F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64/TFN – SD del 21 Ottobre 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Manuel Robilotta conto AIA, nonchè nei confronti di FIGC + altri – Reg. Prot. 21/TFN-SD

Decisione/0064/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0021/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 ottobre 2022, sul ricorso proposto dal sig. Manuel Robilotta contro l’Associazione Italiana Arbitri – AIA, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC e dei sigg. Marco Trincheri e Giuseppe Marco Macaddino, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma della delibera del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, assunta nella riunione del 1° luglio 2022, pubblicata, in pari data, sul C.U. n. 1 s.s. 2022/2023, recante la “Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023”, e trasmessa in via telematica all’interessato, a mente dell’art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA (NFOT), il 27 luglio 2022, con la quale il predetto ricorrente veniva dismesso dai ruoli della CAN – Commissione Arbitri Nazionale, ai sensi dell’art. 28, comma 3, delle NFOT, per (presunte) “motivate valutazioni tecniche”, nonché di qualsiasi atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito),

 la seguente

DECISIONE

Fatto

- Con ricorso ex artt. 25, comma 1, 27, comma 1, lett. b) e 30 CGS-CONI, in relazione agli artt. 47,49, 79, 80 e 87 CGS, notificato all'AIA, alla FIGC e nei confronti del signor Marco Trinchieri in data 29 luglio 2022, il signor Manuel Robilotta, Assistente Arbitrale della Sezione AIA di Sala Consilina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, ha chiesto l'annullamento e/o la riforma della delibera del Comitato Nazionale AIA, assunta alla riunione dell'1 luglio 2022, pubblicata in pari data, sul C.U. n. 1 s.s. 2022/2023, recante la "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023", trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'AIA (NFOT), il 27 luglio 2022, con la quale il predetto ricorrente veniva dismesso dai ruoli della CAN - Commissione Arbitri Nazionale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, delle NFOT, per "motivate valutazioni tecniche".

Con il predetto atto, il ricorrente esponeva:

- di essere stato coinvolto all'inizio dell'anno 2021 in un procedimento disciplinare avviato nei riguardi suoi e di altri colleghi arbitri per irregolarità nella compilazione di talune richieste di rimborsi-spese (per la precisione gli era contestato di aver allegato, in occasione della gara di Serie A, disputata tra Atalanta e Crotone del 3 marzo 2021, biglietti ferroviari per un importo eccedente di Euro 40,10=);

- di essere stato destinatario di una sospensione disciplinare di mesi quattordici, dal 10 giugno 2021 al 9 agosto 2022 con delibera n. 7 del 15/16 luglio 2021 della Commissione di Disciplina Nazionale AIA, poi ridotta a nove mesi, dal 10 giugno 2021 al 9 marzo 2022, con delibera n. 17 del 27 ottobre 2021 dalla Commissione di Disciplina d'Appello AIA;

- che, una volta tornato a disposizione dell'Organo Tecnico di competenza per esaurimento della sanzione, era stato designato come Assistente Arbitrale per cinque gare del campionato di Serie B (la prima del 19.3.2022 e l'ultima del 30.4.2022), avendo dovuto rifiutare la sesta (fissata per il 6 maggio 2022) per malattia,

- che, al termine della stagione sportiva, il Comitato Nazionale dell'AIA, con delibera dell'1 luglio 2022, pubblicata all'interno del C.U. n. 1 s.s. 2022/2023 di pari data, recante la "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023" ha proceduto all'avvicendamento del ricorrente dai ruoli CAN ai sensi dell'art. 28, comma 3. NFOT per "motivate valutazioni

tecniche", avendo riportato una media globale definitiva (tra le votazioni degli Osservatori Arbitrali e quelle dell'Organo Tecnico) di 8,445 ed occupando nella graduatoria di merito la penultima posizione (85 su 86);

- avverso il provvedimento di dismissione, il signor Manuel Robilotta ha proposto il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi: "I. Non configurabilità come causa imputabile al sig. Manuel Robilotta del mancato svolgimento dell'attività arbitrale, durante il periodo di sospensione dalle sue finzioni in conseguenza della sanzione (nove mesi, dal 10 giugno 2021 al 9 marzo 2022) irrogatagli dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA - Il parere reso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d'Appello in data 28 giugno 2022".

Con tale mezzo di gravame, il ricorrente afferma la non configurabilità come "causa imputabile" allo stesso del mancato svolgimento delle funzioni arbitrali durante il periodo di espiazione della sanzione (nove mesi, dal 10 giugno 2021 al 9 marzo 2022) irrogatagli dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA con delibera n. 16 del 27 ottobre 2021, citando a sostegno le argomentazioni contenute nel parere n. 0001/CFA/2021-2022 emesso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d'Appello. "II. La lapalissiana ed insuperabile violazione normativa insita nella delibera di dismissione del sig. Manuel Robilotta dell'1° luglio 2022- Il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 6, comma 1, delle Norme di Funzionamento degli organi Tecnici dell'AIA, vigente ratione temporis - L'intollerabile inottemperanza ai fondamentali ed intangibili principi di imparzialità e di non discriminazione - L'indiscutibile lesione delle chance di permanenza nei ruoli della CAN derivante dalla mancata designazione dell'Assistente Arbitrale in parola per il numero minimo di gare (quindici) precettivamente stabilito- L'inevitabile e macroscopica illegittimità della gravata delibera, con inevitabile annullamento della stessa, in parte qua- La precedente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 14/2022 su analoga fattispecie".

Il ricorrente censura l'impugnata delibera di dismissione contestando al Comitato Nazionale dell'AIA di essere incorso nell'identica violazione che aveva inficiato il pregresso avvicendamento del sig. Ivan Robilotta ex C.U. n. 1 dell'1° luglio 2021 annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport, ossia per non aver preso in considerazione l'impossibilità di avvicendamento di un arbitro che non ha potuto svolgere per causa allo stesso imputabile l'attività minima e, quindi, non ha potuto gareggiare ad armi pari con gli altri appartenenti alla CAN nell'ambito della formazione della graduatoria propedeutica alla definizione dell'organico. A tal proposito richiama il disposto dell'art. 6 NFOT, vigente ratione temporis, in forza del quale gli Arbitri Effettivi e gli Assistenti Arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici "devono essere impegnati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva".

- In vista dell'udienza fissata per il giorno 26 agosto 2022, si costituiva tempestivamente in giudizio l'AIA eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso stante la violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c. per non aver notificato il ricorso ad almeno un controinteressato effettivo non potendo considerarsi tale il signor Marco Trinchieri, destinatario della notifica del ricorso nonostante fosse piazzato al 36°posto in graduatoria rispetto agli 86, in quanto non suscettibile di essere leso dall'accoglimento del gravame che inciderebbe eventualmente sull'ultimo Assistente Arbitrale collocato in posizione utile nella graduatoria (e non  dismesso), ossia il signor Giuseppe Marco Maccadino, non intimato in giudizio e, nel merito, rilevava l'assoluta non attinenza, rispetto al caso specifico, del parere reso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d'Appello il 28 giugno 2022 stante la non assimilabilità della fattispecie oggetto del detto parere rispetto a quella sottesa alla vertenza de qua, l'irrilevanza dell'imputabilità o meno al sig. Manuel Robilotta del mancato svolgimento dell'attività arbitrale durante il periodo di sospensione disciplinare, la non assimilabilità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto della vertenza culminata con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 14/2022.

All'udienza del 26 agosto 2022, con ordinanza pronunciata in pari data, il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor Giuseppe Marco Maccadino, concedendo termine di 20 giorni per l'incombente e fissando nuova udienza di trattazione per l'11 ottobre 2022.

Integrato il contraddittorio, in vista dell'udienza il ricorrente depositava ulteriore documentazione.

All'udienza dell'11 ottobre 2022 sono comparsi l'avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Manuel Robilotta, presente anche personalmente, e l'avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Arbitri.

Nessuno era presente per le restanti parti ritualmente intimate in giudizio e non costituite.

All'esito dell'udienza e della Camera di consiglio, questo Tribunale ha pubblicato il dispositivo n. 0046/TFNSD- 2022-2023 recante il rigetto del ricorso.

Diritto

Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla questione di rito sollevata dall’Associazione resistente, anche in ragione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio pronunciata all’esito della prima udienza, per essere comunque il ricorso infondato nel merito.

Le censure articolate dal ricorrente possono essere esaminate congiuntamente stante la sostanziale identità e comunque la connessione delle questioni poste suscettibili di essere definite con un unico ordito motivazionale.

In via preliminare, è opportuno richiamare la normativa applicabile al caso di specie compendiata nell’art. 28, commi 1, 2 e 3 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA (vigenti al 30 giugno 2022) secondo cui:

“1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall’Associazione o dall’Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4;

e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;

c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma”.

L’art. 28, quindi, individua due procedure/criteri per l’avvicendamento/dismissione degli Assistenti Arbitrali:

1. una procedura di avvicendamento da esperire in via prioritaria ed effettuata sulla base delle fattispecie di cui al comma 2, tra cui figurano, per quanto di interesse ai fini della presente disamina, il: “mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1” e: “l’ adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4” (ossia in particolare “provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell’AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti”) (comma 2);

2. la dismissione in via subordinata, ossia qualora non venga raggiunto in forza dei criteri di cui al comma 2 il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale (come nel caso che ci occupa), per motivata valutazione tecnica sulla scorta di una graduatoria di merito da cui, tuttavia, non possono essere pregiudicati, ossia non possono essere attinti per la dismissione gli arbitri “b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti” (comma 3).

3. Il Collegio ritiene che le due fasi e relativi presupposti/criteri applicativi siano distinti e insuscettibili di essere interpretati in modo connesso attraverso una compenetrazione interpretativa che uniformerebbe sostanzialmente ed indebitamente i criteri di una procedura che si dipana invece in due sub procedimenti operanti secondo condizioni diversi e in funzione di ratio diverse.

Tanto precisato, venendo alla disamina specifica degli istituti di interesse per la definizione della controversia, si evidenzia che l’avvicendamento di cui all’art. 28 comma 2, lett. c) per mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1 costituisce una fattispecie tipica a sé stante che prescinde dalla valutazione di merito dell’operato dell’associato.

Tale fattispecie è ben diversa dalla dismissione per motivate ragioni tecniche - di cui all’art. 28, comma 3 - la quale è adottata sulla scorta di una graduatoria di merito.

Infatti, la collocazione nella graduatoria costituisce l’esplicitazione della capacità tecnica dell’associato il quale ben può e deve dimostrare la bontà del proprio operato arbitrale nell’ambito delle gare che dirige durante il periodo in cui si rende disponibile a svolgere l’attività, periodo che può essere più o meno lungo – e conseguentemente consentire la direzione rispettivamente di un maggiore o minore numero di gare (anche eventualmente inferiore all’attività minima di norma da svolgere) - per cause imputabili o meno al comportamento dell’associato. In tal senso, mentre il congedo per malattia o infortunio costituiscono cause non imputabili all’operato dell’associato essendo fattori esterni non controllabili, l’essere destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione rappresenta una causa imputabile e certamente riconducibile all’operato dell’arbitro.

Ne consegue che l’associato può essere giudicato nel merito e collocato nella relativa graduatoria per le gare che ha potuto dirigere nel periodo in cui è stato (o tornato) a disposizione del designatore anche se inferiore all’attività minima non essendo rilevante in senso ostativo ai sensi del comma 3, lett. b) il periodo di sospensione disciplinare in quanto costituente certamente una causa connessa al comportamento dell’associato. Viceversa, l’associato non può essere giudicato laddove non possa essere a disposizione del designatore per ragioni di malattia o infortunio o altre cause non dipendenti dal proprio operato.

In definitiva, un Assistente Arbitrale può essere dismesso ai sensi dell'art. 28, comma 3, per motivate ragioni tecniche laddove nelle gare in cui è stato impiegato, anche se inferiori al numero minimo previsto, abbia ottenuto un punteggio tale da collocarlo in graduatoria in posizione non utile alla permanenza nel ruolo.

Non osta a tale interpretazione il parere n. 0001/CFA/2021-2022 emesso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello il quale risponde al quesito: “se possa ritenersi “causa imputabile all’arbitro”, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. c, la condotta che l’arbitro medesimo ha assunto, laddove, essendo stato sospeso dalle funzioni per motivi disciplinari per la durata di 9 mesi e conclusosi con l’adozione di una sanzione disciplinare a seguito del relativo procedimento, non ha potuto svolgere le funzioni arbitrali”.

Il parere, pertanto, e in disparte ogni valutazione sulla sua condivisibilità, ha ad oggetto la fattispecie di cui al comma 2, lett. c) che, come detto, è ben distinta rispetto a quella di cui al comma 3. D’altra parte, nell’ipotesi di cui al comma 3 la dismissione non è un effetto ulteriore della sanzione disciplinare (e quindi neppure teoricamente è rinvenibile un’afflittività sanzionatoria ulteriore), ma è una conseguenza del rendimento dell’arbitro dimostrato nelle gare condotte anche se in numero inferiore all’attività minima conseguente ai comportamenti imputabili all’associato.

Traslando al caso di specie le suddette coordinate ermeneutiche, emerge che la dismissione del sig. Robilotta per motivate ragioni tecniche ai sensi dell’art. 28 comma 3 è pienamente legittima anche se lo stesso ha condotto poche gare, in numero cioè inferiore all’attività minima, essendo il tempo in cui è stato a disposizione del designatore dipeso da una causa imputabile all’associato, ravvisabile nella violazione disciplinare sanzionata dal competente organo di giustizia arbitrale.

Diversamente opinando gli Arbitri Effettivi e gli Assistenti Arbitrali, non impiegabili regolarmente nel corso della stagione sportiva in conseguenza dell'espiazione di una sanzione disciplinare, godrebbero, in  caso di mancato raggiungimento del quorum minimo, di un trattamento paradossalmente più favorevole rispetto ai loro colleghi che, non sanzionati disciplinarmente, hanno raggiunto tale quorum restando soggetti pienamente alla valutazione tecnica con rischio delle dismissioni dal ruolo in caso di cattivo posizionamento in graduatoria.

Ne consegue che non risultano integrate le violazioni censurate nel ricorso, non essendo tra l’altro neppure rilevante nei sensi prospettati dal ricorrente la precedente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 14/2022.

Infatti, in quel contenzioso, il Collegio di Garanzia si è limitato ad affermare con riguardo alla peculiarità del caso che il provvedimento di sospensione cautelativa adottato dal designatore Rizzoli (provvedimento adottato per opportunità e ritenuto illegittimo) nei confronti del sig. Ivan Robilotta non potesse giustificare la violazione dell’attività minima garantita di cui all’art. 6. Pertanto, il Collegio di Garanzia non afferma il principio che l’attività minima debba essere sempre garantita ai fini della validità della graduatoria, avallando anzi quella decisione, per le ragioni ivi addotte, l’interpretazione di questo Collegio sopra esposta della normativa di riferimento poiché una sospensione cautelativa illegittima, come quella assunta nel precedente contenzioso, effettivamente costituisce una causa non imputabile all’associato ex art. 22, comma 3 seconda parte lett. b) - con riferimento agli Arbitri Effettivi - tale da non consentirgli di essere dismesso per motivate ragioni tecniche.

Nel caso odierno, come già rilevato, la causa ostativa all'utilizzo del ricorrente va ravvisata nella violazione disciplinare coscientemente commessa e sanzionata nella sede naturale. Il ricorso, pertanto, è infondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 21 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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