F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 028/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2022 – ASD Paternò Calcio

Decisione n. 028/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 045/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente 

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedura d’urgenza numero 045/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Paternò Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 18.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo urgente del 19.10.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D.

Paternò Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 18.10.2022, con la quale, in relazione alla gara Paternò – Licata disputatasi sul proprio campo il 16.10.2022, le sono state comminate le seguenti sanzioni:

- squalifica del campo di gioco per una gara effettiva con decorrenza immediata – campo neutro – porte chiuse;

- ammenda di € 3.500,00 più una ulteriore gara a porte chiuse sul proprio campo, “per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglia di acqua piena da un litro e mezzo che colpiva in pieno volto un calciatore avversario che rimaneva a terra per circa un minuto rendendo necessario l’intervento dei sanitari. I medesimi sostenitori nel corso del secondo tempo lanciavano un petardo nel proprio settore che rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica. Per la intera durata della gara, inoltre, intonavano cori gravemente offensivi e intimidatori all’indirizzo della società avversaria e della Terna Arbitrale. Al termine della gara, molte persone non identificate né autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nel recinto di gioco, seguivano l’Arbitro e rivolgevano espressioni offensive al suo indirizzo e all’indirizzo degli Organi Federali. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine consentiva l’allontanamento di detti soggetti e il conseguente rientro negli spogliatoi della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione della idoneità del lancio della bottiglia ad arrecare gravissime conseguenze alla incolumità dei calciatori”.

Le doglianze della reclamante investono svariati profili della decisione impugnata, ritenuta del tutto generica, priva di qualsivoglia appiglio probatorio, nonché sproporzionata in relazione ai fatti contestati.

In particolare, la società Paternò Calcio avanza dubbi sull’autore del lancio della bottiglia, nel senso che costui, in quanto non identificato, ben avrebbe potuto essere anche un tifoso del Licata intenzionato a colpire un calciatore del Paternò. Contesta altresì anche la circostanza del lancio del petardo nel settore occupato dai propri tifosi, in quanto gesto evidentemente autolesionistico e, come tale, non credibile circa il suo effettivo accadimento.

Lamenta altresì che il Giudice Sportivo, nel comminare le sanzioni riferibili alla violazione degli artt. 25, 26 e 28 C.G.S., non avrebbe preso in considerazioni le esimenti e le attenuanti previste dall’art. 29, lettere da a) ad e), tutte ricorrenti nel caso di specie, nonché che avrebbe ignorato, nel comminare la sanzione dell’ammenda in misura eccessiva, il c.d. “principio di sussidiarietà”, secondo il quale l’applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva recederebbe nei casi in cui, come nella specie, sarebbe identificato o facilmente identificabile l’autore della violazione (il lancio della bottiglia).

Quanto ai cori, la reclamante ritiene doversi escludere o comunque attenuarsi la propria responsabilità, sul presupposto che il tenore dei cori stessi non integrasse la fattispecie della discriminazione e che comunque sarebbero stati intonati solo da uno sparuto gruppo di tifosi.

Essa reclamante, infine, evidenzia che la sanzione della squalifica del campo con effetto immediato vada applicata (così come sarebbe sempre avvenuto) solo in casi particolarmente gravi e che, a tale proposito, non solo alcun caso del genere ricorrerebbe negli accadimenti in questione, ma soprattutto che tale sanzione, nel concreto, si manifesterebbe eccessivamente afflittiva, non consentendo di disputare in casa la gara contro la consorella Catania, gara particolarmente sentita da entrambe le tifoserie e per la quale erano già stati venduti numerosissimi biglietti.

Conclude quindi in via principale, per l’annullamento del provvedimento impugnato; in via subordinata, per la riduzione dell’ammenda e per l’annullamento della squalifica del campo con effetto immediato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo. Va premesso che il referto arbitrale, con i relativi supplementi, si presenta estremamente dettagliato circa la descrizione dei fatti occorsi: sicché risultano prive di fondamento le censure di genericità e di mancanza di supporto probatorio che contraddistinguerebbero il provvedimento del Giudice Sportivo che proprio quel referto pone a base della propria decisione.

Tali fatti possono così riassumersi: lancio da parte della tifoseria del Paternò (“chiaramente identificabile per tribuna occupata e colori sociali”) di n. 1 bottiglia d’acqua piena contro un calciatore del Licata che, colpito al volto, restava a terra per circa un minuto prima di poter riprendere regolarmente la gara; “lancio” di un petardo sotto la tribuna occupata dagli stessi tifosi del Paternò; cori offensivi contro la terna arbitrale e la società avversaria; indebita presenza sul terreno di gioco di numerosi soggetti non autorizzati, quattro dei quali seguivano l’arbitro mentre abbandonava il terreno di gioco, apostrofandolo con insulti vari.

Se dunque è incontestabile che la bottiglia è stata deliberatamente lanciata da un tifoso del Paternò contro un calciatore del Licata che festeggiava la segnatura della propria squadra, con ciò integrandosi la fattispecie di cui all’art. 26, comma 1, C.G.S. che punisce le società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori”, è altrettanto incontestabile che la circostanza che tali fatti vengano commessi da uno solo o da numerosi sostenitori, non può non influire sulla misura della sanzione, imponendone un’opportuna graduazione.

Da tale punto di vista, ritiene questa Corte Sportiva che la riferibilità ad un solo tifoso del gesto violento, ancorché grave ex se ma fortunatamente senza conseguenze sul piano fisico per il calciatore colpito dalla bottiglia di plastica, nel mentre legittima pienamente la sanzione della squalifica del campo per una giornata di gara, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse, non giustifichi la deroga alla ordinaria regola della esecuzione della sanzione “con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione” (art. 20, comma 1, C.G.S.), deroga ammessa solo “per motivi di particolare rilievo” che, tuttavia, non appaiono ricorrere nel caso di specie. Quanto alle altre violazioni disciplinari contestate, deve essere considerato che tanto i cori, quanto le offese rivolte all’arbitro da parte di persone non autorizzate presenti sul terreno di gioco, seppure esecrabili e da sanzionare, sono comunque restate confinate al rango di mere intemperanze verbali. Quanto al petardo, questo è stato fatto esplodere sotto la tribuna occupata dagli stessi tifosi del Paternò ed al di fuori del terreno di gioco, circostanza che mentre non vale ad escludere la responsabilità della società ex art. 25, comma 3, C.G.S., impone una valutazione più contenuta sul piano sanzionatorio, rispetto al ben più grave “lancio” di petardi in campo o contro tifosi avversari.

Si tratta dunque di violazioni che, nel loro complesso considerate, possono ritenersi adeguatamente sanzionate con la comminata ammenda di € 3.500,00, senza l’aggravamento dell’ulteriore giornata di squalifica del campo.

Per mera completezza, ritiene questa Corte Sportiva, confermando la misura dell’ammenda, di non ravvisare alcuna delle circostanze esimenti e/o attenuanti invocate dalla reclamante ex art. 29 C.G.S., in parte perché oggettivamente non ricorrenti ed in parte perché comunque non provate sul piano concreto.

In definitiva, si accoglie il reclamo nei limiti e disponendo le sanzioni di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, applica alla  società A.S.D. Paternò Calcio la sanzione della squalifica del campo per una gara effettiva (campo neutro a porte chiuse) con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione. 

Conferma la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                         Patrizio Leozappa 

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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