F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/TFN – SD del 28 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6829/785pf21-22/GC/CAMS/mg del 22 settembre 2022 nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. 50/TFN-SD

 

Decisione/0065/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0050/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6829/785pf21- 22/GC/CAMS/mg del 22 settembre 2022 nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 22 settembre 2022, la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Franco Cicchetti per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore sig. Leandro Campagna la somma accertata dalla CAE con Decisione del 2 marzo 2022 pubblicata in C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, comunicata alla Società FC Rieti Srl con notifica perfezionatasi in data 24 marzo 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per i sopra descritti comportamenti tenuti dal suo Presidente e legale rappresentante, all’epoca dei fatti.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 1° giugno 2022 ha iscritto al n. 785 pf21-22 il procedimento avente a oggetto “ Mancato pagamento da parte della società FC Rieti srl delle somme dovute al calciatore Leandro Campagna nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici (CU n. 3 del 24 marzo 2022)”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui la decisione della Commissione Accordi Economici della LND del 2 marzo 2022 pubblicata in C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, comunicata alla società FC Rieti Srl con notifica perfezionatasi in data 24 marzo 2022 e la nota del Dipartimento interregionale della LND del 9 maggio 2022, pervenuta alla Procura Federale in pari data, recante la segnalazione dell’inadempimento da parte della FC Rieti Srl agli obblighi di cui all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF.

All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, in data 17 agosto 2022, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.

Quest’ultimi non hanno presentato memorie difensive o altri atti.

La Procura ha provveduto a notificare al sig. Cicchetti e alla società FC Rieti Srl il deferimento 6829/785pf 21/22/GC/CAMS/mg del 22 settembre 2022, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 20 ottobre 2022.

La fase predibattimentale

Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.

Il dibattimento

All’udienza del 20 ottobre 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Luca Sanzi, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.

L’avv. Sanzi si è riportato integralmente all’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Franco Cicchetti, mesi 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti della società FC Rieti Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

In dettaglio, il presente procedimento prende avvio dalla nota del Dipartimento interregionale della LND del 9 maggio 2022, pervenuta alla Procura Federale in pari data, recante la segnalazione dell’inadempimento da parte della FC Rieti Srl degli obblighi di pagamento derivanti dalla decisione della Commissione Accordi Economici della LND del 2 marzo 2022 relativa al reclamo proposto dal calciatore Leandro Campagna, tesserato nella Stagione Sportiva 2021/2022 per la sopra menzionata società.

L’attività investigativa condotta dalla Procura ha consentito di accertare che con ricorso proposto alla Commissione Accordi Economici della LND del 27 dicembre 2021 e notificato in data 4 gennaio 2022, il sig. Leandro Campagna, calciatore tesserato nella Stagione Sportiva 2021-2022 per la società FC Rieti Srl, ha chiesto la condanna della società deferita al pagamento in suo favore della somma di euro 9.935,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con decisione del 2 marzo 2022 pubblicata in C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, la Commissione Accordi Economici della LND ha accolto il ricorso proposto dal calciatore e, per l’effetto, ha condannato la società al pagamento delle somme dallo stesso richieste. La decisione della Commissione Accordi Economici della LND è stata comunicata alla società FC Rieti Srl con notifica perfezionatasi in data 24 marzo 2022.

Tuttavia, la società non ha provveduto al pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, in violazione degli art. 94 co. 11, NOIF Tale disposizione prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Nel caso di specie, l’attività istruttoria svolta ha provato per tabulas come detto pagamento non sia mai avvenuto.

Ne deriva la responsabilità del sig. Cicchetti e la responsabilità propria della società deferita per le condotte oggetto di contestazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 7 CGS a mente del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11 NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Con riferimento alla responsabilità della società, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Nel caso di specie, il Tribunale, pur ammettendo l'irrogabilità della sanzione economica, ritiene sufficiente la sanzione del punto di penalizzazione in relazione alla concreta fattispecie e alle somme non corrisposte. Ciò anche in considerazione del fatto che l'ammenda sarebbe inutiliter data alla luce della situazione societaria dell’incolpata, non iscritta al campionato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Franco Cicchetti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società FC Rieti Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                               IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 28 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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