F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/TFN – SD del 2 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7858/782 pf21-22/GC/SA/mg del 30 settembre 2022 nei confronti del sig. Messina Marco e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting – Reg. Prot. 58/TFN-SD

 

Decisione/0068/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0058/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 28 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7858/782 pf2122/GC/SA/mg del 30 settembre 2022 nei confronti del sig. Messina Marco e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 7858/782pf21-22/GC/SA/mg del 29 settembre 2022, depositato il giorno successivo, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) sig. Messina Marco, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Biancavilla 1990 Sporting;

2) la Società ASD Biancavilla 1990 Sporting; per rispondere:

- il sig. Messina Marco, "della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso la custodia delle credenziali di accesso al portale della LND Serie D. Tale comportamento ha permesso a soggetti non individuati di accedere in forma anonima al citato portale e di depositare le dimissioni del sig. Antonino Finocchiaro, il quale ha disconosciuto la firma riportata sul modulo";

- la Società ASD Biancavilla 1990 Sporting, "a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal sig. Messina Marco, all'epoca dei fatti dotato di poteri di rappresentanza della Società, per i fatti descritti nel precedente capo di incolpazione".

La fase istruttoria

Il suddetto deferimento costituisce la conclusione di un procedimento disciplinare distinto dal n. 782pf21-22 avente ad oggetto: "Presunta apocrifia della sottoscrizione delle dimissioni del sig. Alfio Antonino Finocchiaro depositate dalla società ASD Biancavilla Sporting 1990", iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 31.5.2022.

La genesi dello stesso era da ascrivere all'esposto presentato proprio dal signor Finocchiaro, definitosi responsabile della gestione sportiva della ASD Biancavilla, a mezzo lettera pec del 9.5.2022 diretta alla Procura Federale, il quale ha lamentato di aver appreso informalmente da voci circolanti in ambito calcistico che ASD Biancavilla 1990 Sporting avrebbe depositato presso il portale della LND delle liberatorie, delle dimissioni, delle quietanze di pagamento di calciatori, di allenatori, di dirigenti con firme in realtà mai apposte dagli interessati e che fra le stesse sarebbero state presentate anche le sue dimissioni, che negava di aver mai presentato e sottoscritto. Aggiungeva che, insospettito per il mancato pagamento delle ultime mensilità nonostante avesse lavorato fino a maggio, aveva prima chiesto informazioni scritte alla LND, la quale gli aveva risposto a mezzo pec il giorno 23.3.2022 che "in data 21.1.2022 la Società Biancavilla 1990 Sporting ha caricato nel portale dell'area società un documento, a firma di persona autorizzata, contenente le sue dimissioni e la sottoscrizione, datate 9.11.2021". Chiedeva l'accesso agli atti per verificare l'apocrifia della sua sottoscrizione e gli opportuni provvedimenti consequenziali.

La Procura Federale acquisiva i fogli di censimento di ASD Biancavilla, l'accordo economico per il rimborso spese per la collaborazione amministrativo-gestionale di natura non professionale datato 8.10.21 intercorso tra la Società ed il signor Finocchiaro, la variazione organigramma n. 8 del 9.11.2021 con le dimissioni di quest'ultimo, gli allegati al verbale di audizione del denunciante, le copie fotostatiche degli assegni del 30.11.2021 di Euro 2.600,00= e del 30.12.2021 di Euro 2.600,00= emessi dalla Società a favore del signor Finocchiaro, gli allegati al verbale di audizione dell'avv. Giuseppe Furnari, presidente onorario della Società, 8 copie di verbali di accordi economici per la s.s. 2021/2022 sottoscritti dal legale rappresentante in data 8.10.2021 con svariati calciatori, l'accordo economico tra allenatore (signor Francesco Cozza) con abilitazione professionistica e società della LND (ASD Biancavilla) del 24.9.2021, l'allegato al verbale di audizione del signor Napoleone Fichera, segretario dal 20.10.2021 al sino al termine della stagione di ASD Biancavilla e varie stampe delle variazioni organigrammi per la stagione 2021/2022 e quella n. 6 dell'8.10.2021.

Nel corso dell'attività venivano auditi come persone informate sui fatti, oltre al signor Finocchiaro, i signori Giuseppe Furnari, Napoleone Fichera, Maria Elena Tirenni, segretaria dall'1.7.2021 al 20.10.2021 di ASD Biancavilla, Marco Messina, presidente e legale rappresentante del sodalizio nella stagione sportiva di interesse.

In esito a tale indagine la Procura Federale rilevava una serie di anomalie inerenti le date di formalizzazione degli accordi e le sottoscrizioni degli stessi, ipotizzando che determinate operazioni potrebbero essere state effettuate dallo stesso signor Finocchiaro "il quale era in possesso delle credenziali di accesso al portale dell'interregionale e dunque in grado di operare autonomamente", come emerso in sede di audizioni. In particolare si sospettava che fosse stato il signor Finocchiaro ad inserire e falsificare la firma del legale rappresentante della Società apposta all'accordo economico apparentemente datato 8.10.2021 con lo stesso intercorso e le sue dimissioni del 21.1.2022 con effetto retroattivo al 9.11.2021, così come il successivo inoltro degli atti alla LND. Tale sospetto nasceva anche da talune condotte del signor Finocchiaro che non erano apparse limpide e coerenti con quanto sostenuto: dopo la notizia delle dimissioni pervenutagli dalla LND nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione (quando ancora era in possesso delle credenziali) non avrebbe prontamente eccepito l'apocrifia della sua firma; i compensi tardivamente percepiti si riferivano ragionevolmente ai mesi lavorati dall'1.7.2021 al 2.11.2021 (di Euro 1.300,00= per 4 mensilità) e non ai mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022, come da questi dichiarato (anche se dalle audizioni la collaborazione risulta cessata di fatto al 2.11.2021 ed esiste agli atti la variazione organigramma n. 8 che certifica le sue dimissioni in data 9.11.2021, poi tardivamente comunicate in LND).

Con atto Prot. 3792/782pf21-22/GC/SA/mg del 18.8.2022 la Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini al signor Marco Messina, quale legale rappresentante del sodalizio sportivo, per l'omessa custodia delle credenziali di accesso al portale della LND Serie D che aveva consentito a soggetti non individuati di accedervi in forma anonima e di depositare le dimissioni del signor Finocchiaro, il quale ha disconosciuto la firma riportata sul modulo e ASD Biancavilla 1990 Sporting per la conseguente responsabilità diretta dell'operato del Suo Presidente. Dopo la regolare notificazione via pec di tale certificazione, seguiva la sola domanda di estrazione di copia degli atti ad opera della Società sportiva che risulta evasa.

Il dibattimento

Disposta la rituale convocazione non sono pervenute memorie difensive ed all'odierna udienza, svoltasi in videoconferenza, risultava presente da remoto per la Procura Federale l'avv. Massimo Adamo e nessuno per i deferiti.

Il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e per l'effetto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al signor Marco Messina, l'inibizione di mesi due;

- alla Società ASD Biancavilla 1990 Sporting, l'ammenda di Euro 500,00=.

I motivi della decisione

L'istruttoria esperita, al di là degli esiti dubitativi sopra menzionati, ha però consentito di rilevare, senza tema di smentita, che il legale rappresentante del sodalizio ha obiettivamente consentito a terzi soggetti (certamente alla signora Maria Elena Tirenni ed il signor Alfio Finocchiaro) di operare in forma anonima per conto della società sul portale della LND, Serie D. Se ne ha conferma dall'audizione del Presidente onorario avv. Giuseppe Furnari, per il quale erano autorizzati ad operare su detto portale e quindi registrati sulla piattaforma, lui stesso ed il Presidente Marco Messina, anche se segnala che le credenziali di accesso erano nella materiale disponibilità dei signori Tirenni e Finocchiaro nonché dall'audizione del signor Giuseppe Fichera, per il quale, nonostante il signor Finocchiaro si fosse dimesso in data 9.11.2021, preparando lui stesso il modulo di variazione organigramma n. 8 contenente le sue dimissioni da caricare sul portale, sarebbe rimasto in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma sino agli inizi dell'anno 2022 in quanto sostituite solo dopo la chiusura della sessione invernale del calcio mercato nonché dall'audizione della signora Tirenni per la quale "sul portale della Lega operavamo io ed in direttore Finocchiaro Alfio Antonino e molto probabilmente le credenziali di accesso gliele ho date io su sua richiesta", al punto che, ad esempio, scaricava i tesseramenti dei calciatori.

In questo già pacifico contesto si inseriscono le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso deferito, in sede di audizione, ove conferma di aver autorizzato il signor Finocchiaro "a gestire totalmente tutte le attività tecnico-amministrative della società. Il Finocchiaro era coadiuvato nell'attività dalla signora Tirenni Maria Elena, la quale le diede le password di accesso al portale della Lega Serie D in modo da poter lavorare autonomamente. Lo autorizzavo sia perché per lui era una condizione imprescindibile e sia perché nelle precedenti collaborazioni non avevamo avuto alcun tipo di problema". Ed ancora, nel riferire di non sapere quale soggetto avesse trasmesso al portale della LND l'accordo economico apparentemente datato 8.10.2021 intercorso tra il sodalizio e il signor Finocchiaro, il deferito ribadisce che "gli unici autorizzati dalla società ad operare sul portale della Lega- Serie D, erano la signora Tirenni Maria Elena ed il signor Finocchiaro...".

Ne consegue che il deferito, per quanto registrato (da solo o unitamente al Presidente onorario, non deferito) ai fini dell'accesso alla piattaforma della LND a nome e conto del sodalizio, dotato di propri individuali strumenti di identificazione (le c.d. credenziali), come tale responsabile per l'uso della piattaforma, ne ha di fatto consentito l'uso in forma anonima a due soggetti non registrati (i cui accessi non sono identificabili), pur legati da rapporti negoziali con ASD Biancavilla 1990 Sporting, senza peraltro controllarne neppure a posteriori l'attività e verificare la veridicità e l'esattezza dei dati inseriti, con l'effetto di cagionare le problematiche già sopra rilevate, tra le quali quella appositamente contestata di non poter risalire all'effettivo soggetto che ha depositato sul portale le dimissioni del signor Antonino Finocchiaro, di cui quest'ultimo ha peraltro disconosciuto la firma.

Come previsto dalle condizioni di utilizzo del portale, qualsiasi uso della piattaforma conseguente ad un accesso effettuato mediante gli strumenti di identificazione deve ritenersi come un uso effettuato dal corrispondente utente registrato, che ne rimane il solo responsabile.

Le condotte contestate violano il disposto dell'art. 4, comma 1, CGS sia in relazione alla disposizione sopra menzionata sia con particolare riguardo ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, parendo equa e congrua la comminazione della sanzione inibitoria di mesi due richiesta dal Rappresentante della Procura Federale a carico del signor Marco Messina.

ASD Biancavilla 1990 Sporting risponde a titolo di responsabilità diretta del comportamento del proprio legale rappresentante ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS per effetto del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante e rappresentato, parendo anche in questo caso equa e congrua la comminazione della sanzione dell'ammenda di Euro 500,00= richiesta dal Rappresentante della Procura Federale a carico del sodalizio sportivo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Messina Marco, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Biancavilla 1990 Sporting, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                      Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 2 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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