F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60/TFN – SD del 19 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6864/25pf22-23/GC/gb del 21 settembre 2022 nei confronti del sig. Capaldi Emilio – Reg. Prot. 47/TFN-SD

 

Decisione/0060/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0047/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Angelo Venturini – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6864/25pf22- 23/GC/gb del 21 settembre 2022 nei confronti del sig. Capaldi Emilio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 21.09.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Capaldi Emilio n.q. di Procuratore speciale e legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. dal 4.01.2022, per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società D.B.M. Sport S.r.l., acquirente con atto del 30 dicembre 2021 del 90% delle quote sociali della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., le attestazioni bancarie in favore della società D.B.M. Sport S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20. bis, comma 6, lettera A1), delle N.O.I.F., come novellato con C.U. n°205/A del 17 marzo 2022, in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., e comunque per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva – affinché la società D.B.M. Sport S.r.l., ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme.

La fase istruttoria

In data 6.07.2022 la Procura Federale, a seguito di una nota del 5.07.2022 della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) con la quale la predetta Commissione le trasmetteva, ai sensi del 6° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del C.G.S., promulgata con C.U. n° 206/A del 17 marzo 2022, l’esito delle verifiche svolte dalla Commissione relativamente all’acquisizione di partecipazioni che ha interessato la società US Grosseto 1912 Srl, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 25pf22-23 avente ad oggetto “Trasmissione da parte della Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie in data 05.07.2022 della istruttoria della C.o.A.P.S. espletata a seguito della istanza di riesame formulata dalla società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. in applicazione dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., per come modificato con C.U. FIGC n. 206/A del 17 marzo 2022”.

Nella relazione della Co.A.P.S., si precisava che a seguito della cessione del 90% del capitale sociale dell’Unione Sportiva Grosseto 1912 S.S.AR.L. dai sigg.ri Simone Ceri, Mario Ceri, Silvia Maestrini e Angela Amante - in misura pari al 22,5% ciascuno - alla D.B.M. Sport S.r.L., perfezionatasi con unico atto notarile del 30 dicembre 2021, la predetta Commissione aveva rilevato delle carenze nella documentazione prodotta, sia pure nei termini, dalla Società cessionaria delle quote e dai suoi soci, in violazione dell’art. 20bis delle NOIF. Proprio le parziali novelle dell’art. 20bis delle N.O.I.F. e dell’art. 32 del C.G.S., avvenute rispettivamente con C.U. nn° 205/A e 206/A entrambi pubblicati il 17.03.2022, aveva fornito all’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. la possibilità di formulare tempestiva istanza di riesame e in conseguenza di ciò la Co.A.P.S. concedeva i 15 giorni normativamente previsti per integrare la documentazione carente. Il Grosseto, nel rispetto di tale termine, produceva ulteriore documentazione che, tuttavia, risultava ancora carente con riguardo al requisito di solidità finanziaria della Società D.B.M. Sport S.r.L., cessionaria del 90% del capitale sociale dell’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.. La Co.A.P.S., visto il dettato del comma 5 di cui alla norma transitoria in appendice all’art. 32 del C.G.S., richiedeva, con nota del 10.06.2022, l’integrazione della documentazione che il Grosseto produceva il successivo 21.06.2022.

La Commissione, pertanto, concludeva la sua relazione come segue:” … la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria …” risulta “… rispetto a quanto richiesto dall’art. 20-bis, comma 6 lett. A1) delle N.O.I.F.: sufficiente a certificare la sostanziale solidità finanziaria della società acquirente, essendo stata ivi: - attestata dall’istituto di credito di riferimento la regolarità nello svolgimento dei rapporti pregressi con la società senza che siano emerse irregolarità o inadempienze; - attribuita alla società acquirente una classe di rating basata su parametri interni, sostanzialmente equipollente o superiore alla B+ richiesta dal 6° comma, lett. A1, punto a.ii) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; - ancorché, tardiva (ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S.) perché pervenuta alla Commissione solo all’esito della concessione del termine aggiuntivo da essa assegnato alla società ai sensi del 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 C.G.S. medesimo”.

La Procura federale istruiva il procedimento mediante acquisizione dei fogli censimento del Grosseto, di visure camerali e della documentazione relativa all’invio della richiesta di integrazione formulata dalla Co.A.P.S. alla Società il 10.06.2022 e alla replica di quest’ultima del 21.06.2022.

L’Organo inquirente riteneva, quindi, il procedimento istruito “per tabulas” e in data 9 agosto 2022 notificava, al Sig. Nicola Di Matteo, nella sua duplice veste di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. e della Società D.B.M. Sport S.r.L., al Sig. Emilio Capaldi, nella sua qualità di Procuratore speciale e legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. e alla stessa società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestate agli avvisati le violazioni di cui al precitato atto.

A seguito della predetta notifica il Sig. Nicola Di Matteo e la società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., con il consenso della Procura Federale, accedevano all’istituto dell’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento di cui all’art. 126 CGS mentre nessuna richiesta o attività difensiva veniva posta in essere dal Sig. Emilio Capaldi.

L’Organo requirente provvedeva quindi, con atto del giorno 21.06.2022, a deferire innanzi a questo Tribunale il Sig. Emilio Capaldi muovendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 13.10.2022. Il deferito non svolgeva alcuna attività difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 13 ottobre 2022, era presente il Sostituto Procuratore Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale che, riportatosi agli atti, concludeva per l’irrogazione al Sig. Emilio Capaldi della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale ritiene che l’addebito ascritto al deferito risulti dimostrato “per tabulas”.

Preliminarmente il Collegio, relativamente alla qualifica e al ruolo del Sig. Emilio Capaldi in seno all’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., rileva che lo stesso, alla luce di quanto emerge dalla visura camerale in atti, datata 6.07.2022, risulta essere stato nominato procuratore speciale della predetta Società in data 4.01.2022 con l’espressa previsione di “… rappresentare la società mandante con la F.i.g.c., con gli organi federali, concludere accordi con enti ed associazioni …”. La cessione delle quote sociali di cui al presente procedimento risale al 30.12.2021 e i fatti specifici, relativi al capo di incolpazione, risalgono ad epoca successiva allorquando la procura speciale era certamente valida ed efficace, con la conseguenza che il Sig. Capaldi aveva l’obbligo di vigilare sul corretto sviluppo della procedura prevista dall’art. 20bis delle N.O.I.F. nei termini di cui all’art. 32 del C.G.S..

Risulta poi assolutamente pacifico in atti che la società D.B.M. Sport S.r.l., cessionaria con atto del 30 dicembre 2021, come già detto, del 90% delle quote sociali della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., non abbia provveduto, nel primo termine di 15 giorni assegnatole dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., a depositare le attestazioni bancarie nelle forme prescritte dall’art. 20bis, comma 6, lettera A1), delle N.O.I.F., come novellato con C.U. n°205/A del 17 marzo 2022, in quanto prodotte solo previa concessione del secondo e aggiuntivo termine di cui al 5° comma della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S..

Appare quindi accertata la responsabilità del deferito in merito alla mancata vigilanza e alla sua inerzia quanto all’osservanza, da parte della Società cessionaria delle quote sociali dell’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., delle norme di cui all’art. 20bis delle N.OI.F. nei termini di cui all’art. 32 del C.G.S..

In assenza di sanzioni edittali e alla luce di precedenti pronunce in tal senso, appare equo sanzionare il Sig. Emilio Capaldi come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Capaldi Emilio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                              IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

Claudio Sottoriva  

 

Depositato in data 19 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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