F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61/TFN – SD del 19 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6828/812 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 21 settembre 2022 nei confronti del sig. Mingardi Massimo e della società ASD Calcio Padova Femminile – Reg. Prot. 48/TFN-SD

Decisione/0061/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0048/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6828/812 pf 2122/GC/CAMS/mg del 21 settembre 2022 nei confronti del sig. Mingardi Massimo e della società ASD Calcio Padova Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dall’esposto della Divisione Calcio a 5 – LND, datato 16 maggio 2022, a mezzo del quale veniva segnalato alla Procura Federale il mancato ottemperamento da parte della ASD Lazio C5 Global e della ASD Calcio Padova Femminile alle previsioni del Comunicato Ufficiale n. 91, non avendo la ASD Lazio C5 Global inviato le liberatorie riferite a varie calciatrici con accordo economico a titolo oneroso in relazione al secondo controllo.

Come detto, la segnalazione riguardava anche la ASD Calcio Padova Femminile per non avere, la stessa, provveduto ad inviare la liberatoria riferita alla giocatrice Sabino Antonella (unica giocatrice con accordo economico a titolo oneroso) in relazione al secondo controllo.

Il procedimento veniva iscritto nel registro della Procura Federale in data 10 giugno 2022 al n. 812 pf 21-22.

In data 17 agosto 2022, la Procura Federale provvedeva a notificare alle parti la rituale comunicazione di conclusione delle indagini da cui risultavano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere da:

- sig.ra Liperoti Rosina, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Lazio C5 Global:

la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021, per non aver provveduto alla trasmissione, sugli appositi moduli previsti dalla LND - Divisione C5, delle liberatorie relative agli accordi economici intervenuti tra la ASD Lazio C5 Global (società appartenente alla LND - Divisione C5 - Serie A Femminile) e le proprie calciatrici Barca Cecilia, De Melo Pinheiro Catarina Isabel, Di Marco Anastasia, Fernandez Delavega Beatriz Gloria, Grieco Alessia, Marchese Sabrina Marta Maria, Marcon Bruna, Marcotulli Manuela, Mascia Maria Fontana e Siclari Valentina per la Stagione Sportiva 2021 – 2022, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF;

- sig. Mingardi Massimo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Padova Femminile:

la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021, per non aver provveduto alla trasmissione, sugli appositi moduli previsti dalla LND - Divisione C5, delle liberatorie relative agli accordi economici sottoscritti tra la ASD Calcio Padova Femminile (società appartenente alla LND- Divisione C5- Serie A Femminile) e la propria calciatrice Sabino Antonella per la Stagione Sportiva 2021 – 2022, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF.

Il sig. Mingardi Massimo, in data 6 settembre 2022, in proprio e nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Padova Femminile, trasmetteva alla Procura Federale la liberatoria della calciatrice Antonella Sabatino firmata in pari data.

In data 14 settembre 2022, l’avv. Michele Cozzone, in nome e per conto della sig.ra Rosina Liperoti e della società ASD Lazio C5 Global, richiedeva alla Procura Federale l’applicazione delle sanzioni prima del deferimento, ai sensi dell’art. 126 CGS. Tali sanzioni venivano ritenute congrue dal Procuratore federale e dal Procuratore generale dello sport che non formulava rilievi a riguardo.

In data 21 settembre 2022, la Procura Federale notificava il deferimento agli interessati per rispondere delle seguenti violazioni:

- il sig. Mingardi Massimo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Padova Femminile:

per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021, per non aver provveduto alla trasmissione, sugli appositi moduli previsti dalla LND - Divisione C5, delle liberatorie relative agli accordi economici sottoscritti tra la ASD Calcio Padova Femminile (società appartenente alla LND - Divisione C5 - Serie A Femminile) e la propria calciatrice Sabino Antonella per la Stagione Sportiva 2021 – 2022, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF.

- la ASD Calcio Padova Femminile, società appartenente alla LND - Divisione C5 - Serie A Femminile, per la s.s. 2021-2022: per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, dei comportamenti ascritti al proprio Presidente all’epoca dei fatti.

Il dibattimento

Il Presidente del TFN ha fissato, per la discussione, l’udienza del 13 ottobre 2022.

In vista dell’udienza non sono state presentate memorie.

In sede di discussione sono comparsi l’avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, ed il sig. Massimo Mingardi.

L’avv. Giovanni Greco, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Massimo Mingardi, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società ASD Calcio Padova Femminile, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Il sig. Massimo Mingardi, ammettendo di aver depositato tardivamente la documentazione oggetto di contestazione, ha sottolineato di aver, comunque, provveduto a tale adempimento.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del deferito sig. Massimo Mingardi.

Dagli atti del deferimento è emersa la circostanza, peraltro non contestata, che il sig. Massimo Mingardi non ha provveduto alla trasmissione, sugli appositi moduli previsti dalla LND - Divisione C5 e nei termini e modi previsti dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021, della liberatoria relativa all’accordo economico sottoscritto tra la ASD Calcio Padova Femminile (società appartenente alla LND - Divisione C5 - Serie A Femminile) e la propria calciatrice Antonella Sabino per la Stagione Sportiva 2021–2022.

Da quanto sopra deriva, pertanto, la violazione, da parte del sig. Massimo Mingardi, dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche con riferimento a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021.

La circostanza che il sig. Mingardi Massimo, in data 6 settembre 2022, abbia trasmesso alla Procura Federale la liberatoria della calciatrice Antonella Sabatino firmata in pari data, non fa, evidentemente, venir meno l’infrazione contestata.

La condotta processuale assunta dal deferito che, come detto, ha partecipato in proprio all’udienza ammettendo le proprie responsabilità nonché la trasmissione, seppur tardiva, della liberatoria induce questo Tribunale, in applicazione dell’art. 12 comma 1 CGS, a rivedere l’entità delle sanzioni che sono state richieste, riducendo la durata dell’inibizione a carico del sig. Mingardi Massimo mesi 1 (uno) di inibizione.

La società la società ASD Calcio Padova Femminile risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente all’epoca dei fatti con ammenda proporzionata alla sanzione al medesimo irrogata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Mingardi Massimo, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società ASD Calcio Padova Femminile, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 19 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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