F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 026/CSA pubblicata del 24 Ottobre 2022 – Sig. Luca Paganini

Decisione n. 026/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 037/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri: 

Pasquale Marino – Presidente 

Maurizio Borgo – Vice Presidente 

Carlo Buonauro - Componente (relatore) 

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 037/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Luca Paganini in data

17.10.2022,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 46/DIV dell’11.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 20.10.2022, il Dr. Carlo Buonauro, udito l’Avv. Federico Menichini per il reclamante nonché sentito l’Arbitro;

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In via preliminare, si evidenzia che il reclamo risulta predisposto mediante l’inserzione, tra i motivi di ricorso evidenziati nel testo scritto, di "frames" di immagini televisive relative alla gara di cui è giudizio.

Tecnica che si valuta alla stregua di un vero e proprio espediente volto, in qualche modo, a costringere la Corte a prendere necessariamente visione (pur non considerandole nella formazione del giudizio) delle immagini televisive che, come noto, non sono annoverabili fra il materiale probatorio da porre a fondamento della decisione. 

L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., tra le altre, CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30).

Alla luce di quanto sopra, questa Corte si riserva di valutare, ove tale modalità di predisposizione dei reclami dovesse consolidarsi, se tale circostanza possa determinare una dichiarazione di inammissibilità dello stesso reclamo, atteso che l’inserimento all’interno dello stesso (e non la mera allegazione) di un mezzo di prova inammissibile potrebbe ridondare nell’inammissibilità del reclamo medesimo.

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. Luca Paganini ha impugnato la decisione (C.U. n. 46/DIV dell’11 ottobre 2022)  sopra citata con la quale - in riferimento alla gara del 9.10.2022 tra Pro Sesto 1913 S.r.l. e Triestina Calcio 1918 S.r.l. valida per il campionato di Serie C, girone A - gli è stata inflitta la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo di gioco, reagiva colpendolo con una gomitata sul viso, provocandogli un forte dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta allo stesso contestata, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva (tenuto conto, per un verso, dell’assenza di intenzionalità lesiva, atteso che intendeva esclusivamente liberarsi della trattenuta dell’avversario; e, per altro verso, che l’episodio è avvenuto in un contesto di gioco, non essendo peraltro vero che l’avversario ha riportato ‘forte dolore’) e comunque che occorre procedere alla riduzione della squalifica a due giornate di gara (tenuto conto delle invocate attenuanti).

Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che l’asserito colpo vada collegato all’intento di  liberarsi dell’avversario che lo tratteneva alle spalle e proseguire l’azione, e per questo ha ‘allargato’ il braccio sinistro provocando la caduta del giocatore della Pro Sesto.

Tale asserita dinamica dei fatti (in disparte l’utilizzabilità di fotogrammi estratti dalle riprese video ed inseriti nel corso del gravame) risulta smentita dal referto arbitrale e dalla disposta audizione del direttore di gara e, dunque, non appare idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione

Quanto al primo aspetto, anche alla luce della riferita reazione alla presupposta trattenuta, emerge con chiarezza l’intenzionalità del colpo inferto dal reclamante al suo avversario in ragione dell’evidente eccesso di sbracciata rispetto all’asserito intento di divincolarsi e, dunque, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”.

Alla luce di questa distinzione, e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo eccessivo.

In questo senso, dunque, quanto all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.

Sul piano della quantificazione della sanzione, si osserva che le descritte modalità della condotta, nel complessivo bilanciamento delineato dall’art. 13 CGS e tenendo conto della cornice edittale di cui al successivo art. 38, rendono congrua la misura de qua, rilevando, in positivo (indipendentemente dalle conseguenze concrete) il riferimento alla zona attinta ed, in negativo, l’assenza dell’invocato profilo di provocazione (tale non configurandosi la mera circostanza dell’aver subito un fallo di gioco).

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

 Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE  

Carlo Buonauro                                                   Pasquale Marino 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce    

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