F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 035/CSA pubblicata del 4 Novembre 2022 – SCANDICCI 1908 SSD a RL

Decisione n. 035/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 029/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 029/CSA/2022-2023, proposto dalla Società SCANDICCI 1908 SSD a RL, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 33 del 06.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, il dott. Agostino Chiappiniello; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società SCANDICCI 1908 SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore TACCONI GIACOMO dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 33 del 06.10.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D SCANDICCI 1908 SSD a RL /CREMA 1908 SSD del 05.10. 2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, spintonava e colpiva con alcune manate due calciatori della squadra avversaria cui rivolgeva, nella circostanza, espressioni offensive e minacciose.

La società reclamante ha chiesto l’annullamento o, quantomeno, una riduzione della sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, sostenendo che il calciatore Tacconi Giacomo ha cercato di sedare gli animi ed ha chiamato l’arbitro per portare calma. E’ intervenuto, inoltre, per aiutare il proprio compagno di squadra, circondato in maniera minacciosa dai calciatori della squadra avversaria. È stato, a sua volta, spintonato e minacciato verbalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto parzialmente.

La condotta posta in essere dal calciatore Tacconi Giacomo concretizza sicuramente una fattispecie di condotta violenta, così come descritta dall’art. 38 del C.G.S. La contestazione è precisa, indicando che il calciatore sanzionato a gioco fermo, spintonava e colpiva con alcune manate due calciatori della squadra avversaria cui rivolgeva, nella circostanza, espressioni offensive e minacciose.

La società contesta i fatti riportati nel referto arbitrale, chiedendo conseguentemente, l’annullamento o quantomeno la riduzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara.

Fermo restando che il referto arbitrale, ai sensi dell’art 61 comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova, considerate complessivamente le modalità di realizzazione della vicenda e il comportamento tenuto dal calciatore Tacconi Giacomo, il Collegio ritiene congruo rideterminare la sanzione della squalifica in tre giornate effettive di gara.

Ciò considerato, il reclamo proposto dalla La Società SCANDICCI 1908 SSD deve essere parzialmente accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 3 (tre) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.     

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it