F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 036/CSA pubblicata del 4 Novembre 2022 – Lentigione Calcio Pol. Dil.

Decisione n. 036/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 033/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 033/CSA/2022-2023, proposto dalla società Lentigione Calcio Polisportiva Dilettanti in data 14.10.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 33 del 06.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, l’Avv. Stefano Agamennone; udito l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante nonché sentito l’arbitro.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Lentigione Calcio Polisportiva Dilettanti ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Alessandro Iodice, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n.  33 del 6.10.2022, in relazione alla gara Lentigione Calcio Pol. Dil./ Correggese Calcio 1948  s.r.l. del 5.10.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il suo provvedimento: “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, ritenendola eccessivamente afflittiva considerati il comportamento tenuto del calciatore e la dinamica del gesto ed in particolare  adducendo: a) la erronea qualificazione della condotta, da ritenersi antisportiva o gravemente antisportiva e non violenta; b) totale assenza di conseguenze lesive per il calciatore colpito dallo schiaffo.

Secondo la reclamante, il proprio tesserato avrebbe compiuto il gesto senza essere animato dalla volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario ed inoltre il gesto sarebbe stato commesso in gioco in svolgimento, in reazione ad un fallo commesso dall’avversario.

Il Giudice Sportivo avrebbe omesso di valutare la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lettera a) del CGS, atteso che  il comportamento del calciatore sarebbe stato determinato dalla condotta fallosa del calciatore della squadra avversaria. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 ottobre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig Dario Acquafredda, arbitro della gara Lentigione Calcio /Correggese Calcio 1948  del 5.10.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del proprio referto, dichiarando che il calciatore espulso ha colpito, con un gesto violento, l’avversario con uno schiaffo al volto.

Dalla precisazione fornita dal direttore di gara discende che, a prescindere  dall’intensità dell’atto posto in essere dallo Iodice, nel caso di specie si è trattato di una condotta violenta, come tale correttamente sanzionata, ai sensi dell’art. 38 CGS, con squalifica di 3 giornate di gara.

In ordine all’ulteriore doglianza della reclamante, relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett a), CGS, dal momento che lo schiaffo sarebbe stato determinato “dalla condotta antidoverosa posta in essere dal tesserato della società avversaria che agiva in marcatura”, il quale avrebbe posto in essere un comportamento ostruzionistico, valga quanto segue.

L’attenuante non può trovare applicazione perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, che costituisce il presupposto essenziale per l’applicabilità dell’attenuante, non può essere costituito da un normale fallo di gioco, ma  deve “integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto  con i principi informatore del CGS (art 4 comma 1)  della lealtà, della correttezza e della probità.

Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’ aver agito  in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett a) in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive” (CSA Sez III n. 42 del 21.10.2021; idem n. 30 dell’11.10.2021 e n. 32 del 19.10.2021).

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Lentigione Calcio non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                               Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

         
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