F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72/TFN – SD del 7 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7559/789pf21-22/GC/GR/ce del 29 settembre 2022 nei confronti del sig. Di Martino Paolo e della società ASD Tarquinia Calcio – Reg. Prot. 55/TFN-SD
Decisione/0072/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Marco Sepe – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 28 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7559/789pf21- 22/GC/GR/ce del 29 settembre 2022 nei confronti del sig. Di Martino Paolo e della società ASD Tarquinia Calcio,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto depositato il 29.9.2022 deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: 1) sig. Di Martino Paolo per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia “per avere, al termine della partita Vittoria Roma 1908 - ASD Tarquinia Calcio, valevole per il campionato Under 17 provinciali girone B – LND Lazio, disputatasi in data 20/02/2022 presso il Campo Fiorini in Roma, posto in essere condotte intimidatorie nei confronti del sig. Pica Giovanni, tecnico della Vittoria Roma 1908, consistite in reiterate minacce rivolte allo stesso quali “A Tarquinia dovrete venire con i caschetti, non vi faccio entrare e non venite a Tarquinia non vi conviene”, sia “per avere, in occasione della gara ASD Tarquinia Calcio - Vittoria Roma 1908, valevole per il campionato Under 17 provinciali girone B – LND Lazio, disputatasi in data 28/05/2022 presso il Campo “Bonelli Liviano” in Tarquinia, posto in essere condotte intimidatorie, minacciose ed oltraggiose nei confronti del sig. Pica Giovanni, tecnico della Vittoria Roma 1908, consistite nell’inveire nei confronti dello stesso rivolgendogli le seguenti frasi “Vattene non ti faccio entrare ti avevo già avvertito alla gara di andata di non venire a Tarquinia… il dito te lo ficco in culo vattene”, nonché della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 39, comma 2 del CGS “per avere, in occasione della gara ASD Tarquinia Calcio - Vittoria Roma 1908, valevole per il campionato Under 17 provinciali girone B – LND Lazio, disputatasi in data 28/05/2022 presso il Campo “Bonelli Liviano” in Tarquinia, tenuto un comportamento violento nei confronti del sig. Pica Giovanni, allenatore della squadra avversaria, colpendo quest’ultimo al volto, provocando allo stesso “edema in regione zigomatica e periorbitaria sinistra” (prima prognosi Pronto Soccorso 10 gg.)”;
2) la società ASD Tarquinia Calcio, “sia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 del CGS, sia ai sensi dell’art. 25, comma 6, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato all’epoca dei fatti sig. Di Martino Paolo”.
La fase predibattimentale
Il deferito, sig. Paolo Di Martino, si costituiva con l’avv. Davide Capitani contestando, innanzitutto, la ricostruzione dei fatti oggetto di deferimento formulata dalla Procura Federale e, in particolare e per quanto d’interesse, l’involontarietà del colpo e l’assenza di violenza della condotta contestata. Secondo il deferito, infatti, il sig. Giovanni Pica, allenatore del Vittoria Roma 1908, avrebbe tentato di entrare nella struttura dove si trova il campo da gioco del Tarquinia con la rete dei palloni in mano avrebbe tentato, nonostante fosse stato avvertito della necessità di attendere l’arrivo delle Forze dell’Ordine prima di accedere alla struttura per evitare qualsivoglia problema, vista la tensione della gara di andata. A questo punto il tecnico del Vittoria Roma 1908 incurante delle parole del sig. Paolo Di Martino si sarebbe avvicinato e avrebbe urtato sbilanciando quest’ultimo, il quale istintivamente avrebbe allungato la mano per non cadere e avrebbe sfiorato la guancia del sig. Giovanni Pica, senza però lasciare alcun tipo di segno.
In diritto, le difese, del deferito hanno censurato sia la mancata valutazione delle dichiarazioni rese da questo ultimo nel corso dell’audizione, sia la contraddittorietà delle dichiarazioni del sig. Giovanni Pica che avrebbe rappresentato di aver subito, prima, uno “schiaffo” e, successivamente, un “pugno”, sia la tardività del ricorso alle cure mediche, sia la mancata menzione da parte dei Carabinieri intervenuti della presenza sul volto del Pica di segni di aggressione, sia la circostanza che la condotta del sig. Giovanni Pica sarebbe stata finalizzata esclusivamente ad ottenere la vittoria a tavolino della partita, descritta come decisiva, sia la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal sig. Massimiliano Coluccio, Vicepresidente dell’ASD Tarquinia Calcio.
La società deferita, ASD Tarquinia Calcio, si costituiva con gli avv.ti Jennyfer Bevilacqua e Francesco Casarola i quali deducevano il difetto d’istruttoria e la mancata prova del fatto “violento” da parte della Procura Federale. Le difese della società contestavano poi la mancanza dei presupposti previsti dall’art. 25, comma 6, sia perché i fatti di violenza non sarebbero stati accertati, sia in quanto gli stessi non sarebbero stati posti nello svolgimento dell’attività sportiva, e dall’art. 6, comma 2, in quanto sarebbero state poste in essere tutte le misure necessarie ad evitare l’accadimento di fatti disciplinarmente rilevanti.
Da ultimo l’ASD Tarquinia Calcio, in via subordinata, chiedeva l’applicazione delle circostanze attenuanti, in quanto si era adoperata per evitare eventuali situazioni di tensione con la squadra avversaria richiedendo in anticipo ai Carabinieri di presidiare la gara ed il Vice Presidente si sarebbe prontamente scusato ed avrebbe cercato di garantire il regolare svolgimento della gara in sicurezza.
Il dibattimento
In sede di discussione sono presenti l’avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Davide Capitani in rappresentanza del sig. Paolo Di Martino, il quale è presente anche personalmente, e l’avv. Jennyfer Bevilacqua in rappresentanza della società ASD Tarquinia Calcio. La Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione nei confronti del sig. Paolo Di Martino della sanzione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica e nei confronti della società ASD Tarquinia Calcio, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
L’avv. Jennyfer Bevilacqua, nell’interesse della società ASD Tarquinia Calcio, si è riportata alla memoria difensiva depositata, sottolineando che la stessa Procura Federale nell’atto di deferimento avrebbe dichiarato di non avere prove certe dell’entità della percossa subita dal sig. Giovanni Pica e che i carabinieri, chiamati dalla società Tarquinia Calcio e sopraggiunti sul luogo, non hanno refertato nulla al riguardo. Conseguentemente, non sarebbe risultato l’intento violento. A conclusione del proprio intervento l’avv. Jennyfer Bevilacqua ha chiesto il proscioglimento della società, ovvero in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima.
L’avv. Davide Capitani, in rappresentanza del sig. Paolo Di Martino, si è riportato alla memoria difensiva depositata, sottolineando che nel referto dei carabinieri, sopraggiunti sul luogo dell’accaduto, non è presente alcun riferimento a segni di percosse sul volto del sig. Giovanni Pica e che la Procura Federale avrebbe omesso di acquisire agli atti la denuncia del sig. Di Martino. A conclusione del proprio intervento l’avv. Capitani chiede il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima.
La decisione
Preliminarmente, il Collegio non può fare a meno di evidenziare che le difese dei deferiti hanno focalizzato le proprie deduzioni esclusivamente sulla condotta violenta del sig. Paolo Di Martino omettendo qualsivoglia contestazione in relazione alle condotte intimidatorie, minacciose e oltraggiose avvenute il 20.2.2022 e il 28.5.2022 del sig. Paolo Di Martino, anch’esse oggetto del deferimento.
Condotte intimidatorie, minacciose e oltraggiose che, comunque, appaiono sufficientemente circostanziate e provate dalla Procura Federale.
Oltre a quanto indicato con l’esposto presentato dal Presidente del Vittoria Roma 1908, con le mail della sig.ra Maria Chiara Caponi e con le dichiarazioni del sig. Giovanni Pica, le predette condotte sono state confermate, infatti, nel corso delle audizioni anche dal sig. Massimiliano Di Tommaso, dal sig. Nicola De Palo e dalla sig.ra Valentina Carnicella. Tra l’altro la circostanza che il sig. Paolo Di Martino abbia proferito le frasi minacciose ed intimidatorie non è stata negata neppure dal sig. Massimiliano Coluccio, Vicepresidente dell’ASD Tarquinia Calcio, il quale ha chiarito soltanto che lui stesso non le aveva pronunciate.
In ordine alla condotta violenta contestata al deferito di aver colpito al volto il sig. Pica Giovanni, allenatore della squadra avversaria, provocando allo stesso “edema in regione zigomatica e periorbitaria sinistra” le risultanze probatorie fornite dalla Procura Federale appaiono sufficienti, idonee e circostanziate.
Innanzitutto, non si può fare a meno di evidenziare che la ricostruzione dei fatti del sig. Giovanni Pica trova conferma nell’audizione della sig.ra Valentina Carnicella, l’unica persona presente in loco oltre ai diretti interessati che ha dichiarato di aver assistito ai fatti, che ha confermato che il deferito dopo aver inveito e spintonato l’allenatore della squadra avversaria, l’avrebbe colpito al volto. Tutti gli altri testi hanno dichiarato di non essere stati presenti al momento del fatto e pertanto si sono limitati a riportare quanto affermato dai diretti interessati.
Le circostanze trovano poi riscontro documentale nel referto del pronto soccorso del 28.5.2022 in base al quale al sig. Giovanni Pica sono stati riscontrati sintomi compatibili con quanto affermato.
Del resto, la ricostruzione dei fatti fornita dal sig. Paolo Di Martino secondo il quale il colpo sarebbe stato del tutto fortuito determinato esclusivamente dal tentativo del sig. Giovanni Pica di forzare l’ingresso nel centro sportivo con la sacca dei palloni, oltre ad essere priva di qualsivoglia riscontro (testimoniale o documentale) a comprova, risulta inverosimile, sia per la dinamica dei movimenti indicati, sia alla luce del nervosismo e dell’agitazione che avrebbe caratterizzato i rapporti tra i due allenatori.
Né risultano condivisibili le ulteriori considerazioni delle difese dei deferiti.
Innanzitutto, non corrisponde al vero che la Procura avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese dal deferito nel corso dell’audizione. Appare evidente, infatti, che la stessa è stata valutata (essendo tra l’altro riportata nella relazione finale), tuttavia, non è stata considerata attendibile alla luce delle diverse risultanze testimoniali e documentali di soggetti terzi.
Né assume alcun rilievo la qualificazione del colpo come uno “schiaffo” o un “pugno”. Indiscusso è, infatti, la circostanza che lo stesso sia stato colpito in volto con una mano dal deferito.
In ordine all’asserita tardività del ricorso alle cure mediche non si comprende il rilievo, essendo il referto datato 28.5.2022. La mancata menzione da parte dei Carabinieri intervenuti della presenza sul volto del Pica di segni di aggressione, poi, ben può essere determinata dalla circostanza che il gonfiore e l’edema non si sia formato immediatamente, ma a breve distanza con la ritenzione dei liquidi e la rottura dei capillari.
Alcuna prova, anche solo deduttiva, è stata fornita poi in ordine alla circostanza che la condotta del sig. Giovanni Pica sarebbe stata finalizzata esclusivamente ad ottenere la vittoria a tavolino della partita.
In ordine poi alle dichiarazioni rese dal sig. Massimiliano Coluccio, Vicepresidente dell’ASD Tarquinia Calcio, lo stesso ha dichiarato di non essere stato presente al momento dell’aggressione e, pertanto, in alcun modo avrebbero potuto determinare una diversa ricostruzione dei fatti.
Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 25, comma 6, del CGS l’interpretazione proposta dalla società deferita non appare condivisibile, in quanto la disposizione prevede che le società siano responsabili dei comportamenti dei dirigenti e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza. Non è necessario, dunque, che la condotta sia connotata da violenza, essendo sufficiente che la stessa sia idonea a provocare fatti di violenza. Alcun dubbio può sussistere, dunque, che nel caso di specie un tesserato della ASD Tarquinia Calcio abbia posto in essere, con comportamenti minacciosi, intimidatori e violenti comportamenti idonei a determinare fatti di violenza. Né si può porre in dubbio che tali comportamenti siano avvenuti nell’ambito dello svolgimento di attività sportiva, dal momento che le frasi minacciose sono state proferite durante lo svolgimento di due partite del torneo provinciale under 17.
Ciò appare sufficiente, non potendo la semplice richiesta della presenza di funzionari della pubblica sicurezza essere considerato elemento idoneo ad escludere la responsabilità sopra indicata, a ritenere sussistente l’illecito carico della società.
Per quanto concerne la quantificazione delle sanzioni proposta dalla Procura Federale, non si può fare a meno di evidenziare che la stessa non appare proporzionata alla gravità delle condotte contestate, soprattutto alla luce della mancata prova della peculiare gravità del colpo inferto dal deferito. Si ritiene equo, pertanto, ridurre le stesse della metà rispetto alle richieste formulata dalla Procura Federale, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Di Martino Paolo, mesi 9 (nove) di squalifica;
- per la società ASD Tarquinia Calcio, euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Pierpaolo Grasso
Depositato in data 7 novembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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