F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66/TFN – SD del 28 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6862/806pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. 51/TFN-SD
Decisione/0066/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6862/806pf21- 22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 23 settembre 2022, la Procura Federale ha deferito:
- il sig. Franco Cicchetti per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, comma 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore sig. Francesco Mazzarani la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND - con il lodo emesso in data 10 marzo 2022, notificato in data 14 marzo 2022 e pubblicato con C.U. n.1/2022- nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;
- la società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Franco Cicchetti.
La fase istruttoria
La Procura Federale ha iscritto al n. 806pf-21/22 il procedimento avente a oggetto “ Mancato pagamento da parte della società FC Rieti Srl delle somme dovute al tecnico Francesco Mazzarani nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante e, in particolare, l’esposto alla Procura della FIGC del Sig. Francesco Mazzarani, pervenuto in data 12 maggio 2022 e avente ad oggetto il mancato pagamento nei termini previsti da parte della società FC Rieti Srl delle somme stabilite dal lodo arbitrale, emesso in data 10 marzo 2022 dal Collegio Arbitrale presso la LND e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1/2022 e la pec di avvenuta consegna della notifica del lodo arbitrale alla società FC Rieti Srl in data 14 marzo 2022 da parte del Collegio Arbitrale.
All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, in data 12 agosto 2022, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.
Quest’ultimi non hanno presentato memorie difensive o altri atti.
La Procura ha provveduto a notificare al sig. Cicchetti e alla società FC Rieti Srl il deferimento 6862/806pf21 22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 20 ottobre 2022.
La fase predibattimentale
Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese
Il dibattimento
All’udienza del 20 ottobre 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Luca Sanzi, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.
L’avv. Sanzi si è riportato integralmente all’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Franco Cicchetti, mesi 3 (tre) di inibizione;
- nei confronti della società FC Rieti Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
La decisione
Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.
In dettaglio, il presente procedimento prende avvio dall’esposto trasmesso alla Procura della FIGC da parte del sig. Francesco Mazzarani avente ad oggetto il mancato pagamento nei termini previsti da parte della società FC Rieti Srl delle somme stabilite dal lodo arbitrale emesso in data 10 marzo 2022 dal Collegio Arbitrale presso la LND, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1/2002 e notificato alla società FC Rieti Srl in data 14 marzo 2022.
Il citato lodo arbitrale ha condannato la società FC Rieti Srl al pagamento della somma di € 3.755,00.
Tuttavia, dall’attività di indagine è emerso per tabulas come la FC Rieti abbia corrisposto solo la somma di € 500,00, omettendo il pagamento delle restanti somme dovute entro il termine di 30 giorni dalla notifica del lodo.
Ne deriva la violazione dell’art. 94 ter, co. 13, NOIF a mente del quale il pagamento agli allenatori delle Società della LND di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Ne consegue la responsabilità propria della società deferita e del suo Presidente per le condotte oggetto di contestazione.
Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 7 CGS a mente del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11 NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Con riferimento alla responsabilità della società, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Nel caso di specie, il Tribunale, pur ammettendo l'irrogabilità della sanzione economica, ritiene sufficiente la sanzione del punto di penalizzazione in relazione alla concreta fattispecie e alle somme non corrisposte. Ciò anche in considerazione del fatto che l'ammenda sarebbe inutiliter data alla luce della situazione societaria dell’incolpata, non iscritta al campionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Franco Cicchetti, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società FC Rieti Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 28 ottobre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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