F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 031/CSA pubblicata del 28 Ottobre 2022 – F.B.C. Gravina

Decisione n. 031/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 021/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 021/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.B.C. Gravina in data

04.10.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29/09/2022, avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e diffida in relazione alla gara del Campionato di Serie D (Girone H) tra Team Altamura/Gravina S.C.S.D. del 23.09.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo della LND Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 29 del 29/09/2022), in relazione alla gara di Campionato di Serie D (Girone H) tra Team Altamura/Gravina S.C.S.D. del 23.09.2022, terminata con il risultato di 1-1, ha irrogato la sanzione dell’ammenda di € 600,00 alla Società GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. “Per avere nel corso della gara introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (5 fumogeni). Per avere provocato la rottura di una maniglia della porta di uno spogliatoio. Si fa obbligo di risarcimento dei danni se richiesti e documentati.”.

La società reclamante lamenta l’eccessività della sanzione per violazione del principio di proporzionalità ed afflittività rispetto ai fatti accaduti, sostenendo:

- quanto all’addebito di avere causato la rottura della maniglia dello spogliatoio occupato dalla propria squadra, che il fatto non sussiste; e produce una dichiarazione resa dalla Società ospitante Team Altamura la quale esonera la reclamante da ogni responsabilità al riguardo asseverando “che a riguardo del risarcimento danni alla porta, il serramento in questione era già rotto e malfunzionante prima dell’ingresso negli spogliatoi della compagine gialloblù al fine di partecipare alla gara del 28.09.2022 (data originaria)”; - quanto all’addebito di avere introdotto (i propri sostenitori) materiale pirotecnico all’interno dell’impianto sportivo e di avere acceso 5 fumogeni nel corso della gara nel proprio settore, la società reclamante ne contesta il numero (sostenendo che in realtà essi sarebbero soltanto due) e chiede di tenere conto della circostanza che essa non ha ricevuto sanzioni nelle ultime tre stagioni sportive per uso di materiale pirotecnico da parte dei propri sostenitori.

In definitiva la società reclamante ritiene la sanzione sproporzionata ed eccessiva e chiede l’annullamento della parte di sanzione comminata per la rottura della porta dello spogliatoio occupato dalla propria squadra, nonché una riduzione della sanzione comminata per l’accensione dei fumogeni nella misura che verrà ritenuta congrua da questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Quanto alla parte di sanzione comminata per la rottura della maniglia, rileva senz’altro la dichiarazione resa dalla società ospitante che esonera da ogni responsabilità la società reclamante per il comportamento ascritto ai propri tesserati; conseguentemente va annullata in parte qua la sanzione (non quantificata nella misura) comminata per tale condotta.

Quanto invece all’accensione di materiale pirotecnico il rapporto del Commissario di Campo alla voce “Comportamento del Pubblico” riporta quanto segue nel riquadro dedicato ai “Sostenitori Società Ospitata”: “Presenti circa 400 (quattrocento) sostenitori, accendevano al 20’ pt due (2) fumogeni colorati, al 40’ del 2t, 3 (tre) fumogeni colorati, tutti nel proprio settore”.

Pur non potendosi ritenere provata la contestazione mossa dalla reclamante in ordine all’esatto numero di fumogeni accesi dai propri sostenitori (due piuttosto che cinque), il Collegio rileva comunque, in base a un criterio di proporzionalità, che la sanzione da irrogarsi per l’accensione dei suddetti fumogeni vada contestualizzata tenendo conto dell’esiguità del loro numero (che siano due o cinque appare irrilevante), della mancanza di ulteriori addebiti nei confronti della società e del campionato dilettantistico preso in considerazione.

In definitiva, la Corte ritiene di potere rimodulare, secondo criteri di maggiore proporzionalità, la sanzione dell’ammenda di € 600,00 complessivamente comminata dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante e di rideterminarla in € 400,00.  Per tutto quanto precede, l’appello proposto dalla società F.B.C. Gravina deve essere accolto nei sensi sopra precisati.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 400,00.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

  

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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