F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 029/CSA pubblicata del 27 Ottobre 2022 – S.S.D. Brindisi F.C.

Decisione n. 029/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 022/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente 

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 022/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Brindisi F.C.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29.09.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno e udita l’Avv. Annalisa Roseti per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 6.10.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società S.S.D. Brindisi F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29.9.2022, con la quale è stata comminata al calciatore Sirri Alex, proprio tesserato, la squalifica per tre gare effettive “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”. Episodio accaduto nel corso dell’incontro Brindisi – Casarano del 28.9.2022, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti – Girone H.

La reclamante, contestando la descrizione del fatto come operata dall’arbitro, esclude che il Sirri possa aver colpito un avversario (nella specie, il calciatore Pambianchi del Casarano) e ritiene che l’episodio sia stato male interpretato dal Direttore di Gara a causa della confusione creatasi tra i calciatori alla fine del primo tempo, mentre costoro si accingevano a lasciare il terreno di gioco procedendo a distanza ravvicinata. Rileva, infatti, che, come dimostrerebbero alcuni fotogrammi prodotti a corredo del reclamo e la cui utilizzabilità sarebbe legittimata da una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, il Sirri ed il Pambianchi si erano appena sfiorati senza mai entrare in contatto e che la confusione avrebbe contagiato lo stesso Direttore di Gara, il quale avrebbe comunicato l’espulsione al Sirri non già in concomitanza dell’episodio sul terreno di gioco, ma solo all’interno dello spogliatoio.

In ogni caso, la reclamante contesta la qualificazione del fatto in termini di condotta violenta da parte del calciatore ex art. 38, comma 1, C.G.S., ritenendo, al più, la ricorrenza della fattispecie della condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S., stante la mancanza di alcun intento lesivo della persona dell’avversario o di metterne in pericolo l’incolumità fisica.

Conclude pertanto per la riforma della decisone impugnata, in termini di riduzione della squalifica al presofferto, ovvero a due giornate di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

Va premesso che la presunta confusione in cui l’arbitro sarebbe incorso, risulta smentita dalla dettagliata ricostruzione dell’episodio riportata nel referto di gara, ove si legge che “sul fischio di fine primo tempo, il sig. Sirri colpisce, a pallone lontano, ovviamente, un calciatore avversario. Lo colpisce con un pugno alle sue spalle all’altezza del fianco. Non gli reca perdite di sangue. Gli reca un dolore abbastanza forte da farlo restare a terra dolorante per 2 minuti”.

Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, dunque, l’arbitro riferisce (con la fede privilegiata che deve essergli riservata, ex art. 61, comma, 1 C.G.S.) che il Sirri ha compiuto un gesto volontario e violento al di fuori di ogni contesto di gioco, consistente in un pugno deliberatamente sferrato al fianco di un avversario, tanto da procurare a costui un forte dolore che lo faceva restare a terra per circa due minuti.

Risulta quindi così perfettamente integrata la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, C.G.S. e la conseguente legittimità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo. Quanto ai fotogrammi prodotti dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni, a parte ogni considerazione sulla scarsa chiarezza e sulla conseguente, dubbia utilità concreta ai fini del decidere, tale produzione esula comunque dalle ipotesi di ammissibilità previste dagli artt. 58 e 61 C.G.S., trattandosi pur sempre di immagini che, poste in sequenza, non fanno che restituire staticamente il filmato dell’episodio (cfr. Corte Sportiva App., Sez. III, dec. n. 146/CSA/2021-2022).

A tale ultimo proposito, questa Corte Sportiva certo non ignora la nota decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018 invocata dalla reclamante: sta di fatto che quella decisione, indipendentemente dalla sua condivisibilità e lungi comunque dal legittimare l’uso indiscriminato di riprese televisive o di altri filmati quali mezzi di prova, ha inteso riferirsi espressamente a “fatti che ben possono sfuggire al direttore di gara o agli ispettori del campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano dal terreno di gioco”. In altri termini, esattamente al contrario di quanto costituente oggetto del presente reclamo, ove i fatti si sono svolti all’interno del terreno di gioco e sono stati direttamente percepiti dall’arbitro.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Fabio DI Cagno                                                           Patrizio Leozappa  

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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