essere motivato e debba contenere le specifiche censure alla decisione impugnata.
Orbene, dalla lettura del reclamo della A.S.D. Città di Caorle La Salute è di tutta evidenza che esso sia motivato e, rispetto alla decisione, con la quale l’organo di I grado ha negato la propria competenza, sia corredato di motivi specifici di impugnazione, (aldilà della loro fondatezza o meno), con indicazione della decisione che in sua sostituzione si vorrebbe ottenere.
Pertanto, l’eccezione del Comitato resistente sul punto va rigettata.
Va invece accolto il primo motivo di impugnazione, risultando il Giudice di I grado in realtà competente a decidere.
Il Giudice di I grado ha ritenuto la propria incompetenza attraverso una lettura dell’art. 92 (sulla competenza del Tribunale Federale Territoriale), secondo la quale non sarebbe prevista la specifica indicazione all’’interno della propria competenza dell’impugnazione di delibere di organi Federali (quale ritenuto il Comitato Regionale resistente), nel mentre l’art 83 attribuisce al Tribunale Federale Nazionale la competenza a decidere sulle deliberazioni degli organi federali, con ciò confermando la prescrizione residuale dell’art 79, che ritiene comunque competente lo stesso Tribunale relativamente alle altre materie previste dalle norme federali
La pronuncia impugnata concludeva, pertanto, come segue:
«Nel caso di specie, si tratta di preferire all’interpretazione che “aggiunge” una materia alle competenze del Tribunale Federale Territoriale (inserendo quella sull’impugnazione delle deliberazioni degli organi federali), l’interpretazione che “amplia” la competenza del Tribunale Federale Nazionale (estendendo il significato della locuzione “delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale” a ricomprendere “le deliberazioni delle Assemblee e dei Consigli degli organi federali”).»
Il Tribunale si dichiarava quindi incompetente a decidere.
Questa Corte ritiene di non condividere questa impostazione e le relative conclusioni.
È ben vero che dalla lettura delle norme (79, 87,92 138 CGS), relative alla competenza potrebbe scorgersi una qualche carenza di coordinamento fra di esse, ma occorre rammentare che questa stessa Corte, Sezione Prima, con decisione n. 51 2020/2021 del 19.11.2020, abbia già affrontato e risolto il medesimo problema, affermando la competenza del Tribunale Regionale Sportivo motivando come segue.
«9. Ritiene questo collegio, sulla scorta di una sua recente decisione (I sezione, n. 29/2020-21, cui non appare possibile discostarsi, data l’oggettiva sovrapponibilità della questione) che il nuovo CGS, nel disciplinare la competenza ed il funzionamento del Tribunale federale nazionale, ha sostanzialmente confermato l’impianto adottato dal Codice del 2014 il quale, nel recepire i principi dettati dal CONI, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi.
10. In tale quadro, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale che giudica “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.
11. Ne deriva che l’art. 79 CGS è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale Federale (così come lo sono gli artt. 25 e 30 del CGS CONI che, sostanzialmente, contengono una disposizione di contenuto identico alle previsioni di cui all’art. 79 CGS), che si estende, proprio per il suo carattere di generalità, alle competenze dei Tribunali Federali Territoriali che ne costituiscono (sempre ai sensi dell’art. 79 CGS) mere articolazioni. L’effetto di una simile disposizione, salvo quanto si dirà poi in ordine al profilo delle articolazioni territoriali, è comunque quello di garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia ai sensi dell’art. 54 comma 1 del CGS CONI.
12. Ciò premesso occorre dare conto che le questioni dedotte dalle parti sulla competenza o meno del Tribunale adito in primo grado, muovono da due profili diversi: il primo attiene alla critica della decisione gravata che ha ritenuto insussistente la competenza del Tribunale Federale Territoriale sulla scorta della asserita esaustività della previsione contenuta nell’art. 92 CGS FIGC, che escluderebbe quindi ogni altra materia oltre a quelle ivi contemplate (con conseguente giustiziabilità da parte del Tribunale Federale a livello nazionale); il secondo attiene alla prospettazione del Comitato appellato, ed in parte avallata dalla decisione oggetto di appello, secondo la quale la competenza non spetterebbe neanche al Tribunale Federale a livello nazionale, in quanto non si rinverrebbero, ai sensi dell’art. 87 comma 4 CGS, nello statuto e nel regolamento della LND devoluzioni alla potestas iudicandi del Tribunale Federale questioni afferenti alle delibere ivi adottate.
13. Nessuna delle due prospettazioni appare fondata. Quanto alla prima l’art. 92 CGS, evocato dalla13. Nessuna delle due prospettazioni appare fondata. Quanto alla prima l’art. 92 CGS, evocato dalla decisione di primo grado, effettivamente rubricato “competenza e composizione del Tribunale Federale a livello territoriale”, non costituisce disposizione autolimitativa della competenza del Tribunale Federale territoriale, per espressa previsione contenuta nell’inciso finale dell’art.1 lett. a) che ne estende la portata “alle altre materie previste da norme federali”: non potendosi dubitare che lo stesso CGS della FIGC costituisca norma federale, altre disposizioni ivi contenute non possono che valere quali norme integrative del rinvio contenuto nell’art. 92 CGS. Ne deriva che il rapporto tra questa disposizione e l’art. 138, comma 2 CGS, a mente del quale “il Tribunale Federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale” non è di alternatività, ma di piena compatibilità. Diversamente opinando (e cioè ritenendo che l’elencazione delle competenze del Tribunale Federale Territoriale siano tassonomicamente indicate nell’art. 92) si finirebbe per rendere del tutto inutile ed incomprensibile la disposizione dell’art. 138 CGS sopra richiamata, che ha carattere di specialità come dimostra la sua collocazione nel Titolo VII del Codice, destinato proprio a regolare la disciplina sportiva in ambito regionale della LND.
14. Inoltre la disposizione contenuta nell’art. 138, comma 2 CGS ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella dell’art. 87, comma 4 CGS, dalla quale la decisione di primo grado e la difesa del Comitato appellato ricaverebbero la necessaria interposizione di una norma statutaria o regolamentare delle “componenti federali” ai fini della giustiziabilità endofederale delle proprie delibere. Indipendentemente dalle ulteriori motivazioni di seguito illustrate, l’attribuzione della competenza al Tribunale Federale territoriale riguarda una specifica materia (campionati e altre competizioni organizzate dal Comitato regionale della LND) disposta dal CGS senza alcuna precisazione in ordine alla tipologia di provvedimento adottato, diversamente dal rinvio contenuto dall’art. 87 comma 4 che si riferisce “anche alle delibere adottate dalle componenti federali” (senza alcuna puntualizzazione tipologica sia soggettiva che oggettiva, fondandosi solo sulla morfologia del provvedimento - delibera). Ne consegue l’evidente carattere di specialità della prima disposizione (art. 138 comma 2 CGS), che è certamente norma sulla competenza, rispetto alla seconda (art. 87, comma 4 CGS) che riguarda la “Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso” (ed è quindi norma sul rito).
15 . Quanto alla seconda tesi, oltre alle motivazioni esposte al punto che precede (in sé sufficienti per dirimere la questione controversa), occorre ribadire (conformemente al richiamato precedente 29/2020-21 di questa sezione) che il richiamo operato dall’art. 87, comma 4, alle disposizioni statutarie e regolamentari delle componenti federali, va riferito ai riti ivi previsti dalla stessa norma e da quella che immediatamente precede, ma non costituisce norma sulla competenza.»
Questa Corte ritiene di condividere il decisum e le motivazioni del precedente citato. Va pertanto affermata la competenza a decidere del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto.
La decisione impugnata va conseguentemente riformata con applicazione dell’art 106, comma 2, ultimo periodo del CGS: “ Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”.
Il giudizio va dunque rinviato al Tribunale Federale Regionale, restando impregiudicata la valutazione del merito del reclamo proposto in primo grado e la decisione sulle spese, anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione IV) accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara la competenza del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto, al quale rinvia gli atti per l'esame del merito.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Baliva Marco Lipari
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce