F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/TFN – SD del 8 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8451/802pf21-22/GC/SA/mg del 7 ottobre 2022 nei confronti del sig. Visone Vincenzo e della società ASD Afragolese 1944 – Reg. Prot. 61/TFN-SD

Decisione/0073/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0061/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 3 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8451/802pf21-22/GC/SA/mg del 7 ottobre 2022 nei confronti del sig. Visone Vincenzo e della società ASD Afragolese 1944,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 8451/802pf21-22/GC/SA/mg del 5.10.2022 ha deferito al Tribunale, sezione disciplinare:

1) il sig. Visone Vincenzo, all’epoca dei fatti, Direttore Generale della società ASD Afragolese 1944, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art 14 comma 1/n, del CGS per aver, durante una telefonata avvenuta con il sig. Mosca Raffaele - sponsor della Società Afragolese 1944 -, ascoltata, tra l’altro, nella modalità viva voce anche da un suo collaboratore, sig. Caprio Nicola, proferito frasi denigratorie e sessiste nei confronti dell’addetta Marketing della società, sig.ra B. R. (frasi analiticamente riportate nel capo d’incolpazione);

2) la società ASD Afragolese 1944, Matr. 940910, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per i fatti e i comportamenti posti in essere dal suo Direttore Generale, all’epoca dei fatti, sig. Visone Vincenzo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla nota della sig.ra R. B. che segnalava la condotta del sig. Visone Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società ASD Afragolese, per aver rivolto nei confronti della stessa B. frasi sessiste.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

al sig. Visone Vincenzo, all’epoca dei fatti, Direttore Generale della ASD Afragolese 1944, la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art 14 comma 1/n, del CGS, per aver proferito, durante una telefonata avvenuta con il sig. Mosca Raffaele - sponsor della società Afragolese 1944 -, ascoltata, tra l’altro, nella modalità viva voce anche da un suo collaboratore, sig. Caprio Nicola, proferito frasi denigratorie e sessiste nei confronti dell’addetta Marketing della società, sig.ra B. R. (frasi analiticamente riportate nel capo d’incolpazione);

la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 2 del CGS, della società ASD Afragolese 1944 alla quale apparteneva il soggetto indagato al momento della commissione dei fatti suesposti.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, alcuna attività veniva compiuta dagli indagati.

Seguiva, pertanto, la notifica del deferimento in oggetto a carico del sig. Visone e della società ASD Afragolese 1944.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, nessuna attività è stata posta in essere dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 03.11.2022 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione:

- nei confronti del sig. Visone Vincenzo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società ASD Afragolese 1944, euro 350,00 di ammenda.

Nessuno dei deferiti è comparso.

La decisione

Lo svolgimento dell’istruttoria ha permesso di accertare le contestazioni mosse dalla Procura nei confronti dei deferiti.

Infatti, oltre alla conferma della sig.ra B. di quanto dalla stessa segnalato, le deposizioni del sig. Mosca - interlocutore della telefonata – e del sig. Caprio - che ha ascoltato la conversazione messa in viva voce - hanno consentito di appurare le frasi offensive e sessiste rivolte dal sig. Visone nei riguardi della sig.ra B.

Il sig. Visone, inoltre, ha ammesso la propria responsabilità per l’accaduto attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook della società e, per giunta, non è comparso senza alcuna giustificazione alla convocazione per l’audizione del 18.07.22, salvo poi far pervenire una e-mail attestante un impedimento per la seconda convocazione.

In ragione dell’accertamento di tali circostanze, il Collegio ritiene che sussiste la violazione dell’art. 4, comma 1, con l’aggravante di cui all’art 14 comma 1/n, del CGS, da parte del sig. Visone Vincenzo il quale ha chiaramente posto in essere un contegno contrastante con i principi della lealtà, della correttezza e della probità e caratterizzato da offese sessiste.

Di tale violazione risponde altresì la stessa società ASD Afragolese 1944 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Visone Vincenzo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Afragolese 1944, euro 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 8 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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