F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 030/CSA pubblicata del 27 Ottobre 2022 – A.S.D. Sorrento Calcio 1945

Decisione n. 030/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 025/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa Presidente

Fabio Di Cagno Vice Presidente

Andrea Galli Componente (relatore) 

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 025/CSA/2022-2023 proposto dalla società A.S.D. Sorrento Calcio

1945, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 32 del 04.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2022, l’Avv. Andrea

Galli;

Sentito l’Arbitro;  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Sorrento Calcio 1945 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Marco Cuccurullo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 32 del 04.10.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Sorrento/Tivoli, del 02.10.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa e il non corretto inquadramento dell’infrazione, che sarebbe qualificabile come condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica inflitta.

In particolare, secondo la A.S.D. Sorrento Calcio 1945, l’arbitro si sarebbe involontariamente sostituito al Giudice inducendolo in errore, avendo “meccanicamente” inquadrato il fatto come “condotta violenta”. Al contrario, nel caso di specie, i due calciatori sono entrati in contatto tra di loro sugli sviluppi di un calcio di punizione, con il pallone in gioco che arrivava in area di rigore e fuoriusciva dal rettangolo di gioco esattamente un istante dopo in cui il Cuccurullo era entrato in contatto con l’avversario, nel tentativo, scevro di intenti lesivi, di liberarsi dalla sua marcatura. La reclamante ha evidenziato anche la totale assenza di conseguenze lesive in capo al calciatore attinto, come emergente direttamente dagli atti ufficiali. A supporto ha richiamato alcune decisioni di questa Corte in casi analoghi, nei quali la sanzione è stata ridotta a 2 giornate di squalifica.

In definitiva, la società Sorrento ha concluso evidenziando che:

a. il fatto storico si è sviluppato a conclusione di una dinamica di gioco nella quale si è innervato inevitabilmente il contatto tra calciatori e in una fase prodromica alla ripresa di gioco;

b. il gesto del calciatore non ha comportato alcuna conseguenza fisica in danno all’avversario, che non ha accusato danni fisici;

c. il calciatore autore della condotta ha accettato il provvedimento del direttore di gara senza protesta alcuna.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 ottobre 2022 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti. Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova, ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che il calciatore Cuccurullo “A gioco fermo colpiva un avversario con una manata al volto, il quale cadeva a terra ma non riportava conseguenze lesive ed era pertanto in grado di proseguire la partita. A seguito del provvedimento disciplinare, il calciatore reo della CV abbandonava il t.d.g. senza proteste”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando che il fatto si è verificato subito dopo l’uscita della palla sul fondo a seguito della battuta di un calcio di punizione in cui Cuccurullo stava marcando il calciatore attinto dal colpo.

I fatti refertati, come precisati dal Direttore di Gara, consentono di ritenere che nel caso di specie il calciatore Cuccurullo non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie violenta prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore Cuccurullo, il fatto che il gesto sia stato posto in essere in occasione di una marcatura, comunque connessa ad una azione di giuoco, seppur terminata qualche istante prima, a mano aperta e non chiusa a pugno e l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante il fatto che la manata ha attinto l’avversario al volto.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Sorrento Calcio 1945 deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.  

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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